Data: 2016-06-30 06:39:59

regolamento numero eventi musicali

Egregio Dottore,
nel mio comune abbiamo approvato un regolamento nel quale sono stati previsti n. 12 eventi occasionali all'anno, in aree all'aperto, per un massimo di 2 al mese.
Ora l'organizzatore di aluni eventi ha chiesto la possibilità di fare 4 eventi tutti nel mese di agosto, annullando tutti gli altri e così facendone meno di 12 quest'anno.
Come posso fare, secondo Lei, per aiutarlo?

riferimento id:34941

Data: 2016-06-30 07:51:44

Re:regolamento numero eventi musicali


Egregio Dottore,
nel mio comune abbiamo approvato un regolamento nel quale sono stati previsti n. 12 eventi occasionali all'anno, in aree all'aperto, per un massimo di 2 al mese.
Ora l'organizzatore di aluni eventi ha chiesto la possibilità di fare 4 eventi tutti nel mese di agosto, annullando tutti gli altri e così facendone meno di 12 quest'anno.
Come posso fare, secondo Lei, per aiutarlo?
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A mio avviso SONO LEGITTIME esclusivamente le norme del regolamento sul rumore o piano di zonizzazione acustica che prevendono limiti numerici alle attività all'aperto in deroga mentre sono ILLEGITTIME le norme che prevedono generici contingenti alle attività ancorchè rientrino nei limiti di zonizzazione acustica.
Quindi se parliamo di limitazioni generiche consiglio di modificare il regolamento togliendo il limite di 12.
Se si tratta di limitazioni alle deroghe, NON è possibile introdurre eccezioni

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Data: 2016-07-22 11:27:56

Re:regolamento numero eventi musicali

Egregio Dottore, grazie per la cortese risposta.
Il Regolamento che prevede un contingentamento sul numero di eventi occasionali è stato impugnato.
Vedremo cosa dice il TAR.
Nel medesimo luogo sono stati svolti, anche negli anni scorsi numerosi eventi programmati (si tratta di un'arena verde all'aperto, di proprietà privata). Anche quest'anno è stato presentato un programma.
Secondo i VV.FF. non ci troviamo più di fronte ad eventi occasionali (rientranti nel regolamento) ma ad eventi programmati e percio l'arena sarebbe diventata un luogo di pubblico spettacolo permanente, richiamando una circolare del Ministero.
A Voi risulta questa circostanza?
Avete gli estremi della circolare richiamata dai VV.FF.?
Grazie

riferimento id:34941

Data: 2016-07-22 16:16:30

Re:regolamento numero eventi musicali


Egregio Dottore, grazie per la cortese risposta.
Il Regolamento che prevede un contingentamento sul numero di eventi occasionali è stato impugnato.
Vedremo cosa dice il TAR.
Nel medesimo luogo sono stati svolti, anche negli anni scorsi numerosi eventi programmati (si tratta di un'arena verde all'aperto, di proprietà privata). Anche quest'anno è stato presentato un programma.
Secondo i VV.FF. non ci troviamo più di fronte ad eventi occasionali (rientranti nel regolamento) ma ad eventi programmati e percio l'arena sarebbe diventata un luogo di pubblico spettacolo permanente, richiamando una circolare del Ministero.
A Voi risulta questa circostanza?
Avete gli estremi della circolare richiamata dai VV.FF.?
Grazie
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Non so a quale delle circolari si faccia riferimento ma CONFERMO che, qualora un locale, luogo o area diventi luogo permanentemente dedicato al pubblico spettacolo e trattenimento (anche se da parte di soggetti diversi) deve sottostare all'agibilità dell'art. 80.
Se si tratta di area pubblica sarà l'ente proprietario a dover attivare le relative procedure.
Se avete già una segnalazione qualificata dei vigili del fuoco vi consiglio di attivarvi, quantomeno convocando la Commissione ... che potrà anche valutare la non necessità dell'autorizzazione ... ovvero procedere all'istruttoria ed autorizzazione-rendere agibile.

riferimento id:34941

Data: 2016-07-24 13:13:29

Re:regolamento numero eventi musicali

Per curiosità ci faccia poi sapere la decisione anche solo cautelare del tar su quel ricorso.

riferimento id:34941

Data: 2016-07-30 05:40:50

Re:regolamento numero eventi musicali

Il Tar Leccce non hasso la sospensiva. Non conosco ancora le motivazioni. Mi pare, comunque, di aver capito che il Regolamento distingue le atttività senza scopo di lucro da quelle con scopo di lucro e che il Tar prorpio basandosi su questa diffferenza ha deciso.
Ma io credo che nel merito non andrà così. Secondo me viene violata la libertà imprenditoriale. Secondo Voi, dotttore, sulla base di quale principio il predetto regolamento sarebbe illegittimo?

riferimento id:34941

Data: 2016-07-30 13:53:51

Re:regolamento numero eventi musicali


Il Tar Leccce non hasso la sospensiva. Non conosco ancora le motivazioni. Mi pare, comunque, di aver capito che il Regolamento distingue le atttività senza scopo di lucro da quelle con scopo di lucro e che il Tar prorpio basandosi su questa diffferenza ha deciso.
Ma io credo che nel merito non andrà così. Secondo me viene violata la libertà imprenditoriale. Secondo Voi, dotttore, sulla base di quale principio il predetto regolamento sarebbe illegittimo?
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Difficile commentare senza leggere l'ordinanza (comunque cautelare, quindi fondata non soltanto sul fumus boni iuris, ma anche sul periculum in mora). Può essere che il TAR non abbia riconosciuto il PERICULUM mentre nel merito ritenga illegittima la disciplina comunale ... e anche in questa ipotesi non è detto che il Consiglio di Stato (se vi andrete) la pensi allo stesso modo.

La questione è troppo complessa per commentarla a spanne.
IN LINEA DI PRINCIPIO ribadisco che a mio avviso NON è possibile prevedere un contingente numerico alle attività che si possono svolgere e che non necessitino di deroga acustica ... siano essere di natura imprenditoriale che di natura non lucrativa.

riferimento id:34941

Data: 2016-07-30 16:11:36

Re:regolamento numero eventi musicali

ECCO IL DISPOSITIVO DEL TAR LECCE

Pubblicato il 27/07/2016
N. 00392/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01058/2016 REG.RIC.         


REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2016, proposto da:

Skylab Eventi e Communication, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Caggiula C.F. CGGLRD58E08D883E, Alessandro Antonio Murrieri C.F. MRRLSN85H11D883C, con domicilio eletto presso Alfredo Caggiula in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro
Comune di Alezio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Valentini C.F. VLNCLD76C60A185C, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota SUAP del Comune di Alezio, con la quale si comunica il non accoglimento dell'istanza per pubblici eventi superiori a due per il mese di agosto;
- del "Regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo, nel territorio cittadino", approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 59 del 27.11.2015, nella parte in cui impone all'art. 3 co.10 che "è consentito svolgere attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo in aree private, aperte al pubblico, organizzate a scopo di lucro per un massimo di 12 giorni complessivamente nel corso dell'anno e nella parte in cui impone che l'intrattenimento o pubblico spettacolo occasionali, volti in aree private all'aperto (maneggio, arena ecc.) può essere svolto per un massimo di due giorni al mese";
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alezio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2016 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti A. Caggiula, A. A. Murrieri, C. Valentini.;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, tenuto conto che (nel caso di specie) è stata fatta corretta applicazione delle (legittime) disposizioni dell’impugnato regolamento comunale, disciplinante l’esercizio di intrattenimenti occasionali e/o di carattere temporaneo (che non configurano un’attività permanente o periodica svolta in forma imprenditoriale soggetta al rilascio di licenza di pubblico spettacolo ex artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.), sicchè (in particolare) si ritiene pienamente legittima e ragionevole la contestata previsione regolamentare che limita l’intrattenimento e il pubblico spettacolo occasionali, organizzati a scopo di lucro in aree private all’aperto (maneggio, arena, etc.), ad un massimo di due giorni al mese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
respinge l’istanza di sospensiva proposta dalla Ditta ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente FF, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario
Maria Luisa Rotondano, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO

LEI SU QUALI PRESUPPOSTI IMPUGNEREBBE TALE ORDINANZA? IO PENSO CHE SIA LIMITATA LA LIBERTA' IMPRENDITORIALE (SEPPUR GIUSTIFICATA, SECONDO IL REGOLAMENTO, DA MOTIVI DI QUIETE PUBBLICA)

riferimento id:34941

Data: 2016-07-31 08:24:38

Re:regolamento numero eventi musicali

PERSONALMENTE TROVO "RACCAPRICCIANTE" LA MOTIVAZIONE ADDOTTA DAL TAR che spazza via una serie di articoli della Costituzione (art.23, 41, 42, 97, 117, 118) rispettivamente su libertà di impresa, proprietà privata, riserva di legge, ripartizione competenze stato-regioni-EELL) ... non riesco a trovare il FONDAMENTO NORMATIVO alla base della decisione del TAR il quale fa unico riferimento al regolamento (quasi una tautologia).

Fra l'altro il ragionamento del TAR lo posso così sintetizzare:
1) se apri una discoteca nessuno può limitarti gli intrattenimenti anche ad AGOSTO (peoichè la tua è una attività permanente)
2) se apri un circolo che fa spettacoli continuativamente non esistono limiti
3) ma se fai una sagra, allora max 12 anno

[color=red][b]EH?????????????????????????????
[/b][/color]
Quale sarebbe l'interesse pubblico tutelato? quale la norma? quale la ratio legis?

ASPETTIAMO ... ma forse ho dei limiti io!

riferimento id:34941

Data: 2016-07-31 10:03:56

Re:regolamento numero eventi musicali

Comunque l'ordinanza è stata impugnata al CdS. Vi farò sapere...

riferimento id:34941

Data: 2016-08-05 21:46:20

Re:regolamento numero eventi musicali

Ecco Dottore il decreto del C.d.S. che non accoglie la sospensiva:

N. 03280/2016 REG.PROV.CAU.

N. 06492/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA


Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6492 del 2016, proposto da:
Skylab Eventi e Communication, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Caggiula , Alessandro Antonio Murrieri , con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
contro
Comune di Alezio in persona del sindaco in carica,non costituito in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00392/2016, resa tra le parti, concernente mancato accoglimento istanza per pubblici eventi superiori a due per il mese di agosto – mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’esame degli atti pone in rilievo l’assenza del profilo della “estrema gravità ed urgenza” richiesto dalla predetta norma per la concessione della misura cautelare richiesta, non venendo, tra l’altro, impedita in termini assoluti e fino alla data della camera di consiglio, l’attività d’intrattenimento oggetto di causa;

P.Q.M.
respinge la domanda della misura cautelare monocratica.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 ottobre 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2016.

LEI COSA NE PENSA?

riferimento id:34941

Data: 2016-08-08 20:19:33

Re:regolamento numero eventi musicali


Ecco Dottore il decreto del C.d.S. che non accoglie la sospensiva:

N. 03280/2016 REG.PROV.CAU.

N. 06492/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA


Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6492 del 2016, proposto da:
Skylab Eventi e Communication, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Caggiula , Alessandro Antonio Murrieri , con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
contro
Comune di Alezio in persona del sindaco in carica,non costituito in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00392/2016, resa tra le parti, concernente mancato accoglimento istanza per pubblici eventi superiori a due per il mese di agosto – mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’esame degli atti pone in rilievo l’assenza del profilo della “estrema gravità ed urgenza” richiesto dalla predetta norma per la concessione della misura cautelare richiesta, non venendo, tra l’altro, impedita in termini assoluti e fino alla data della camera di consiglio, l’attività d’intrattenimento oggetto di causa;

P.Q.M.
respinge la domanda della misura cautelare monocratica.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 ottobre 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2016.

LEI COSA NE PENSA?
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PENSO CHE IL CONSIGLIO DI STATO ABBIA RAGIONE.
E' STATO RICHIESTO UN CAUTELARE ANTE CAUSAM E GIUSTAMENTE MANCA  LA “estrema gravità ed urgenza” PER SUPPORTARE UNA SOSPENSIVA.
ADESSO ATTENDIAMO IL CAUTELARE IN CAMERA DI CONSIGLIO ... E POI IL MERITO.

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