RUMORE - divieto di musica per 60 giorni - LEGITTIMO (sent. 27/6/2016)
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[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 27 giugno 2016 n. 699[/b][/color]
00699/2016 REG.PROV.COLL.
00594/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 594 del 2016, proposto da: Michele Accorroni, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cappiotti, Carlo Cappiotti ed Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni dell’Avvocatura Civica, domiciliato presso la Segreteria del TAR per il Veneto
per l’annullamento
[color=red][b]dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Ambiente del Comune di Verona del 26 aprile 2016 recante “sospensione della riproduzione musicale di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata per 60 giorni consecutivi dalle ore 00.00 del 27 maggio 2016 alle ore 24.00 del 26 luglio 2016”;[/b][/color]
ove ritenuto necessario, del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Verona approvato con Delibera Consiliare n.52 del 16 luglio 2009 e da ultimo modificato con Delibera Consiliare n.53 in data 8 ottobre 2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Verona, il sig. Michele Accorroni, titolare dell’omonima ditta individuale, ha impugnato l’Ordinanza del 26 aprile 2016 a firma del Dirigente della Direzione Ambiente del Comune di Verona con la quale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose (anch’esso oggetto di impugnazione per quanto di ragione) è stato disposto, a titolo sanzionatorio, che l’attività di pubblico esercizio della ditta individuale Accorroni Michele (esercizio commerciale denominato “Rivamancina”) venga effettuata “in assenza della riproduzione musicale elettroamplificata, di qualsiasi tipologia e a qualunque titolo autorizzata, per un periodo di 60 giorni consecutivi, dal 27 maggio 2016 al 26 luglio 2016”.
Il suddetto provvedimento sanzionatorio è stato adottato a fronte dell’accertamento di quattro violazioni: 1) verbale n.30228 del 21.10.2015 per effettuazione di attività musicale diversa da quella di sottofondo in violazione dell’art. 12, comma 2, lett. a) del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose; 2) verbale n.30435 del 18.01.2016 per effettuazione di attività musicale diversa da quella di sottofondo in violazione dell’art. 12, comma 2, lett. a) del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose; 3) verbale n.30474 del 26.01.2016 per effettuazione di attività musicale diversa da quella di sottofondo in violazione dell’art. 12, comma 2, lett. a) del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose; 4) verbale n.01/028/RUM/2016 del 24.03.2016 per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza dirigenziale rep. 01.04/2016/45 del 26.01.2016.
Avverso il suddetto provvedimento è insorto il sig. Michele Accorroni, affidando le sue doglianze ad un ricorso articolato in otto motivi, previa domanda di sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, del provvedimento impugnato (sospeso con decreto monocratico del 20 maggio 2016).
Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto l’Ordinanza impugnata, pur prevedendo una sospensione della riproduzione musicale elettroamplificata per 60 giorni, in motivazione fa riferimento ad una sanzione della durata di 12 giorni.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 33, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Verona in quanto, secondo la tesi del ricorrente, le violazioni accertate sarebbero solo tre e non quattro, con conseguente illegittimità della sanzione disposta per la durata di 60 giorni (applicabile solo a fronte dell’accertamento di quattro violazioni).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa dal momento che le violazioni accertate dagli Agenti della Polizia Locale (presupposte al provvedimento sanzionatorio impugnato), pur in assenza di motivi ostativi, non sono state oggetto di immediata contestazione.
Con il quarto motivo è stata sollevata una questione di incompetenza in quanto il provvedimento sanzionatorio de quo è stato firmato dal Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Verona e non dal Sindaco del medesimo Comune, in violazione dell’art. 9 L.n.447/1995 e dell’art. 31, comma 6, del citato Regolamento Comunale, che prevedono una competenza esclusiva in favore del Sindaco.
Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell’art. 9 L.n.447/1995, nonché eccesso di potere per sviamento, per non aver il provvedimento sanzionatorio de quo indicato le “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, contemplate dal medesimo articolo 9, che legittimerebbero l’intervento del Sindaco (e non del Dirigente del Settore Ambiente).
Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciato eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, per non aver gli Agenti verbalizzanti accertato che la musica fosse udibile all’esterno dell’esercizio commerciale (ai sensi dell’art. 12, comma 2, del citato Regolamento), ma solo che era udibile all’interno di una singola privata abitazione, da cui inoltre era possibile percepire solo i “toni bassi” ed il “vociare” dei clienti, considerato anche che le violazioni contestate non erano state accertate nel cuore della notte, ma in una precedente fascia oraria.
Con il settimo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione del principio di legalità nonché violazione della Legge n.447/1995, per non aver gli Agenti verbalizzanti, al momento dell’accertamento della violazione, utilizzato strumenti tecnici idonei a misurare gli effettivi decibel, onde verificare se vi fosse stato o meno il rispetto del “criterio di accettabilità” di cui alla Legge n.447/1995 (potendosi ritenere un rumore non più accettabile solo qualora superi determinate soglie acustiche).
Con l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso è stato dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria per non aver gli Agenti verbalizzanti, al momento dell’accertamento delle violazioni, indicato la durata e le modalità dell’ascolto, per non aver verificato eventuali anomalie costruttive dell’immobile ove veniva eseguito l’ascolto, per non aver indicato le modalità di individuazione della sorgente sonora e per non aver indicato le modalità di accertamento dei “toni bassi” in mancanza di strumentazione tecnica.
Con successiva memoria depositata in data 6 giugno 2016, il ricorrente ha dedotto che, in relazione ad una delle contestate violazioni (la violazione di cui al verbale della polizia municipale n.30435 del 18.01.2016), è intervenuto provvedimento di sospensione da parte del Giudice di Pace di Verona in data 30 maggio 2016, con la conseguenza che sarebbe venuto meno uno dei presupposti essenziali sui quali si fonda il provvedimento impugnato nel presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona con dettagliata ed articolata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
In via preliminare occorre dichiarare la inammissibilità del terzo, del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo tutte tali doglianze rivolte a censurare i verbali di contestazione di infrazione elevati dagli Agenti della Polizia Locale, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, vertendosi in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell’interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro disciplinate dalla L.n. 689 del 1981, nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha sempre natura di diritto soggettivo (in termini da ultimo TAR Emilia-Romagna, Sez. Staccata di Parma, Sezione I, Sentenza n.65/2016; TAR Toscana, Sez.II, Sentenza n.1546/2015).
Nel merito il primo motivo di ricorso è infondato, risultando comunque chiara ed inequivoca la volontà del Comune di irrogare la sanzione della sospensione per 60 giorni a fronte del richiamo, nella motivazione del provvedimento, a quattro infrazioni commesse dal ricorrente, le quali, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, comportano, quale conseguenza sanzionatoria, la sospensione dell’attività musicale per sessanta giorni consecutivi.
Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso in quanto, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, il Comune di Verona ha irrogato la sospensione dell’attività musicale per sessanta giorni proprio in ragione della commissione di quattro infrazioni da parte del ricorrente, tutte espressamente indicate nella motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, oltre alle tre infrazioni contestate dagli Agenti della Polizia Locale, vi è stata la quarta infrazione, come si legge nel provvedimento gravato: “successivamente in data 24 marzo 2016 la Direzione Ambiente ha comminato al pubblico esercizio in oggetto il verbale amministrativo 01/028/RUM/2016, per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza dirigenziale rep 01.04/2016/45 del 26 gennaio 2016; in particolare non è stata presentata la documentazione di impatto acustico o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come previsto dall’art. 4 comma 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227, nei termini prescritti dal medesimo provvedimento”.
Che la mancata ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza dirigenziale (in punto di presentazione della documentazione di impatto acustico) rientri a pieno titolo tra le infrazioni rilevanti ai fini dell’art. 33, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, emerge chiaramente dalla lettura del medesimo art. 33, comma 2, ove si prevede la sanzione della sospensione della riproduzione musicale qualora le attività (meglio definite dall’art. 7 del Regolamento in questione, tra cui rientra l’attività esercitata dal ricorrente) siano “svolte in modo difforme […]da quanto previsto dal titolo III”, venendo, pertanto, in rilievo l’obbligo del ricorrente di ottemperare agli ordini impartiti dal Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Verona, ai sensi dell’art. 9 “Prescrizioni generali di contenimento dell’inquinamento acustico” del Regolamento in questione, rientrando il suddetto art. 9 all’interno del Titolo III del medesimo Regolamento.
Infatti il suddetto art. 9, comma 7, primo periodo, testualmente dispone che: “In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell’attività l’effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto.”
Risulta, pertanto, evidente la sussistenza dell’obbligo, in capo al ricorrente, di presentare al Comune, così come richiesto dalla suddetta Ordinanza dirigenziale, la documentazione di impatto acustico, essendo stata integrata nel presente caso, in mancanza di presentazione della documentazione richiesta, una infrazione rilevante ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 33, comma 2, del Regolamento de quo.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Infatti il provvedimento impugnato dispone la sospensione dell’attività musicale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. c) del Regolamento comunale, a titolo prettamente sanzionatorio (e, come ovvio, con giudizio ex post della condotta tenuta in precedenza dal soggetto sanzionato).
Tale fattispecie, pertanto, è ben diversa e si distingue nettamente da quanto previsto dall’art. 9 della Legge n.447/1995, che contempla la differente ipotesi di sospensione, disposta dal Sindaco in via preventiva con giudizio ex ante, in caso di “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”.
Allo stesso modo l’art. 31, comma 6, del Regolamento comunale in questione, nel fare riferimento al suddetto art. 9 L.n.445/97, non riguarda affatto il caso oggetto della presente controversia, tanto è vero che la sospensione comminata ai sensi dell’art. 31, comma 6, a differenza della sospensione di cui all’art. 33, comma 2, comporta altresì automaticamente “la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative” (che non è avvenuta nel presente caso, proprio in ragione del fatto che il Comune ha agito ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Regolamento e non ai sensi dell’art. 31, comma 6).
[color=red][b]Pertanto non venendo in luce, nella presente fattispecie, né l’art. 9 L.n.447/95, né l’art. 31, comma 6, del Regolamento Comunale, non vi è alcuna riserva di competenza in capo al Sindaco.[/b][/color]
Analoghe ragioni comportano il rigetto del quinto motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato, pur facendo un fugace riferimento all’art. 9 L.n.445/97, è stato chiaramente adottato non in base a tale ultima norma, ma ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Regolamento comunale, come si evince chiaramente dall’apparato motivazionale del medesimo provvedimento, ove si fa riferimento alle quattro infrazioni commesse dal ricorrente.
Di conseguenza il Comune resistente non aveva alcun obbligo di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 9 della Legge n.445/97 in quanto, nel presente giudizio, tale disposizione normativa non viene in luce.
Né, inoltre, ai fini del decidere, rileva la sospensione disposta, in data 30 maggio 2016, dal Giudice di Pace di Verona in ordine al verbale n.30435 (riportante una delle quattro infrazioni contestate al ricorrente e poste a base del provvedimento oggetto del presente giudizio), dal momento che tale sospensione (come emerge dalla documentazione integrativa depositata) riguarda esclusivamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ovvero la sua idoneità ad essere posto in esecuzione per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie ricollegate direttamente alla suddetta violazione (sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 10 Legge n.447/95 ed all’art. 8 Legge Regionale n.21/1999); ma tale mera sospensione non incide affatto, in mancanza di annullamento del verbale, sulla esistenza in sé della accertata violazione, la quale, nella sua oggettiva materialità, è rimasta impregiudicata e continua a costituire un elemento di una più ampia fattispecie, contemplata dall’art. 33, comma 2, del Regolamento Comunale, da cui discende una autonoma e diversa sanzione amministrativa in punto di sospensione della riproduzione musicale.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di Legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario
Michele Pizzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/06/2016