Data: 2016-06-30 05:55:22

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

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[b]MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO[/b]
DECRETO 23 giugno 2016
[color=red][b]Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili diverse dal fotovoltaico. (16A04832) [/b][/color]
(GU n.150 del 29-6-2016)



                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE

                          di concerto con

    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  Vista la comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea
recante  «Disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio
2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce  le
condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente
possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE;
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e  in  particolare
gli articoli dal 23 al 30 e l'art. 34;
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e  in  particolare
l'art. 1, comma 3;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione
della predetta direttiva 2009/28/CE;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  di
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e in particolare l'art. 183;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2014 recante «attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sulla disciplina  dei  controlli  e  delle  sanzioni  in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del  Gestore
dei  servizi  energetici  GSE  S.p.A.»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei  costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le  attivita'
di  gestione,  verifica  e  controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione  e  di  sostegno  delle  fonti  rinnovabili    e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del
31 dicembre 2014 (nel seguito decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali del 6 luglio 2012, recante incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici (nel seguito decreto ministeriale  6  luglio
2012), in attuazione dell'art. 24 del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, ed in particolare:
  a) l'art. 3, comma 2, con il quale e' stato disposto che  il  costo
indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti
a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non  puo'
superare i 5,8 miliardi di euro annui;
  b) l'art. 3, commi 3 e 4, i  quali  prevedono  che  con  successivi
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera f) del
decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti  per
i registri, le aste e i rifacimenti, nonche' le tariffe;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 6 novembre 2014 recante «Rimodulazione degli incentivi  per  la
produzione  di  elettricita'  da  fonti  rinnovabili  diverse  dal
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di  cui
all'art. 1, comma 3 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, in  legge  21  febbraio  2014,  n.  9»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014;
  Visto il Piano  di  settore  per  le  bioenergie,  approvato  dalla
Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014, nel quale si  prevede  che
la produzione di biomasse a destinazione  energetica  debba  guardare
prioritariamente, in una condizione come quella italiana, al recupero
e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici  e
della lavorazione dei prodotti  agroalimentari;  in  seconda  istanza
possono essere utilizzate le colture dedicate, evitando in ogni  caso
di  interferire  negativamente  con  le  produzioni  alimentari  e
ottimizzando  la  gestione  del  patrimonio  boschivo  ampiamente
sottoutilizzato;
  Ritenuto che i criteri di cui all'art. 24, comma 2,  lettere  g)  e
h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 possano essere  applicati,
per quanto riguarda le biomasse prodotto, attribuendo  gli  incentivi
alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate  non  alimentari
e, per quanto  attiene  la  realizzazione  di  impianti  operanti  in
cogenerazione, mediante riduzione  delle  tariffe  riconosciute  agli
impianti non cogenerativi;
  Considerato  che  la  comunicazione  (2014/C  200/01)  consente  un
graduale adattamento dei regimi di  aiuto  esistenti,  prevedendo  in
particolare, con riferimento agli aiuti  al  funzionamento  a  favore
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che:
  a) in un periodo di transizione che si estende dal  2015  al  2016,
gli aiuti pari ad almeno il 5% della nuova capacita'  pianificata  di
energia elettrica da fonti  rinnovabili  dovrebbero  essere  concessi
nell'ambito di una procedura di gara competitiva  basata  su  criteri
chiari, trasparenti e non discriminatori;
  b) dall'1° gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di  una
procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e
non discriminatori a meno che gli Stati membri dimostrino:
  i) che l'ammissibilita' e' circoscritta a un solo  o  a  un  numero
molto limitato di progetti o siti;
  ii) che una procedura di gara competitiva richiederebbe un  livello
di sostegno maggiore, ad esempio per evitare comportamenti strategici
in sede di gara;
  iii) che una procedura di gara competitiva comporterebbe  un  basso
tasso di realizzazione  dei  progetti  per  evitare  un'insufficiente
partecipazione;
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE,  che  istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art.  4
che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della
qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato»,  di  cui
ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine
vengano attuate le misure necessarie per «impedire il  deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;
  Visto il punto 117 della comunicazione C(2014/C 200/01),  il  quale
precisa che nel concedere gli aiuti al settore  idroelettrico  devono
essere rispettati gli obblighi previsti dalla  direttiva  2000/60/CE,
con particolare riferimento all'art. 4.7, che definisce i criteri per
l'ammissibilita'  di  nuove  modifiche  sui  corpi  idrici,  in
considerazione dei  possibili  impatti  negativi  che  la  produzione
idroelettrica puo' avere sui sistemi idrici e sulla biodiversita';
  Vista la sentenza della Corte di giustizia europea  del  1°  luglio
2015,  Causa  C-461_13,  nella  quale  in  riferimento  all'art.  4,
paragrafo 1, lettera a), da  sub  i)  a  sub  iii),  della  direttiva
2000/60/CE, si chiarisce  che,  salvo  deroghe,  non  e'  ammissibile
l'autorizzazione di progetti che provocano  un  deterioramento  dello
stato di un corpo idrico superficiale ossia quando lo stato di almeno
uno degli elementi  di  qualita',  ai  sensi  dell'allegato  V  della
suddetta direttiva, si degradi di una classe;
  Considerato che gli esiti delle procedure di iscrizione al registro
e di aste al ribasso, svolte  dal  GSE  in  attuazione  del  predetto
decreto ministeriale 6 luglio 2012, hanno evidenziato:
  a) l'efficacia delle procedure d'asta per l'eolico, in  termini  di
ribassi dell'incentivo richiesto;
  b) un possibile non elevato tasso  di  costruzione  degli  impianti
risultati vincitori delle procedure d'asta per l'eolico;
  c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure  d'asta  per  le
altre fonti e tipologie di impianto;
  d)  la  completa  saturazione  dei  contingenti  per  i  registri
dell'eolico, dell'idroelettrico e delle fonti biologiche;
  Ritenuto necessario adeguare le modalita' di calcolo e la  funzione
del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, di cui  all'art.
2, comma 1, la lettera ac), del decreto ministeriale 6  luglio  2012,
al  fine  di  rappresentare  l'effettivo  onere  medio  annuo  di
incentivazione  a  carico  dei  consumatori  di  energia  elettrica
imputabile agli impianti in esercizio  e  in  posizione  utile  nelle
graduatorie dei registri e delle aste al ribasso,  tenendo  conto  in
particolare  delle  date  presunte  di  entrata  in  esercizio  degli
impianti inseriti nelle predette graduatorie e dell'evoluzione attesa
del prezzo di mercato dell'energia elettrica;
  Considerato  che  la  vigente  disciplina  di  incentivazione  alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  come  definita
con il decreto ministeriale 6  luglio  2012,  ben  si  inserisce  nel
percorso delineato dalla predetta comunicazione (2014/C 200/01),  sia
per quanto attiene alle aste competitive, sia  per  la  tipologia  di
incentivo (feed-in premium);
  Considerato  che  il  tema  degli  sbilanciamenti  imputabili  agli
impianti  da  fonti  rinnovabili  e'  oggetto  di  regolazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
  Ritenuto  opportuno,  nelle  more  del  pieno  adeguamento  degli
strumenti di  incentivazione  alle  nuove  disposizioni  comunitarie,
assicurare  continuita'  di  sviluppo  della  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando le facolta'  previste  in
particolare dalla comunicazione (2014/C 200/01) per il primo  periodo
di transizione;
  Ritenuto possibile, alla luce dei tempi di pieno  adeguamento  alle
linee guida di cui alla comunicazione (2014/C 200/01)  nonche'  della
struttura dei meccanismi di incentivazione vigenti  in  Italia,  fare
ricorso ai predetti meccanismi per un ulteriore biennio, con i  primi
possibili  adeguamenti  alle  citate  linee  guida  e  tenendo  conto
dell'esperienza maturata;
  Ritenuto per  questo  di  dimensionare  i  contingenti  di  potenza
dedicati alle varie tecnologie in base alla domanda  cantierabile  in
tempi brevi, ferma restando la  potenziale  futura  eleggibilita'  di
tutte le tecnologie al sistema di incentivi;
  Vista la  risoluzione  in  materia  di  produzione  di  energia  da
impianti geotermici approvata il 15  aprile  2015  dalle  commissioni
VIII  (ambiente,  territorio  e  lavori  pubblici)  e  X  (attivita'
produttive, commercio e turismo) della Camera dei  deputati,  con  la
quale, tra l'altro, si impegna  il  Governo  ad  assumere  iniziative
dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente
vigenti  per  gli  impianti  geotermici  pilota  e  per  quelli  ad
autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie;
  Considerato che gli esiti delle verifiche svolte dal GSE  nell'anno
2014 hanno evidenziato una  significativa  frequenza  di  ipotesi  di
artato  frazionamento  della  potenza  fotovoltaica  incentivata
riconducibile a un unico impianto in violazione dell'art.  12,  comma
5, decreto ministeriale 5 maggio 2011;
  Considerato che la pratica dell'artato frazionamento consente  agli
operatori di percepire  tariffe  incentivanti  piu'  remunerative  in
violazione del criterio dell'inversa proporzionalita' tra la  potenza
dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario  del
principio di equa remunerazione degli incentivi,  e  puo'  comportare
l'elusione  delle  soglie  di  potenza  per  le  quali,  ai  fini
dell'ammissione agli incentivi, e' prevista l'iscrizione al  registro
ovvero la partecipazione all'asta;
  Considerato che il divieto di artato frazionamento, costituendo  un
principio  generale  dell'ordinamento,  opera  a  prescindere  da
un'espressa  previsione  normativa  e,  pertanto,  puo'  ritenersi
applicabile a tutti gli impianti che percepiscono  incentivi  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
  Visto l'art. 25 del decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  e  in
particolare il comma 9;
  Ritenuto, anche alla luce della crescente eta' media degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli  impianti  fotovoltaici,
di dover prevedere disposizioni in materia di interventi manutentivi,
con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'efficienza del  parco
di generazione, dall'altro, di evitare comportamenti speculativi  che
possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione;
  Ritenuto, anche ai  sensi  degli  articoli  25,  25-bis  e  26  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' dei decreti del  Ministro
dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e 16 ottobre  2014,  che  le
disposizioni in materia di interventi manutentivi debbano ispirarsi a
criteri di proporzionalita', in modo  da  ridurre  l'incidenza  degli
oneri amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  di  attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di apparecchiature  elettriche
ed elettroniche (RAEE);
  Ritenuto opportuno ribadire che il GSE eroga gli incentivi pubblici
di  cui  al  decreto  ministeriale  18  dicembre  2008,  all'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al netto di quella assorbita
dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori  principali  e
delle perdite di linea fino al punto di consegna, sia con riferimento
agli impianti che beneficiano dei certificati verdi sia di quelli che
beneficiano  della  tariffa  omnicomprensiva,  onde  continuare  a
stimolare l'efficienza nella realizzazione e gestione degli  impianti
e assicurare che i consumatori gravati dagli oneri di  incentivazione
ottengano il massimo beneficio  in  termini  di  energia  rinnovabile
immessa nel sistema elettrico, in conformita' al quadro normativo  di
riferimento nazionale ed europeo in tema di energie rinnovabili;
  Vista    la    delibera    del    Comitato    interministeriale
bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015, la quale prevede che, agli
impianti di produzione elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
inseriti    nei    progetti    di    riconversione    del    settore
bieticolo-saccarifero  approvati  dallo  stesso  Comitato,  gia'
autorizzati alla suddetta data e la cui costruzione risulti  ultimata
entro il 31 dicembre 2018 sia:
  assicurata la permanenza del medesimo regime di incentivazioni alle
fonti rinnovabili come definito dalle leggi n. 296 del 2006 e n.  244
del 2007, nonche' dal relativo decreto ministeriale attuativo del  18
dicembre 2008;
  garantito l'accesso agli incentivi e  la  corrispondente  copertura
finanziaria tenendo conto della predetta tempistica;
  Considerati  gli  approfondimenti  effettuati  sui  progetti  di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero, dai quali e'  emerso
che i predetti progetti ammissibili agli  incentivi,  comprensivi  di
quelli gia'  ammessi  o  qualificati,  corrispondono  a  una  potenza
complessiva  di  83  MW,  ridotta  rispetto  alla    precedente
configurazione;
  Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e  il
sistema idrico n. 489/2015/I/efr, reso il 14 ottobre 2015;
  Ritenute condivisibili le proposte dell'Autorita' in merito a:
  a)  una  adeguata  considerazione  per  gli  impianti  che  hanno
partecipato senza  successo  ai  meccanismi  competitivi  di  cui  al
decreto 6 luglio 2012, e che hanno avviato i lavori  di  costruzione,
nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di
aiuti di Stato all'energia e all'ambiente;
  b) la richiesta  che  l'incentivo  di  tipo  feed  in  premium  sia
calcolato come differenza oraria,  sia  positiva  sia,  limitatamente
agli impianti che accedono a tale modalita' di  incentivazione  senza
partecipare ad aste, negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale
orario; tale proposta e'  peraltro  coerente  con  analoga  richiesta
della Commissione europea nell'ambito del confronto per  la  verifica
di compatibilita' con le citate linee guida in materia  di  aiuti  di
Stato per l'energia e l'ambiente;
  c) l'introduzione di taluni adeguamenti alle modalita'  di  calcolo
del costo indicativo annuo degli incentivi;
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta  del  5
novembre 2015;
  Considerato  opportuno  accogliere  le  proposte  della  Conferenza
unificata relative a:
  a) l'inserimento di un contingente ad asta di 50  MW  per  impianti
alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4,  lettere  c)  e
d);
  b) la modifica delle modalita' di calcolo  dell'incentivo  che  dal
2016 sostituira' i certificati verdi per le fonti biologiche;
  c)  una  adeguata  considerazione  per  gli  impianti  che  hanno
partecipato senza  successo  ai  meccanismi  competitivi  di  cui  al
decreto 6 luglio 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee
guida CE in materia di aiuti di Stato all'energia e all'ambiente;
  d) la riduzione del contingente  ad  asta,  con  pari  aumento  del
contingente a registro, per gli impianti solari termodinamici;
  e) l'introduzione di disposizioni  atte  a  favorire  gli  impianti
idroelettrici  ad  accesso  diretto  e  a  registro,  che  presentano
caratteristiche idonee a ridurre al minimo l'impatto ambientale;
  f) offrire possibilita' di iscrizione ai  registri  a  progetti  di
impianti geotermici che hanno terminato la fase di ricerca del fluido
geotermico ma che non hanno ancora conseguito ne' la concessione, ne'
l'autorizzazione;
  g) l'introduzione di misure atte a stimolare  migliori  prestazioni
ambientali degli impianti alimentati a biomasse e biogas;
  h) introdurre, come elemento indicativo di un artato  frazionamento
degli impianti, l'unicita' del nodo di raccolta dell'energia prodotta
da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando  tale
nodo con la stazione  di  raccolta  MT/AT  per  connessioni  in  alta
tensione ovvero  con  la  stessa  cabina  o  linea  MT  nel  caso  di
connessioni in media tensione;
  i) introdurre talune integrazioni  e  precisazioni  in  materia  di
utilizzo di sottoprodotti;
  Considerato che, in esito al confronto con la  Commissione  europea
ai fini della verifica  di  compatibilita'  con  le  linee  guida  in
materia di aiuti di  Stato  per  l'energia  e  l'ambiente,  si  rende
necessario introdurre le seguenti disposizioni:
  a) prevedere la non erogazione dell'incentivo nel caso in cui,  per
piu' sei  ore  consecutive,  il  prezzo  zonale  orario  dell'energia
elettrica sia nullo o negativo; tale  disposizione,  peraltro,  trova
immediata applicazione solo in  caso  di  prezzi  nulli,  poiche'  le
vigenti regole del mercato elettrico non prevedono  prezzi  negativi,
che potranno verificarsi solo a seguito  di  riforma  delle  predette
regole di mercato;
  b) determinare l'incentivo di tipo feed in premium come  differenza
oraria tra la tariffa base e il prezzo zonale  orario,  sia  positiva
sia, limitatamente agli impianti che accedono  a  tale  modalita'  di
incentivazione senza partecipare ad aste, negativa;
  c) introdurre  disposizioni  volte  a  consentire,  in  determinati
limiti e a date condizioni, la partecipazione  a  procedure  di  asta
anche ad impianti ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea;
  d) assicurare che i  nuovi  impianti  idroelettrici  che  producono
sulla base di una concessione  di  derivazione  da  un  corpo  idrico
possano accedere agli incentivi solo se la concessione non pregiudica
il mantenimento o  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'
definiti per il corso d'acqua interessato;
  e) assicurare che nei nuovi impianti l'uso della  sansa  per  scopi
energetici sia possibile  solo  nelle  circostanze  nelle  quali  non
siano, plausibilmente, possibili usi non energetici;
  f) introdurre disposizioni  che  riducano  gli  incentivi  per  gli
impianti che beneficiano di aiuti sull'investimento;
  g) incentivare gli impianti geotermoelettrici pilota con le  stesse
modalita' previste per gli altri impianti;
  Considerato  che  la  durata  dell'incentivo  riconosciuto  alla
produzione da fonti rinnovabili e' coerente con le  disposizioni  per
l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'art. 2426,  comma
2, del Codice civile italiano, fermo restando quanto  previsto  dalla
normativa fiscale;
  Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 2726 final del
28 aprile 2016 con la quale la medesima Commissione ha deciso di  non
sollevare obiezioni nei  confronti  del  presente  provvedimento,  in
quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
  Visto il concerto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali per quanto attiene l'incentivazione della  produzione  di
energia elettrica da impianti alimentati  a  biomasse,  bioliquidi  e
biogas;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Finalita'

  1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere  la  produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso  la  definizione
di  incentivi  e  modalita'  di  accesso  semplici,  che  promuovano
l'efficacia,  l'efficienza  e  la  sostenibilita'  degli  oneri  di
incentivazione in misura adeguata al  perseguimento  degli  obiettivi
stabiliti nella Strategia energetica nazionale  nonche'  il  graduale
adattamento alle Linee  guida  in  materia  di  aiuti  di  Stato  per
l'energia e l'ambiente di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea (2014/C 200/01).
Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
riportate all'art. 2 del decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  le
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999,
escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art.  2,  comma  1,
del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere
a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto  legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle  seguenti
definizioni:
    a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'  l'insieme  delle
opere  e  delle  apparecchiature,  funzionalmente  interconnesse,
destinate  alla  conversione  dell'energia  rinnovabile  in  energia
elettrica; esso comprende in particolare:
  i)  le  opere,  compresi  eventuali  edifici  e  i  macchinari  che
consentono l'utilizzo  diretto  oppure  il  trattamento  della  fonte
rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica;
  ii) i gruppi  di  generazione  dell'energia  elettrica,  i  servizi
ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei  punti
di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia
elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
  Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di  impianto,
le principali parti che lo  compongono.  Un  impianto  alimentato  da
fonti rinnovabili  e'  considerato  un  «nuovo  impianto»  quando  e'
realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul
quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era  presente,
da almeno cinque anni, un altro impianto, o le  principali  parti  di
esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;
  b)  integrale  ricostruzione:  e'  l'intervento  che  prevede  la
realizzazione di un impianto alimentato da fonti  rinnovabili  in  un
sito sul quale, prima dell'avvio dei  lavori,  preesisteva  un  altro
impianto di produzione di energia elettrica, del  quale  puo'  essere
riutilizzato  un  numero  limitato  di  infrastrutture  e  opere
preesistenti, come specificato,  in  relazione  a  ciascuna  fonte  e
tipologia di impianto,  nell'allegato  2;  l'intervento  deve  essere
realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati;
  c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti  rinnovabili:  e'
l'intervento  finalizzato  al  mantenimento  in  piena  efficienza
produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni
e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su
alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto;  il
rifacimento e' considerato totale o parziale a  seconda  del  rilievo
dell'intervento complessivamente  effettuato,  come  specificato,  in
relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;
  d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'
l'intervento che prevede  la  realizzazione  di  opere  sull'impianto
volte ad  ottenere  un  aumento  della  potenza  dell'impianto,  come
specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia  di  impianto,
nell'allegato 2;
  e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'
la messa in servizio di un impianto, dismesso da  oltre  dieci  anni,
anche mediante impiego di componenti rigenerati;
  f) centrali ibride o impianti ibridi: sono  gli  impianti  definiti
dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n.  28  del
2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti  sulla
base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);
  g)  «impianti  ibridi  alimentati  da  rifiuti    parzialmente
biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile
dei rifiuti»: sono  impianti  alimentati  da  rifiuti  dei  quali  la
frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi  gli
impianti  alimentati  da  rifiuti  urbani  a  valle  della  raccolta
differenziata;
  h)  «altri  impianti  ibridi»:  sono  impianti  alimentati  da  un
combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da  una
fonte rinnovabile, quale  ad  esempio  biomassa;  rientrano  in  tale
fattispecie anche gli impianti  alimentati  da  un  combustibile  non
rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
  i) «produzione lorda di un impianto, espressa in MWh»: e' la  somma
delle quantita' di energia  elettrica  prodotte  da  tutti  i  gruppi
generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;
  l) «produzione netta di  un  impianto,  espressa  in  MWh»:  e'  la
produzione  lorda  diminuita  dell'energia  elettrica  assorbita  dai
servizi  ausiliari  di  centrale,  delle  perdite  nei  trasformatori
principali e delle  perdite  di  linea  fino  al  punto  di  consegna
dell'energia alla rete elettrica;
  m) «data di entrata in esercizio di un impianto»:  e'  la  data  in
cui,  al  termine  dell'intervento  di  realizzazione  delle  opere
funzionali  all'esercizio  dell'impianto,  si  effettua  il  primo
funzionamento dell'impianto in parallelo con  il  sistema  elettrico,
cosi' come risultante dal sistema GAUDI';
  n) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: e' la
data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere  dalla  quale  ha
inizio il periodo di incentivazione;
  o) «periodo di  avviamento  e  collaudo  di  un  impianto»:  e'  il
periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la
data di entrata in esercizio  e  la  data  di  entrata  in  esercizio
commerciale;
  p) «potenza di un impianto»: e' la somma,  espressa  in  MW,  delle
potenze  elettriche  nominali  degli  alternatori  (ovvero,  ove  non
presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto  stesso,  ove
la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la
potenza apparente nominale,  espressa  in  MVA,  per  il  fattore  di
potenza  nominale  riportati  sui  dati  di  targa  dell'alternatore
medesimo, in conformita' alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre  le
seguenti eccezioni:
  i. per gli impianti eolici, la potenza e' la  somma  delle  potenze
nominali dei singoli aerogeneratori che compongono  l'impianto,  come
definite ai sensi della normativa CEI EN 61400;  laddove  il  singolo
aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o  inferiore  a  0,5
MW, si applica la definizione di cui alla lettera p);
  ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza e' pari alla potenza
nominale di concessione di derivazione d'acqua;
  iii. per gli impianti solari termodinamici in  assetto  ibrido  con
frazione di integrazione superiore  al  35%  si  assume  una  potenza
convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla  base  della  seguente
formula:
        Pn= mq * 0.1
dove mq e' la superficie captante  dell'impianto  espressa  in  metri
quadrati, come  definita  al  paragrafo  1.1.9  dell'allegato  2.  Il
suddetto valore di potenza e' assunto a riferimento,  anche  per  gli
impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti
stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'art.  5  e
della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro  di  cui
agli articoli 9 e 12;
    q)» potenza di soglia o  valore  di  soglia»:  e'  il  valore  di
potenza  al  di  sopra  del  quale,  laddove  previsto,  la  tariffa
incentivante e' determinata mediante procedura competitiva di asta al
ribasso;
  r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili  liquidi  ottenuti
dalla biomassa che rispettano i requisiti di  sostenibilita'  di  cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
  s) «gas di discarica»: e' il gas prodotto dal  processo  biochimico
di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
  t) «gas derivante dai processi di depurazione»: e' il gas  prodotto
dal  processo  biochimico  di  fermentazione  anaerobica  di  fanghi
prodotti in impianti deputati  esclusivamente  al  trattamento  delle
acque reflue civili e industriali;
  u)  «biogas»:  e'  il  gas  prodotto  dal  processo  biochimico  di
fermentazione anaerobica di biomassa;
  v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas
da filiera»: i bioliquidi  sostenibili,  la  biomassa  e  il  biogas,
prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di  cui
agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005,  ovvero
da filiera corta, vale a dire prodotti  entro  un  raggio  di  70  km
dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza  del
predetto raggio e' misurata come la  distanza  in  linea  d'aria  che
intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia  elettrica  e  i
confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo
di produzione dei medesimi;
  z) «prodotti ottenuti da  coltivazioni  dedicate  non  alimentari»:
sono prodotti di origine  biologica,  ottenuti  da  coltivazioni  non
impiegate per l'alimentazione umana e animale, di  cui  alla  tabella
1-B dell'allegato 1;
  aa) «tariffa incentivante»:  e'  il  ricavo  complessivo  derivante
dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;
  ab) «incentivo»: e' l'integrazione  economica  al  ricavo  connesso
alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea  ad  assicurare  una
equa  remunerazione  dei  costi  di  investimento  ed  esercizio  e
corrisposta dal GSE al  produttore  in  riferimento  alla  produzione
netta immessa in rete;
  ac) «costo indicativo annuo degli incentivi»  o  «costo  indicativo
degli  incentivi»:  e'  la  sommatoria  dei  degli    incentivi
complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente  decreto  e
dei  precedenti  provvedimenti  di  incentivazione,  agli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili  diverse  dalla  fonte  fotovoltaica,
calcolato con le modalita' di cui all'art. 27;
  ad) «impresa operante nel settore forestale»: impresa iscritta alla
camera  di  commercio  che  svolge  prioritariamente  attivita'  di
«silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00)  o
«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
  ae) «componente rigenerato» un componente  gia'  utilizzato  che  a
seguito di lavorazioni specifiche,  se  necessarie,  viene  riportato
alle normali condizioni di operativita'.
                              Art. 3


                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto,  fatto  salvo  il  comma  4,  disciplina
l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da  impianti
alimentati  da  fonti  rinnovabili,  diverse  da  quella  solare
fotovoltaica.
  2. Fermo restando  il  comma  5,  l'accettazione  di  richieste  di
accesso ai meccanismi di incentivazione di cui  al  presente  decreto
cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento  della  prima  fra  le
seguenti date:
  a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4,
comma 3, il 1° dicembre 2017;
  b) la data di raggiungimento di un  costo  indicativo  annuo  medio
degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo  le
modalita' di cui all'art. 27, comma 2.
  3. Il raggiungimento della data di cui  al  comma  2,  lettera  b),
viene comunicata con delibera dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, sulla base  degli  elementi  forniti  dal
GSE.
  4. Il decreto ministeriale 6 luglio  2012  continua  ad  applicarsi
agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a
seguito delle procedure di  asta  e  registro  svolte  ai  sensi  del
medesimo  decreto  e  agli  impianti  che  accedono  direttamente  ai
meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei  trenta  giorni
precedenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  a
condizione che presentino  domanda  di  accesso  agli  incentivi  nei
termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le
tariffe determinate ai sensi del  medesimo  decreto  sono  attribuite
altresi' agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b)  e  c),
fermo restando che per tali impianti si applicano le modalita'  e  le
condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.
  5.  Il  presente  decreto  continua  ad  applicarsi  agli  impianti
iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure di asta e registro svolte ai sensi degli  articoli  9,  12,
17.
                              Art. 4


              Accesso ai meccanismi di incentivazione

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai  meccanismi
di incentivazione stabiliti dal presente decreto,  previa  iscrizione
in appositi  registri  in  posizione  tale  da  rientrare  in  limiti
specifici di potenza, i seguenti impianti:
  a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la
relativa potenza non e' superiore alla potenza di soglia;
  b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non e' superiore
al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
  c) gli impianti oggetto di un intervento di  rifacimento  totale  o
parziale, nei limiti di contingenti  e  con  le  modalita'  stabiliti
all'art. 17;
  d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento,  qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima dell'intervento non sia superiore  al  valore  di
soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
  2. Accedono ai meccanismi di  incentivazione  di  cui  al  presente
decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive  di  aste
al ribasso i seguenti impianti:
  a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui  potenza
e' superiore alla pertinente potenza di soglia;
  b) gli impianti oggetto di un intervento di  potenziamento  qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia
vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte.
  3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di
cui al presente decreto:
  a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza
fino a 60 kW;
  b) gli impianti idroelettrici di potenza  nominale  di  concessione
fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:
  i. realizzati su canali artificiali  o  condotte  esistenti,  senza
incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo;
  ii. che utilizzano acque di restituzioni o  di  scarico  di  utenze
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
  iii. che utilizzano salti su briglie  o  traverse  esistenti  senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
  iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione
di alveo naturale;
  c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art.  8  comma  4,
lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a
biogas di potenza fino a 100 kW;
  d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento,  qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima  dell'intervento  non  sia  superiore  ai  valori
massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
  e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza  complessiva,
a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi  di  potenza
di cui alle lettera a), b) e c);
  f) gli impianti realizzati con procedure ad  evidenza  pubblica  da
amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate,  ivi  inclusi  i
consorzi di bonifica, aventi  potenza  fino  al  doppio  del  livello
massimo indicato alle lettere da a) a c);
  g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.
  4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del  settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,  accedono  agli
incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 19.
  5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso  agli  incentivi  a
condizione che i relativi  lavori  di  costruzione  risultino,  dalla
comunicazione  di  inizio  lavori  trasmessa  all'amministrazione
competente, avviati  dopo  l'inserimento  in  posizione  utile  nelle
graduatorie.
  6. Il comma  5  non  si  applica  agli  impianti  che  hanno  fatto
richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito  delle  procedure  di
aste e registro svolte ai sensi del  decreto  ministeriale  6  luglio
2012 nonche' agli impianti aventi diritto all'accesso  diretto  sulla
base del medesimo decreto.
  7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale 6 novembre 2014.
  8. Gli impianti di cui al comma 3 possono  optare,  in  alternativa
all'accesso diretto, per le procedure di iscrizione  al  registro  di
cui al comma 1. In tal  caso,  dopo  la  richiesta  di  iscrizione  a
registro, non e' consentito l'accesso diretto.
  9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base  di  una
concessione  di  derivazione  da  un  corpo  idrico,  ai  fini
dell'ammissione all'incentivo il  produttore  allega  un'attestazione
rilasciata dalla autorita' competente che accerti o che confermi  che
il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento  o  il
raggiungimento degli obiettivi di  qualita'  definiti  per  il  corso
d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12-bis, comma 1,  lettera
a) del regio decreto n.  1775/1933,  come  sostituito  dall'art.  96,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  10.  Per  gli  impianti  ad  accesso  diretto,  ferma  restando  la
possibilita' di richiedere l'accesso agli incentivi,  l'ammissione  e
la  conseguente  erogazione  degli  stessi  sono  sospese  fino  alla
trasmissione al GSE dell'attestazione di  cui  al  comma  9.  Decorsi
inutilmente  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade.
  11. Per gli impianti a registro, l'attestazione di cui al  comma  9
e' prodotta al GSE entro la data  di  chiusura  dei  registri  ed  e'
condizione necessaria per  l'inserimento  in  posizione  utile  nella
graduatoria dei registri medesimi.
                              Art. 5


                  Valori della potenza di soglia

  1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per  tutte
le tipologie di fonte rinnovabile.
  2. Fermo restando l'art. 29, ai  fini  della  determinazione  della
potenza dell'impianto, ivi incluso il valore  di  soglia  di  cui  al
comma 1, si considera quanto segue:
  a) la potenza di  un  impianto  e'  costituita  dalla  somma  delle
potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di  un
unico punto di connessione alla  rete  elettrica;  per  gli  impianti
idroelettrici si considera unico  impianto  l'impianto  realizzato  a
seguito  di  specifica  concessione  di  derivazione  d'acqua,  a
prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso  punto
di connessione;
  b)  piu'  impianti  alimentati  dalla  stessa  fonte,  nella
disponibilita' del medesimo produttore  o  riconducibili,  a  livello
societario, a  un  unico  produttore  e  localizzati  nella  medesima
particella catastale o su particelle catastali contigue si  intendono
come unico impianto,  di  potenza  cumulativa  pari  alla  somma  dei
singoli impianti.
                              Art. 6


              Vita media utile convenzionale e periodo
                di diritto ai meccanismi incentivanti

  1. Ai fini  dell'accesso  ai  meccanismi  incentivanti  di  cui  al
presente decreto  e  della  relativa  durata,  la  vita  media  utile
convenzionale  degli  impianti  nuovi,  integralmente  ricostruiti,
riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o  di  potenziamento
e' pari ai valori riportati in allegato 1.
  2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti  decorre  dalla
data di entrata in esercizio commerciale  dell'impianto  ed  e'  pari
alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto  previsto  ai
commi 3 e 4.
  3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti
e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte  dalle
competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi
connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di  rete,
per eventi calamitosi riconosciuti dalle  competenti  autorita',  per
altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonche',  per  gli
impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi
di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione
da parte dell'amministrazione competente per cause non dipendenti  da
atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A  tal  fine,
al produttore e'  concessa  un'estensione  del  periodo  nominale  di
diritto, pari al periodo complessivo di fermate di  cui  al  presente
comma.
  4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa  nelle  ore  in  cui  si
registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo  superiore
a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti
e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si  e'
registrata tale sospensione. La stessa disposizione si  riferisce  al
caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno  introdotti
nel regolamento del mercato elettrico italiano.
                              Art. 7


    Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

  1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati  sulla
base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano:
  a) agli impianti iscritti  in  posizione  utile  nelle  graduatorie
formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai  sensi
dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012;
  b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno  dalla
data di entrata in vigore presente decreto;
  c) agli impianti iscritti in posizione  utile  nelle  procedure  di
registro svolte ai sensi  del  presente  decreto  e  che  entrano  in
esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.
  2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1  e  per
gli  impianti  solari  termodinamici,  si  applicano  le  tariffe
incentivanti di cui all'allegato 1  del  presente  decreto.  Per  gli
impianti  oggetto  di  integrale  ricostruzione,  riattivazione,
rifacimento, potenziamento e  per  gli  impianti  ibridi  la  tariffa
incentivante  e  gli  incentivi  sono  determinati  applicando  le
condizioni e le modalita' indicate in allegato 2.
  3. Per gli impianti inseriti nei progetti  di  riconversione  degli
ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti  e'  determinato
con le modalita' e alle condizioni previste dall'art. 19.
  4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita'  in  materia  di
dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a  500  kW,  il  GSE
provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa  in
rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete,  una  tariffa
incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione  alla  fonte,
alla tipologia dell'intervento e alla  potenza  dell'impianto,  sulla
base dell'allegato 1.
  5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500  kW,  anche
soggetti alle aste al ribasso, il  GSE  eroga,  in  riferimento  alla
produzione netta immessa in rete, l'incentivo  determinato  ai  sensi
del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti  resta
nella disponibilita' del produttore.
  6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di  mantenere
l'energia nella propria disponibilita' ai sensi del comma 5,  possono
richiedere  al  GSE  di  cambiare  le  modalita'  di  erogazione
dell'incentivo optando per il ritiro  onnicomprensivo  ai  sensi  del
comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro e' consentito  per  non
piu' di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.
  7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5
e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro  dell'energia  di
cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del  2003  e
all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta  ferma,  per
gli  impianti  aventi  diritto  a  seguito  di  partecipazione  alle
procedure di aste e registro, la possibilita' di passare dal ritiro e
scambio ai predetti meccanismi di incentivazione.
  8.  Fermo  restando  il  comma  1,  la  tariffa  incentivante  di
riferimento e' quella vigente  alla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto.
                              Art. 8


        Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati
            da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili

  1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso
ai meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinato  al  rispetto  e  alla  verifica  dei  criteri  di
sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di  cui  all'art.  38
del decreto legislativo n. 28 del 2011.
  2.  Ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  di  provenienza  e
tracciabilita'  della  materia  prima,  si  applica  quanto  disposto
dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per  l'accesso
ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora  venga
utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore  di
energia elettrica e' tenuto, su richiesta del  GSE,  a  fornire  ogni
elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.
  4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas,  al  fine  di
determinare  la  tariffa  incentivante  di  riferimento,  il  GSE
identifica, sulla base di quanto riportato  nell'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore
con le modalita' di cui in allegato 3, da quali  delle  tipologie  di
seguito elencate e' alimentato l'impianto:
  a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-B;
  b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A;
  c) rifiuti per i quali la frazione  biodegradabile  e'  determinata
forfettariamente con le modalita' di cui all'allegato 2  del  decreto
ministeriale 6 luglio 2012;
  d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da  raccolta
differenziata diversi dalla lettera c).
  5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4  non  indichi
in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una  sola  delle
tipologie ivi  indicate,  il  GSE  procede  all'individuazione  della
tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita'  di  seguito
indicate:
  a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda  che  l'impianto  possa
utilizzare piu' di una tipologia  fra  quelle  di  cui  al  comma  4,
attribuisce all'intera produzione la tariffa  incentivante  di  minor
valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;
  b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione
delle  tipologie  di  biomasse  utilizzate,  attribuisce  la  tariffa
incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie  di
alimentazione dell'impianto;
  c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore  a
1  MW  e  nel  caso  in  cui  dall'autorizzazione  risulti  che  per
l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della  tipologia  di  cui
alla lettera b) del comma 4,  congiuntamente  a  biomasse  rientranti
nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste
ultime non superiore al 30% in peso, il  GSE  attribuisce  all'intera
produzione la  tariffa  incentivante  di  cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma 4.
  6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5,  lettera  c)  e'
svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
con la procedura di cui all'art. 8, comma 10, del  decreto  6  luglio
2012, che accerta, con riferimento all'anno solare, le  quantita'  di
prodotto e sottoprodotto  impiegate  dal  produttore,  anche  tramite
l'effettuazione di controlli a campione.
  7. Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), si
applica l'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e i  relativi
allegati.
Titolo II

PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO
                              Art. 9


                      Iscrizione al registro

  1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui  all'art.  4,
comma 1, lettera a),  b)  e  d),  richiede  al  GSE  l'iscrizione  al
registro informatico relativo alla fonte e tipologia di  appartenenza
dell'impianto.
  2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016.  Il  bando  e'
pubblicato  dieci  giorni  prima  dell'inizio  del  periodo  di
presentazione delle domande di partecipazione,  fissato  in  sessanta
giorni.
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, sono messi a disposizione  i
seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:
   

            =============================================
            |                                  |  MW  |
            +===================================+=======+
            |Eolico onshore                    |  60  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Idroelettrico                      |  80  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Geotermoelettrico                  |  30  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Biomasse e biogas di cui all'art.  |      |
            |8, comma 4, lettere a), b) e d),  |      |
            |gas di depurazione e gas di        |      |
            |discarica e bioliquidi sostenibili |  90  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Oceanica (comprese maree e moto    |      |
            |ondoso)                            |  6  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Solare termodinamico              |  20  |
            +-----------------------------------+-------+

  4. Nella procedura viene messo a registro il contingente  indicato
nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte  le  quote  di
potenza degli impianti di cui all'art. 4,  comma  3,  con  esclusione
della lettera e), entrati in  esercizio  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  fino  alla  data  di  pubblicazione  del
bando.
                              Art. 10


        Requisiti e modalita' per la richiesta di iscrizione
                al registro e criteri di selezione

  1. Fermo restando l'art. 22,  possono  richiedere  l'iscrizione  al
registro  i  soggetti  titolari  dell'autorizzazione  oppure,  in
alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici  e  da
fonte oceanica, della concessione  nonche',  in  tutti  i  casi,  del
preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in
via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che
rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010,  ivi  inclusi  gli  impianti  autorizzati
dalle  regioni  o  province  delegate  che  rispettano  i  medesimi
requisiti,  l'iscrizione  al  registro  puo'  essere  richiesta
all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale  o  locale  delle
risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista
all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  2. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al  GSE  con
la  presentazione  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445  del  2000,  recante  le  informazioni  di  cui
all'allegato 3. Dopo la  chiusura  del  registro  non  e'  consentita
l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati.
  3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il  GSE
forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i  seguenti
criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico:
  a) per gli impianti a biomassa e  biogas:  impianti  alimentati  da
biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore  a
600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa  agricola,
di allevamento o, in via subordinata, forestale;
  b) impianti idonei iscritti in posizione  non  utile  nei  registri
aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti,  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  di  titolo
autorizzativo sia, per  le  fonti  per  le  quali  e'  necessaria  la
concessione, di titolo concessorio;
  c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui
all'allegato 1;
  d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8,  comma
4, lettera d): dichiarazione  dell'Autorita'  competente  attestante,
nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti,  la
funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo  dei
rifiuti;
  e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine:
  i. impianti con totale  reiniezione  del  fluido  geotermico  nelle
stesse formazioni di provenienza;
  ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'art.  20,  comma
1, lettera c);
  iii. titolarita'  della  concessione  di  sfruttamento  dei  fluidi
geotermici e del titolo autorizzativo;
    f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
  i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4,  comma  3,
lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto  conto  di
quanto disposto alla lettera  h)  dello  stesso  comma  3.  Per  tali
impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio e' fissata al  30
aprile 2017;
  ii. titolarita' della concessione di derivazione dell'acqua  e  del
titolo autorizzativo;
  iii. realizzati su canali artificiali o condotte  esistenti,  senza
incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale ne'  del
periodo in cui ha luogo il prelievo;
  iv. che utilizzano acque di restituzioni o  di  scarico  di  utenze
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
  v. che utilizzano salti  su  briglie  o  traverse  esistenti  senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
  vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione
di alveo naturale;
  f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di
integrazione piu' bassa;
  g) anteriorita' del titolo autorizzativo;
  h) anteriorita' del titolo concessorio;
  i) anteriorita' della comunicazione prevista all'art. 5,  comma  2,
del decreto legislativo n. 22 del 2010;
  l) minor potenza degli impianti;
  m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
  4. Sono  ammessi  ai  meccanismi  di  incentivazione  gli  impianti
rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico  contingente
di potenza. Nel caso in cui la  disponibilita'  del  contingente  per
l'ultimo  impianto  ammissibile  sia  minore  dell'intera  potenza
dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la
quota parte di potenza rientrante nel contingente.
  5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
e' soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4.
  6. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo dopo  la  data
di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del  contratto  di
cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto.
  7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di  cui
al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una  potenza
pari a 5 MW  per  ciascun  impianto,  salvo  una  potenza  inferiore,
dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di  iscrizione  al
registro. Resta  fermo  che  tali  impianti,  una  volta  realizzati,
dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma  3-bis.1
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore  al
valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza
dagli incentivi.
                              Art. 11


              Adempimenti per l'accesso ai meccanismi
      di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

  1.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in
esercizio entro i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data  della
comunicazione di esito positivo della procedura:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione di una  decurtazione  della  tariffa  incentivante  di
riferimento dello 0,5% per ogni mese  di  ritardo  rispetto  a  detti
termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il  termine
massimo di 6 mesi,  l'impianto  decade  dal  diritto  all'accesso  ai
benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa  graduatoria.
Tali termini sono da considerare al netto dei tempi  di  fermo  nella
realizzazione dell'impianto e  delle  opere  connesse,  derivanti  da
eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita'  competente,
e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
  3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine  indicato
al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi  di
incentivazione, si applica  comunque  una  riduzione  del  15%  della
tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata  in
esercizio.
  4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1  possono,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.  In
tal caso, il GSE da' luogo a  scorrimento  della  graduatoria,  fermo
restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al  rispetto  dei
termini di cui allo stesso comma 1 e  alle  decurtazioni  di  cui  al
comma 2, con termini decorrenti dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria aggiornata. Per i soggetti  che  effettuano  la  predetta
comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.
Titolo III

PROCEDURE D'ASTA
                              Art. 12


            Capacita' di produzione da mettere ad asta
                  e periodicita' delle procedure

  1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui  all'art.  4,
comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in
forma telematica, per la definizione del  livello  di  incentivazione
dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui  di
nuova capacita' produttiva di cui ai commi 3 e  4.  Le  procedure  si
svolgono nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  di  trasparenza,
pubblicita',  tutela  della  concorrenza  e  secondo  modalita'  non
discriminatorie.
  2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016.  Il  bando  e'
pubblicato  dieci  giorni  prima  dell'inizio  del  periodo  di
presentazione delle domande di  partecipazione,  fissato  in  novanta
giorni.
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 sono messi a  disposizione  i
seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:
   

            =============================================
            |                                  |  MW  |
            +===================================+=======+
            |Eolico onshore                    |  800  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Eolico offshore                    |  30  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Geotermoelettrico                  |  20  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Solare termodinamico              |  100  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Biomasse di cui all'art. 8, comma  |      |
            |4, lettere c) e d)                |  50  |
            +-----------------------------------+-------+

  4.  Nella  procedura  viene  messo  ad  asta  l'intero  contingente
indicato nella tabella di cui al comma 3.
                              Art. 13


            Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti

  1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di
autorizzazione  oppure,  in  alternativa,  per  gli  impianti  eolici
offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonche', in tutti  i
casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore  di  rete  ed
accettato in via definitiva dal proponente.
  2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al  comma  1,
partecipano alle procedure d'asta  i  soggetti  dotati  di  solidita'
finanziaria ed  economica  adeguata  alle  iniziative  per  le  quali
chiedono l'accesso ai meccanismi di  incentivazione,  dimostrata  dal
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti  la  capacita'
finanziaria ed  economica  del  soggetto  partecipante  in  relazione
all'entita' dell'intervento, tenuto conto della  redditivita'  attesa
dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del
gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa,  l'impegno
del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
  b) capitalizzazione, in termini  di  capitale  sociale  interamente
versato e/o di versamenti in conto futuro aumento  capitale,  il  cui
valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per
la realizzazione dell'impianto,  convenzionalmente  fissato  come  da
tabella I dell'allegato 2, nella seguente misura:
  i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€;
  ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino  a
200 ML€;
  iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€.
  3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia  della  reale  qualita'
del progetto, sono tenuti a presentare una  cauzione  provvisoria  in
fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in  seguito
alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta,  con  le
modalita' specificate nell'allegato 3.
  4. Fermo restando l'art. 23, comma 3, del decreto n. 28  del  2011,
sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per  i  quali  ricorre
una delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  38  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006.
  5. Al fine di promuovere  lo  sviluppo  dei  nuovi  contingenti  di
potenza di cui all'art. 12  garantendo  le  condizioni  di  sicurezza
delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza
del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove  ricorrano,
le zone  nelle  quali,  in  ragione  dell'elevata  concentrazione  di
impianti  non  programmabili  gia'  in  esercizio,  sono  presenti
criticita'  nella  gestione  in  sicurezza  delle  reti,  indicando
l'ulteriore  capacita'  produttiva  massima  di  impianti    non
programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di  tali
indicazioni, all'atto della  pubblicazione  del  bando,  il  GSE  da'
evidenza  della  massima  capacita'  produttiva  incentivabile  nelle
predette zone.
                              Art. 14


                        Valori a base d'asta
                e valore minimo comunque riconosciuto

  1. L'asta al ribasso e' realizzata  tramite  offerte  di  riduzione
percentuale rispetto al valore posto a  base  d'asta,  corrispondente
alla tariffa incentivante base  vigente  per  l'ultimo  scaglione  di
potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto,  cosi'  come
individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia.
  2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le  offerte  di  riduzione
inferiori al 2% della base d'asta nonche' quelle superiori al 40%.
  3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti
del  contingente,  e'  quella  corrispondente  ad  una  riduzione
percentuale del 40% della tariffa incentivante posta a  base  d'asta,
come individuata al comma 1, a  condizione  che  siano  rispettati  i
requisiti  per  la  partecipazione  alle  procedure,  stabiliti  dal
presente titolo.
                              Art. 15


Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e
                modalita' di selezione dei progetti

  1.  La  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  d'asta  e'
formulata  al  GSE  con  la  presentazione  di  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  recante  le
informazioni e i documenti di cui all'allegato 3.
  2. La graduatoria e' formata in base  al  criterio  della  maggiore
riduzione percentuale offerta. Non e' consentita l'integrazione della
dichiarazione e dei  documenti  presentati  dopo  la  chiusura  della
procedura d'asta.
  3. A parita' di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui
all'art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori  criteri,  in
ordine di priorita':
  a. possesso di un rating di legalita', di cui  all'art.  5-ter  del
decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27  del  2012,
pari ad almeno due «stellette»;
  b. anteriorita' del titolo autorizzativo;
  c. anteriorita' del titolo concessorio.
  4. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente  per  l'ultimo
impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il
soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente  alla
quota parte di potenza rientrante nel contingente.
  5. Entro trenta giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica  sul
proprio  sito  le  graduatorie  per  ciascuna  fonte  o  tipologia
impiantistica.
  6. La graduatoria di cui al comma 5 non e' soggetta a  scorrimento,
salvo i seguenti casi:
  a) mancata costituzione della cauzione definitiva di  cui  all'art.
16, comma 2, nei termini ivi indicati;
  b)  rinuncia  da  parte  di  soggetti  aggiudicatari,  secondo  le
modalita' di cui al comma 7.
  7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta  possono,  entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al
GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso:
  a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva;
  b) da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che  i
soggetti  subentranti  sono  tenuti  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti  dall'art.  16,  con  termini  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione della graduatoria aggiornata.
  8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi
sei mesi ed entro il dodicesimo  mese  dalla  data  di  pubblicazione
della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia  alla  realizzazione
dell'intervento. In tal caso, il GSE escute  il  50%  della  cauzione
definitiva.
  9. Il trasferimento a terzi di  un  impianto  aggiudicatario  della
procedura d'asta e' consentito solo dopo la sua entrata in  esercizio
e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del  presente
decreto.
                              Art. 16


              Adempimenti per l'accesso ai meccanismi
          di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste

  1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di  comunicazione
di esito della procedura  d'asta,  il  GSE  restituisce  la  cauzione
provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in  esito  della
procedura, non sono risultati aggiudicatari.
  2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di  esito
della procedura  d'asta,  il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a
costituire a favore  del  GSE  la  cauzione  definitiva  nei  termini
indicati in allegato 3. Entro  il  termine  di  quindici  giorni  dal
ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione
provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita  entro
detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria  e  l'iniziativa
decade dal diritto d'accesso all'incentivo.
  3. Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie,  devono  entrare  in
esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data  di
comunicazione dell'aggiudicazione:
   

          ===============================================
          |                                  |  Mesi  |
          +===================================+=========+
          |Eolico onshore                    |  31    |
          +-----------------------------------+---------+
          |Eolico offshore                    |  43    |
          +-----------------------------------+---------+
          |Geotermoelettrico                  |  51    |
          +-----------------------------------+---------+
          |Solare termodinamico              |  39    |
          +-----------------------------------+---------+
          |Biomasse di cui all'art. 8, comma  |        |
          |4, lettere c) e d)                |  51    |
          +-----------------------------------+---------+

  4. I termini di cui al comma 3 sono da  considerare  al  netto  dei
tempi di  fermo  nella  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere
connesse derivanti  da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati
dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore
riscontrate dal GSE.
  5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 e'  svincolata  alla
data di stipula del contratto  di  cui  all'art.  24,  comma  5,  del
presente decreto. Decorso il termine massimo di cui al  comma  3,  il
soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici e il
GSE escute la cauzione.
  6. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE  sono  versate
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere  sul  Conto
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
Titolo IV

INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI
OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE
                              Art. 17


                    Rifacimenti totali e parziali

  1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi  ai
meccanismi di incentivazione di cui al presente  decreto  nel  limite
dei seguenti contingenti di potenza:
   

            =============================================
            |                                  |  MW  |
            +===================================+=======+
            |Eolico onshore                    |  40  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Idroelettrico                      |  30  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Geotermoelettrico                  |  20  |
            +-----------------------------------+-------+

  2. Ai fini dell'ammissione, il GSE  avvia  una  procedura,  con  le
medesime  tempistiche  e  modalita'  previste  per  la  procedura  di
registro. Sono ammessi alla procedura gli impianti che  rispettano  i
seguenti requisiti:
  a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due  terzi  della
vita utile convenzionale dell'impianto;
  b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura,  di
incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai  sensi  di  norme
statali;
  c) rispettano i  requisiti  previsti  dal  decreto  ministeriale  6
novembre 2014.
  3. In caso di domande  per  una  potenza  complessiva  superiore  a
quella messa a disposizione, il GSE redige e pubblica la  graduatoria
degli  interventi  ammessi,  selezionati  sulla  base  dei  seguenti
criteri, applicati in ordine di priorita':
  a)  anzianita'  della  data  di  prima  entrata  in  esercizio
dell'impianto;
  b) maggiore estensione del  periodo  di  esercizio  in  assenza  di
incentivo;
  c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia  elettrica  non
prodotta  nell'ultimo  anno  solare  di  produzione  dell'impianto  a
seguito dell'attuazione di  ordini  di  dispacciamento  impartiti  da
Terna;
  d) per impianti geotermoelettrici:
  i. reiniezione del fluido geotermico  nelle  stesse  formazioni  di
provenienza;
  ii. rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c);
    e)  anteriorita'  del  titolo  autorizzativo  all'esecuzione  del
rifacimento.
  4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3  devono
entrare in esercizio  entro  i  termini  indicati  nella  sottostante
tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito  positivo
della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato
rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una  decurtazione
della tariffa incentivante, determinata come specificato in  allegato
2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8  mesi
di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto  dei  tempi  di
fermo  nella  realizzazione  dell'intervento  derivanti  da  eventi
calamitosi che  risultino  attestati  dall'autorita'  competente,  da
altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

              Parte di provvedimento in formato grafico

  5. Agli impianti che, a seguito del  rifacimento,  non  entrano  in
esercizio  nel  termine  indicato  al  comma  4  e  che  richiedano
successivamente di  accedere  ai  meccanismi  di  incentivazione,  si
applica  una  riduzione  del  15%  della  tariffa  incentivante  di
riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.
  6. Nella prima  procedura  viene  messo  a  registro  il  100%  del
contingente indicato nella tabella di cui al  comma  1a  cui  vengono
sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma
3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto fino alla data di apertura della procedura.
  7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3  possono,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.  In
tal caso, il GSE da' luogo a  scorrimento  della  graduatoria,  fermo
restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al  rispetto  dei
termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti
dalla data di  pubblicazione  della  graduatoria  aggiornata.  Per  i
soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si
applica il comma 5.
Titolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI
                              Art. 18


Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati  con
              la frazione biodegradabile dei rifiuti

  1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di  cui
all'allegato  2  del  decreto  ministeriale  6  luglio  2012,  la
determinazione della quota di energia elettrica  imputabile  a  fonti
rinnovabili  e'  calcolata  attraverso  metodi  di  determinazione
analitica, sulla base delle procedure redatte dal GSE  in  attuazione
dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  18  dicembre  2008,  il  biogas  ottenuto  dalla
fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani  ricade  tra
le fonti di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata  alla  legge  n.
244 del 2007  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Per  le
finalita' di cui al presente decreto,  il  medesimo  biogas  ottenuto
dalla stessa frazione organica  dei  rifiuti  urbani  provenienti  da
raccolta differenziata, ricade nella tipologia  di  cui  all'art.  8,
comma 4, lettera d).
                              Art. 19


            Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici

  1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del  settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,  continuano  ad
accedere agli incentivi del decreto ministeriale  18  dicembre  2008,
alle condizioni e nei limiti previsti  dalla  delibera  del  predetto
Comitato del 5 febbraio 2015 e  nel  limite  complessivo,  richiamato
anche in premessa, di 83 MW elettrici. A tale  fine,  nella  gestione
delle qualifiche gia' rilasciate, il GSE tiene conto  delle  proposte
di  ridimensionamento  della  potenza  incentivata  presentate  dagli
operatori.
                              Art. 20


                Disposizioni per impianti geotermici
                che utilizzano tecnologie avanzate

  1.  Le  tariffe  incentivanti  di  riferimento  per  gli  impianti
geotermici sono incrementate:
  a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico
nelle stesse formazioni  di  provenienza  e  comunque  con  emissioni
nulle;
  b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio
su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di  coltivazione  sulle
quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
  c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta  entalpia  in
grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del
livello di idrogeno solforato e di mercurio presente  nel  fluido  in
ingresso nell'impianto di produzione.
  2. In conformita' a quanto disposto  dall'art.  24,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa
incentivante, non cumulabile con quelle indicate in  allegato  1  ne'
con il premio di cui al comma 1, lettera a),  per  la  produzione  di
energia elettrica da  impianti  geotermici  che  facciano  ricorso  a
tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel  rispetto
delle condizioni  fissate  dall'art.  1,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010,  ivi  inclusi  gli  impianti  autorizzati
dalle  regioni  o  province  delegate  che  rispettano  i  medesimi
requisiti:
  a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un  fluido  con
concentrazione  minima  di  gas  pari  a  1,0%  in  peso  sul  fluido
geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita  di
media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato  con  la
tolleranza di 1°C);
  b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano  un  fluido
con concentrazione minima di gas pari  a  1,0%  in  peso  sul  fluido
geotermico totale e una  temperatura  inclusa  nella  fascia  fra  la
temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la
tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per
ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico  e  il
precedente valore di soglia minima  di  151°C,  secondo  la  seguente
formula:
      200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh
  Ove:
  concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1%;
  200 € e' l'incentivo massimo considerato;
  Tm e' la temperatura minima del fluido geotermico considerata  pari
a 151 C°;
  Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente  in  sito  (tra
235C° e 151C°);
  0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per ogni MWh e  per  ogni
°C di differenza tra  la  temperatura  del  fluido  geotermico  e  il
precedente valore di soglia minima di 151°C;
  Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.
  3. La tariffa di cui al comma 2 e' costante in  moneta  corrente  e
riconosciuta per un periodo di 25  anni  dalla  data  di  entrata  in
esercizio dell'impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2  si
applica quanto previsto all'art. 7, commi da 4 a  8,  nonche'  quanto
disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi  per  impianti
nuovi» dell'allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al comma 2.
  4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere  a)  e
c),  vale  quanto  stabilito  dall'art.  27,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 6 luglio 2012.
  5. Per gli impianti di cui al comma 4,  il  GSE  eroga  l'incentivo
minimo  spettante  e  corrisponde  il  conguaglio  a  seguito  di
comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche  di  cui  al
medesimo comma.
                              Art. 21


      Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici

  1. Possono accedere all'incentivazione di cui al  presente  decreto
gli impianti solari termodinamici, anche  ibridi,  che  rispettano  i
seguenti requisiti:
  a) sono  dotati  di  sistema  di  accumulo  termico  con  capacita'
nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni  metro
quadrato di superficie captante qualora la  superficie  captante  sia
superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per  ogni  metro  quadrato  di
superficie captante qualora la superficie captante sia  compresa  tra
10.000 e 50.000 m2;
  b) non utilizzano  come  fluido  termovettore  ne'  come  mezzo  di
accumulo  sostanze  e  preparati  classificati  come  molto  tossici,
tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e  1999/45/CE  e
loro successive modificazioni; il predetto requisito non e' richiesto
in caso di impianti ubicati in aree industriali.
  2. Su richiesta del soggetto responsabile,  il  GSE  entro  novanta
giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  effettua  una  verifica
preventiva  di  conformita'  dei  progetti  di  impianti  solari
termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente  decreto,
e ne da'  comunicazione  all'interessato,  ferme  restando,  ai  fini
dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai titoli II e III.
  3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di:
  a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione  tra  0,15  e
0,50;
  b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15.
  4. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e  successive
modificazioni.
                              Art. 22


        Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione

  1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi
di bonifica e irrigazione, il richiedente,  oltre  alla  concessione,
deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono  regolati
i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante  il
titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso  del  consorzio
medesimo.  In  assenza  della  concessione  e'  sufficiente  che  il
richiedente sia in possesso  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.
166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai  fini  dell'uso  legittimo
dell'acqua. Il presente comma si  applica  anche  alle  richieste  di
incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6  luglio
2012.
                              Art. 23


        Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti

  1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato
1, tabelle 1A e 1B, sono  da  considerarsi  esaustivi.  Il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare  puo'  aggiornare  i  predetti
elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati.  Le
istanze sono  presentate  secondo  modalita'  definite  dallo  stesso
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e  dovranno  essere  corredate  della  documentazione  necessaria  a
verificare che i sottoprodotti in esame non  abbiano  altra  utilita'
produttiva o commerciale al di  fuori  di  un  loro  impiego  per  la
produzione di energia.
Titolo VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI
                              Art. 24


              Accesso ai meccanismi di incentivazione

  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto, caricata dal gestore di rete su  GAUDI',  il  soggetto
responsabile presenta al GSE la documentazione indicata  in  allegato
3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del
presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al  comma
5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere  dalla  data
di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni  di
cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi  imputabili
al medesimo soggetto responsabile o ad  altri  soggetti  interpellati
dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183,  ovvero
agli operatori coinvolti nel processo  di  validazione  dei  dati  su
GAUDI'.
  2. La violazione del termine di cui al primo periodo  del  comma  1
comporta il mancato riconoscimento degli  incentivi  per  un  periodo
temporale pari a quello intercorrente  fra  la  data  di  entrata  in
esercizio e la data della presentazione della documentazione al  GSE.
In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce  all'impianto  una  data  di
entrata  in  esercizio  convenzionale  corrispondente  alla  data
antecedente  trenta  giorni  quella  della  comunicazione  tardiva.
L'impianto e' conseguentemente considerato in esercizio a  tale  data
ai fini dell'applicazione  di  tutte  le  disposizioni  del  presente
decreto. Non sono comunque ammesse richieste di accesso ai meccanismi
di incentivazione da impianti entrati in esercizio  anteriormente  al
1° gennaio 2013.
  3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai  sensi  dell'art.  25
del decreto-legge n.  91  del  2014  sono  disciplinate  dal  decreto
ministeriale 24 dicembre 2014.
  4. I soggetti  beneficiari  degli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in  materia  fiscale,
ove previsti.
  5. Per ogni singolo  impianto,  a  seguito  del  conseguimento  del
diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile stipula  un  contratto  di  diritto
privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2,  lettera  d),  del
decreto legislativo n. 28 del 2011.
  6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti  relativi
alla banca dati unica prevista dall'art. 99,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi  del  comma  2-bis  del
medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.
  7.  Le  regioni  e  le  province  delegate  allo  svolgimento  del
procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12  del  decreto
legislativo  387  del  2003,  possono  richiedere  al  GSE,  ai  fini
dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al  medesimo
art. 12, una valutazione  circa  la  corrispondenza  della  fonte  di
alimentazione dell'impianto alla  definizione  di  fonti  energetiche
rinnovabili, cosi' come stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 28 del 2011.
  8. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'art. 15, comma  1,
della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle  informazioni  gia'
in possesso dell'Agenzia delle dogane e di tutte le  altre  pubbliche
amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle  attivita'
di competenza.
                              Art. 25


      Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti

  1. Il GSE  provvede  alla  liquidazione  degli  importi  dovuti  in
applicazione  del  presente  decreto  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. All'art. 2, comma 1, lettera a)  secondo  periodo,  del  decreto
ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  2
gennaio 2009,  n.  1,  la  locuzione  «energia  immessa  nel  sistema
elettrico» va intesa come  energia  elettrica  prodotta  da  impianti
oggetto di incentivazione e immessa  in  rete,  al  netto  di  quella
eventualmente prelevata attraverso punti di connessione  distinti  ai
fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti.
  3.  L'Autorita'  definisce  le  modalita'  con  le  quali  trovano
copertura  sulle  componenti  tariffarie  dell'energia  elettrica  le
risorse  necessarie  per  l'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al
presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del
GSE.
  4. L'Autorita' definisce le modalita' per il ritiro, da  parte  del
GSE,  dell'energia  elettrica  immessa  in  rete  dagli  impianti
incentivati con la tariffa  onnicomprensiva  ai  sensi  del  presente
decreto, stabilendo altresi' le  modalita'  di  cessione  al  mercato
della medesima energia elettrica da parte del GSE.
  5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili  ai  servizi
ausiliari sono calcolati secondo le modalita'  di  cui  all'art.  22,
comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
                              Art. 26


          Procedure applicative, controlli e monitoraggio

  1. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi
incluso il regolamento operativo per le procedure  di  asta,  per  le
procedure di iscrizione al registro e per i  rifacimenti  parziali  e
totali, valorizzando, per quanto compatibili,  le  procedure  seguite
nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
  2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentito il
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  le
modalita' di raccordo tra  le  verifiche  di  cui  all'art.  8  e  le
attivita' di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza
del GSE.
  3. Il GSE effettua l'attivita' di verifica e controllo ai sensi del
decreto ministeriale 31 gennaio 2014.
  4. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
produzione da fonte  rinnovabili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui all'art. 3, comma
2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,  pubblica  sul  proprio  sito
internet e aggiorna con continuita':
  a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,
relativi alla potenza e all'energia degli  impianti  che  entrano  in
esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui al presente decreto;
  b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,
relativi alla potenza  all'energia  degli  impianti  che  entrano  in
esercizio  ricadendo  nelle  disponibilita'  di  cui  ai  precedenti
provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da  fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE;
  c) la curva contenente i valori  del  costo  indicativo  annuo  per
tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in  esercizio  di
impianti che accedono  a  meccanismi  di  incentivazione  tariffaria,
calcolata con le modalita' di cui all'art. 27, comma 1.
  5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e  aggiorna  semestralmente,
un bollettino informativo,  con  l'elenco  degli  impianti  da  fonti
rinnovabili in  esercizio  e  in  progetto  con  l'indicazione  della
tipologia della fonte, della potenza, del comune di localizzazione  e
della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a  seguito
delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e delle
tariffe  erogate.  Il  bollettino  annuale  contiene,  inoltre,  dati
statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza,  sulla
produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti  in
progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita'
attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE.  Su  richiesta
dei comuni, il GSE fornisce i dati di cui al comma 4,  lettere  a)  e
b), riferiti al comune richiedente.
  6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e  rendendolo  pubblico  con  una
cadenza annuale, un rapporto sui sistemi  incentivanti  adottati  nei
principali Paesi europei per lo sviluppo  delle  energie  rinnovabili
nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i  costi
di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo
all'Italia.
  7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40,  comma
2, del decreto legislativo n. 28 del  2011  con  un'apposita  sezione
disponibile al pubblico, da aggiornare  annualmente,  che  riporti  i
dati  di  sintesi,  raggruppati  per  tipologia  di  impianto  e  per
categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle  fonti
rinnovabili ai sensi  del  presente  decreto  nonche'  ai  sensi  dei
precedenti provvedimenti di incentivazione delle  fonti  rinnovabili.
Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una  cadenza
annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri  tutti  i
principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il  target
al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonche'  una  stima  dei
costi da sostenere negli anni futuri.
                              Art. 27


          Contatore del costo indicativo degli incentivi

  1. Il GSE calcola il valore  del  «costo  indicativo  annuo»  degli
incentivi per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata  in
esercizio di impianti che accedono  a  meccanismi  di  incentivazione
tariffaria. Per il calcolo si assume che:
  i) il costo e' calcolato come  la  sommatoria  dei  prodotti  degli
incentivi gia' riconosciuti a ciascun impianto  alimentato  da  fonti
rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per  la  producibilita'
annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE
sulla base della produzione storica del  medesimo  impianto,  laddove
disponibile, ovvero della produzione media  statistica  per  impianti
con caratteristiche omogenee a quello in esame;
  ii) il costo include il costo degli impianti ammessi a registro  in
posizione utile o vincitori delle procedure di asta  al  ribasso,  il
costo degli impianti di cui all'art. 19 e una stima, basata sui  dati
storici disponibili, del costo degli impianti ad accesso diretto  per
i mesi futuri di applicazione del decreto. Il costo di tali  impianti
e' attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a  tale  data,
il GSE attribuisce il costo a  una  data  presunta,  stimata  tenendo
conto dei tempi tipici  di  entrata  in  esercizio  e  dell'eventuale
decadenza degli impianti desunta dai dati storici a disposizione;
  iii) il prezzo dell'energia e'  pari  alla  media  dei  prezzi  dei
ventiquattro mesi precedenti  e  dei  dodici  mesi  successivi,  come
risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito  del
GME;
  iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stesso prezzo
dell'energia di cui al punto iii si  assume  per  definire  il  costo
dell'incentivo  attribuibile  agli  impianti  che  usufruiscono  di
incentivi calcolati per differenza rispetto  a  tariffe  incentivanti
costanti, ivi inclusi gli  impianti  che  accedono  a  tariffe  fisse
onnicomprensive e gli impianti di  cui  all'art.  19,  comma  1,  del
decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il  triennio  successivo,
dei valori mensili calcolati con le modalita' di cui al comma 1. Tale
media e' definita «costo indicativo annuo medio degli  incentivi»  ed
e' pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili.
  3.  Qualora  il  costo  indicativo  annuo  medio  degli  incentivi,
riferito al mese in cui e' effettuato il  calcolo,  raggiunga  i  5,8
MLD€ si applica l'art. 3, commi 2 e 3.
  4. Prima della data di apertura  delle  sessioni  di  procedure  di
aste, registro e rifacimento,  il  GSE  verifica,  con  le  modalita'
previste dal presente articolo, che il costo correlato ai contingenti
resi disponibili non comporti il superamento del limite dei 5,8  MLD€
di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Qualora  il  costo  correlato
comportasse il superamento  del  limite,  tutti  i  contingenti  sono
ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari  al  rapporto
fra  il  costo  effettivamente  disponibile  e  quello  relativo  ai
contingenti resi disponibili con le  modalita'  di  cui  all'art.  9,
comma 4, all'art. 12, comma 4, e all'art. 17, comma 6.
                              Art. 28


                    Cumulabilita' di incentivi

  1. I meccanismi di incentivazione di cui al  presente  decreto  non
sono cumulabili con altri  incentivi  pubblici  comunque  denominati,
fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011.
  2. La tariffa per la produzione in  assetto  cogenerativo  ad  alto
rendimento di cui in allegato  1  non  e'  cumulabile  con  ulteriori
incentivi all'efficienza energetica  e  alla  produzione  di  energia
termica, ivi inclusi quelli di cui all'art. 30, comma 11, della legge
n. 99 del 2009.
                              Art. 29


            Frazionamento della potenza degli impianti

  1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5,  comma
2, verifica, inoltre, la sussistenza di  elementi  indicativi  di  un
artato frazionamento della potenza degli  impianti,  che  costituisce
violazione del criterio dell'equa  remunerazione  degli  investimenti
secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni
degli impianti. In tale ambito, il  GSE  puo'  valutare  anche,  come
possibile elemento indicativo di un artato frazionamento,  l'unicita'
del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti  riconducibili
a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con  la  stazione  di
raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la  stessa
cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.
  2. Il GSE applica i principi generali  di  cui  al  comma  1  anche
nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di verifica e controllo
svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014,  su  tutti
gli impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  che  beneficiano  di
incentivi tariffari.
  3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e  2,  il
GSE considera  gli  impianti  riconducibili  ad  un'unica  iniziativa
imprenditoriale come un unico impianto  di  potenza  cumulativa  pari
alla somma dei singoli  impianti  e,  verificato  il  rispetto  delle
regole di accesso agli incentivi, ridetermina la  tariffa  spettante.
Nel caso in cui l'artato  frazionamento  abbia  comportato  anche  la
violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il  GSE  dispone
la decadenza dagli incentivi con  l'integrale  recupero  delle  somme
gia' erogate.  Restano  fermi  gli  eventuali  ulteriori  profili  di
rilevanza penale o amministrativa.
                              Art. 30


              Interventi sugli impianti in esercizio

  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per  l'effettuazione
di  interventi  di  manutenzione  e  ammodernamento  degli  impianti
incentivati,  ivi  inclusi  i  fotovoltaici,  con  le  finalita'  di
salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e,  al  contempo,
di evitare comportamenti  che  possano  causare  indebiti  incrementi
della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti
criteri:
  a)  sono  consentiti  gli  interventi  di  manutenzione  che  non
comportano  incrementi  superiori  all'1%  della  potenza  nominale
dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che  lo  compongono,
nonche', ove disponibile, della potenza nominale  dei  motori  primi;
per gli impianti di potenza nominale fino a  20  kW  sono  consentiti
incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici  non  e'
altresi' ammesso l'incremento della superficie captante;
  b) nel caso di sostituzioni  definitive  devono  essere  utilizzati
componenti nuovi o rigenerati;
  c) fatta salva la lettera d), gli interventi  di  manutenzione  che
comportano la sostituzione dei componenti principali degli  impianti,
come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE
entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento,  in  forma  di
dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
in conformita' a un modello predisposto  dallo  stesso  GSE,  per  la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti
principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacita'
di generazione e' inferiore alle soglie individuate dalla  tabella  A
allegata al decreto  legislativo  n.  387  del  2003  sono  stabilite
modalita' di comunicazione ulteriormente semplificate;
  d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti  in  regime  di
scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui
alle lettere a) e b), non e'  prevista  alcuna  comunicazione,  fatto
salvo quanto stabilito ai sensi  della  deliberazione  dell'Autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL;
  e)  sono  consentiti  gli  interventi  di  manutenzione  mediante
l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di
riserva, anche nella titolarita' di  soggetti  diversi  dal  soggetto
responsabile, che non comportino incrementi  della  potenza  nominale
dell'impianto.
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al
paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per  gli  interventi  di
sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera  c)  dello
stesso comma 1.
  3. Il GSE verifica il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
articolo ai sensi del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 gennaio 2014.
                              Art. 31


Partecipazione alle procedure di asta di impianti  ubicati  in  altri
                            Stati Membri

  1. Gli impianti  ubicati  sul  territorio  di  altri  Stati  membri
dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti  con  l'Italia,
con i quali la UE ha stipulato un  accordo  di  libero  scambio,  che
esportano  fisicamente  la  loro  produzione  in  Italia  possono
partecipare alle procedure di asta indette ai sensi  del  titolo  III
del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' indicate
nel presente articolo.
  2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al  comma
1 a condizione che:
  a) esista un accordo con lo Stato  Membro  o  con  lo  Stato  terzo
confinante in cui e'  ubicato  l'impianto,  redatto  ai  sensi  degli
articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;
  b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e  le  modalita'
con  le  quali  e'  fornita  prova  dell'importazione    fisica
dell'elettricita' verde;
  c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati  sul  territorio
nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE.
  3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle  procedure  d'asta
per gli impianti di cui al comma 1, e'  calcolata  sulla  base  della
seguente formula:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  Dove:
  PTOT asta: e' la  potenza  totale  messa  ad  asta,  come  indicata
all'art. 12, comma 3;
  Eimp SMn: e' l'energia totale importata dallo Stato membro n;
  FER% SMn:  e'  la  percentuale  di  energia  da  fonti  rinnovabili
presente nel mix dello Stato Membro n;
  Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei  consumi  di  energia
elettrica in Italia.
  4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta,
il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui  al  comma  2,
lettere a) e b), e in caso positivo:
  rende nota la potenza  resa  disponibile  ai  sensi  del  comma  3,
facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
  inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti  dagli
impianti di cui  al  comma  1  nelle  graduatorie  formate  ai  sensi
dell'art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite
del valore PUE di cui al comma  3  e  fino  al  raggiungimento  della
potenza massima disponibile.
  5. Nell'ambito del presente decreto, il  GSE  attribuisce  l'intero
contingente di potenza di cui al comma 3 all'asta per impianti eolici
onshore.
                              Art. 32


                        Disposizioni finali

  1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1°  gennaio
2016, all'applicazione del regime di calcolo  dell'incentivo  di  cui
all'art. 19, comma 1, del decreto 6  luglio  2012,  ivi  inclusi  gli
impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo  decreto,  possono
in alternativa optare per l'applicazione, a decorrere dal  1°  luglio
2016, del regime generale di cui alla formula  indicata  allo  stesso
comma 1. L'esercizio di tale  opzione  va  comunicata  al  GSE  entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e non  e'  piu'  modificabile  per  il  residuo  periodo  di  diritto
all'incentivo.
  2. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art.  17
del decreto 6 luglio 2012.
  3. Gli impianti  iscritti  in  posizione  utile  nelle  graduatorie
formate a seguito delle procedure di registro  svolte  ai  sensi  del
decreto 6 luglio  2012,  che  non  risultino  realizzati  nel  limite
massimo di tempo indicato al comma  2  dell'art.  11  e  al  comma  6
dell'art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi  di
incentivazione di cui al presente decreto con una  riduzione  del  6%
della tariffa incentivante di  riferimento  di  cui  all'allegato  1,
vigente alla data di entrata in esercizio.
  4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 giugno 2016

                            Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                              Calenda

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                            e del mare
                              Galletti

                Il Ministro delle politiche agricole
                      alimentari e forestali
                              Martina

                                                          Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 3

              Parte di provvedimento in formato grafico

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