EDILIZIA - sanzione pecuniaria prima di escussione di fidejussione - QUESTIONE
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[b]La sez. IV del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria la questione relativa alla possibilità di infliggere la sanzione pecuniaria in assenza di preventiva escussione della garanzia in favore del soggetto che ha chiesto ed ottenuto il permesso di costruire[/b]
[color=red][b]Cons. St., sez. IV, ord., 22 giugno 2016, n. 2766 [/b][/color]
Edilizia – Contributo per il rilascio del permesso di costruire – Fideiussione – Possibilità di infliggere la sanzione pecuniaria in assenza di preventiva escussione della garanzia – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alla Adunanza plenaria
Va rimessa alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se una volta costituita, ai sensi dell’art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u. edilizia), una garanzia per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, il comune, avendo omesso di escutere la garanzia, possa, oltre che chiedere il pagamento del dovuto al debitore principale, infliggere comunque la sanzione pecuniaria (nella misura massima) prevista dalla disciplina regionale e comunale per i casi di mancato versamento del contributo (1).
(1) L’ordinanza in commento – nell’affidare ai sensi dell’art. 99 c.p.a. all’organo di nomofilachia della Giustizia amministrativa la soluzione della questione di diritto di cui in massima – sintetizza puntualmente (anche in chiave storica) le tre tesi che si contendono il campo:
a) secondo la prima (maggioritaria nella giurisprudenza del Consiglio di Stato), il comune non perde la potestà di infliggere la sanzione pecuniaria (nella misura massima) anche se non ha tempestivamente escusso la garanzia costituita in favore del soggetto che ha chiesto ed ottenuto il permesso di costruire;
b) secondo la tesi opposta (largamente minoritaria), il comune non potrebbe aggravare con la sua condotta le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione principale assunta dal titolare del permesso di costruire e pertanto non potrebbe mai infliggere alcuna sanzione;
c) secondo una terza più recente impostazione, infine, il comune non perderebbe il potere di sanzionare l’inadempimento del titolare del permesso di costruire ma dovrebbe infliggere, nell’ottica del contemperamento equitativo dei contrapposti interessi, la sanzione pecuniaria nella misura minima.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4110174