Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di procedure competitive di gara per l’affidamento in concessione di aree e banchine portuali per finalità commerciali alle imprese terminaliste
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[color=red][b]Cons. St., sez. cons., 27 giugno 2016, n. 1505[/b][/color]
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1505 del 27 giugno 2016, si è espresso sullo schema di regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la nuova disciplina di affidamento in concessione di aree e banchine comprese nell’ambito portuale ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Nel parere il Consiglio di Stato ha sottolineato che il testo regolamentare, che finalmente attua a distanza di oltre venti anni la previsione normativa, disciplina un peculiare e nevralgico settore, dal punto di vista economico-produttivo, oggetto di provvedimenti concessori, ai quali deve essere garantita la più ampia applicazione dei principi di trasparenza e di concorrenza.
Questi principi assumono una importanza ormai strategica, per recuperare il gap di produttività dei porti nazionali, anche e soprattutto nel generale contesto della più recente riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente la governance delle autorità portuali contenuta, in attuazione della delega di cui all’art. 8 della legge 124/2015 (c.d. legge Madia), nello schema di decreto legislativo, attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari, sul quale lo stesso Consiglio di Stato si è recentemente espresso con il parere n. 1142 del 9 maggio 2016, disciplina che mira a contribuire per riportare l’Italia al centro dei traffici marittimi tra Oriente ed Europa.
Proprio per il perseguimento di questi ambiziosi obiettivi, che richiedono una regolamentazione organica, uniforme, snella, aperta ai principi di trasparenza e concorrenza, il parere ha sottolineato e condiviso l’apprezzabile sforzo di colmare, a distanza di oltre venti anni, le lacune evidenziatesi in un regime rimesso troppo spesso alle scelte discrezionali delle singole Autorità.
Il Consiglio di Stato, pur apprezzando questo intento, non ha mancato tuttavia di rilevare le criticità della nuova disciplina, raccomandando al Ministero di dare piena e incondizionata attuazione all’art. 18 in modo da assicurare la più piena ed effettiva attuazione ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza che, pur operanti di norma nel settore degli appalti pubblici, non possono ritenersi estranei nemmeno a quello delle concessioni di beni demaniali.
Il parere ha sottolineato, in particolare, tre essenziali criticità.
[color=red][b]- la necessità di evitare di replicare, seppur con l’aggiornamento dell’obbligo di pubblicità, la vigente disciplina, ormai obsoleta e inadeguata, delle concessioni di aree e banchine comprese nell’ambito portuale, risalente al regolamento per la navigazione marittima del 1952;
- la mancata fissazione dei livelli minimi dei canoni dovuti dai concessionari;
- la mancata individuazione dei criteri per la durata delle concessioni.[/b][/color]
In particolare, quanto alla prima, il Consiglio di Stato ha ritenuto inadeguata soprattutto la previsione secondo cui l’intera procedura prende le mosse dall’istanza del soggetto interessato al rilascio (o al rinnovo) della concessione, concedendo agli altri soggetti interessati solo la possibilità di opporsi in un breve termine, secondo uno schema risalente e inappropriato alle esigenze di concorrenza e di trasparenza che pure costituiscono i dichiarati principi ispiratori della materia.
Il parere raccomanda, perciò, per i futuri affidamenti, l’adozione di una vera procedura competitiva per l’affidamento ed il rinnovo delle concessioni, modellata secondo i moderni e ormai ineludibili principi dell’evidenza pubblica, preceduta da adeguata programmazione e quindi in sintonia strategica con il decreto che riforma anche la governance portuale, aprendo così i porti alle opportunità di investimento in una logica non di mera perpetuazione dell’esistente, ma di incentivazione ad una maggiore efficienza da parte dei concessionari, con l’incremento delle risorse portuali in vista dell’auspicata ripresa del settore.
Proprio questa logica, intesa a limitare l’eccessiva discrezionalità sinora mantenuta dalle Autorità nel settore delle concessioni secondo una mera conservazione dell’esistente, ha indotto il Consiglio di Stato, che ha chiesto al Ministero di intervenire nel prosieguo dell’iter con soluzioni ad hoc, a sottolineare anche gli ulteriori aspetti critici nella nuova disciplina proposta, connessi alla necessità di dare completa attuazione del dettato dell’art. 18 della legge 84/1994 e, cioè, la mancata fissazione dei livelli minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare e dei criteri per individuare la durata della concessione, oltre alla mancata individuazione di spazi operativi per le imprese portuali non concessionarie di aree, tipica norma antitrust.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4113448