Quale deve essere la destinazione d'uso di una Comunità Alloggio per Anziani?
Va bene quella di tipo A oppure deve essere di tipo B?
Quale deve essere la destinazione d'uso di una Comunità Alloggio per Anziani?
Va bene quella di tipo A oppure deve essere di tipo B?
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Occorre tener SEPARATE le destinazioni d'uso (rilevanti ai fini edilizi) dalle CLASSIFICAZIONI CATASTALI (rilevanti ai fini tributari e solo eccezionalmente ai fini edilizi).
La disciplina nazionale è contenuta nel [b]D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[/b]
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014)
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
[color=red][b]a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.[/b][/color]
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
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Non mi risulta che la Regione Lazio abbia una disciplina specifica sul punto e quindi valgono le norme nazionali e quelle dello STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.
In merito alle strutture della L.R. 12/12/2003, n. 41 il problema è complesso perchè dette strutture sono attività di SERVIZI (quindi in linea teorica DIREZIONALE), ma sono a ciclo residenziale (quindi la destinazione RESIDENZIALE non può escludersi). Ma allo stesso tempo svolgono anche una funzione RICETTIVA.
Attesa la finalità della norma a mio avviso, SE NON VI SONO NORME LOCALI espressamente contrastanti, sono ammesse tutte e 3 le destinazioni.
Tuttavia il Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 dispone all'art. 5
4. Per richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle case di riposo per anziani, delle strutture a ciclo semiresidenziale, delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna e dei centri diurni oltre a quanto prescritto al comma 1 occorre allegare:
a) autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande,
[b]b) specifica destinazione d’uso della struttura;[/b]
c) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette.
5. Per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle case- albergo per anziani oltre a quanto prescritto al comma 1 occorre allegare:
a) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100, quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica, vistate da un tecnico abilitato, relativamente sia alla struttura residenziale che al centro-servizi;
b) autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande , relativamente al centro- servizi;
[b]c) specifica destinazione d’uso della struttura;[/b]
d) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette.
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