Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
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[b]MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO[/b]
DECRETO 23 giugno 2016
[color=red][b]Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. (16A04832) [/b][/color]
(GU n.150 del 29-6-2016)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea
recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio
2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le
condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente
possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare
gli articoli dal 23 al 30 e l'art. 34;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare
l'art. 1, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione
della predetta direttiva 2009/28/CE;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e in particolare l'art. 183;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014 recante «attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore
dei servizi energetici GSE S.p.A.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita'
di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2014 (nel seguito decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali del 6 luglio 2012, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici (nel seguito decreto ministeriale 6 luglio
2012), in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, ed in particolare:
a) l'art. 3, comma 2, con il quale e' stato disposto che il costo
indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti
a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non puo'
superare i 5,8 miliardi di euro annui;
b) l'art. 3, commi 3 e 4, i quali prevedono che con successivi
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera f) del
decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti per
i registri, le aste e i rifacimenti, nonche' le tariffe;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 6 novembre 2014 recante «Rimodulazione degli incentivi per la
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui
all'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014;
Visto il Piano di settore per le bioenergie, approvato dalla
Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014, nel quale si prevede che
la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare
prioritariamente, in una condizione come quella italiana, al recupero
e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e
della lavorazione dei prodotti agroalimentari; in seconda istanza
possono essere utilizzate le colture dedicate, evitando in ogni caso
di interferire negativamente con le produzioni alimentari e
ottimizzando la gestione del patrimonio boschivo ampiamente
sottoutilizzato;
Ritenuto che i criteri di cui all'art. 24, comma 2, lettere g) e
h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 possano essere applicati,
per quanto riguarda le biomasse prodotto, attribuendo gli incentivi
alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari
e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli
impianti non cogenerativi;
Considerato che la comunicazione (2014/C 200/01) consente un
graduale adattamento dei regimi di aiuto esistenti, prevedendo in
particolare, con riferimento agli aiuti al funzionamento a favore
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che:
a) in un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016,
gli aiuti pari ad almeno il 5% della nuova capacita' pianificata di
energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi
nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri
chiari, trasparenti e non discriminatori;
b) dall'1° gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di una
procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e
non discriminatori a meno che gli Stati membri dimostrino:
i) che l'ammissibilita' e' circoscritta a un solo o a un numero
molto limitato di progetti o siti;
ii) che una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello
di sostegno maggiore, ad esempio per evitare comportamenti strategici
in sede di gara;
iii) che una procedura di gara competitiva comporterebbe un basso
tasso di realizzazione dei progetti per evitare un'insufficiente
partecipazione;
Vista la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 4
che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della
qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato», di cui
ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine
vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;
Visto il punto 117 della comunicazione C(2014/C 200/01), il quale
precisa che nel concedere gli aiuti al settore idroelettrico devono
essere rispettati gli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE,
con particolare riferimento all'art. 4.7, che definisce i criteri per
l'ammissibilita' di nuove modifiche sui corpi idrici, in
considerazione dei possibili impatti negativi che la produzione
idroelettrica puo' avere sui sistemi idrici e sulla biodiversita';
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 1° luglio
2015, Causa C-461_13, nella quale in riferimento all'art. 4,
paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva
2000/60/CE, si chiarisce che, salvo deroghe, non e' ammissibile
l'autorizzazione di progetti che provocano un deterioramento dello
stato di un corpo idrico superficiale ossia quando lo stato di almeno
uno degli elementi di qualita', ai sensi dell'allegato V della
suddetta direttiva, si degradi di una classe;
Considerato che gli esiti delle procedure di iscrizione al registro
e di aste al ribasso, svolte dal GSE in attuazione del predetto
decreto ministeriale 6 luglio 2012, hanno evidenziato:
a) l'efficacia delle procedure d'asta per l'eolico, in termini di
ribassi dell'incentivo richiesto;
b) un possibile non elevato tasso di costruzione degli impianti
risultati vincitori delle procedure d'asta per l'eolico;
c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure d'asta per le
altre fonti e tipologie di impianto;
d) la completa saturazione dei contingenti per i registri
dell'eolico, dell'idroelettrico e delle fonti biologiche;
Ritenuto necessario adeguare le modalita' di calcolo e la funzione
del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, di cui all'art.
2, comma 1, la lettera ac), del decreto ministeriale 6 luglio 2012,
al fine di rappresentare l'effettivo onere medio annuo di
incentivazione a carico dei consumatori di energia elettrica
imputabile agli impianti in esercizio e in posizione utile nelle
graduatorie dei registri e delle aste al ribasso, tenendo conto in
particolare delle date presunte di entrata in esercizio degli
impianti inseriti nelle predette graduatorie e dell'evoluzione attesa
del prezzo di mercato dell'energia elettrica;
Considerato che la vigente disciplina di incentivazione alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definita
con il decreto ministeriale 6 luglio 2012, ben si inserisce nel
percorso delineato dalla predetta comunicazione (2014/C 200/01), sia
per quanto attiene alle aste competitive, sia per la tipologia di
incentivo (feed-in premium);
Considerato che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli
impianti da fonti rinnovabili e' oggetto di regolazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
Ritenuto opportuno, nelle more del pieno adeguamento degli
strumenti di incentivazione alle nuove disposizioni comunitarie,
assicurare continuita' di sviluppo della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando le facolta' previste in
particolare dalla comunicazione (2014/C 200/01) per il primo periodo
di transizione;
Ritenuto possibile, alla luce dei tempi di pieno adeguamento alle
linee guida di cui alla comunicazione (2014/C 200/01) nonche' della
struttura dei meccanismi di incentivazione vigenti in Italia, fare
ricorso ai predetti meccanismi per un ulteriore biennio, con i primi
possibili adeguamenti alle citate linee guida e tenendo conto
dell'esperienza maturata;
Ritenuto per questo di dimensionare i contingenti di potenza
dedicati alle varie tecnologie in base alla domanda cantierabile in
tempi brevi, ferma restando la potenziale futura eleggibilita' di
tutte le tecnologie al sistema di incentivi;
Vista la risoluzione in materia di produzione di energia da
impianti geotermici approvata il 15 aprile 2015 dalle commissioni
VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attivita'
produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, con la
quale, tra l'altro, si impegna il Governo ad assumere iniziative
dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente
vigenti per gli impianti geotermici pilota e per quelli ad
autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie;
Considerato che gli esiti delle verifiche svolte dal GSE nell'anno
2014 hanno evidenziato una significativa frequenza di ipotesi di
artato frazionamento della potenza fotovoltaica incentivata
riconducibile a un unico impianto in violazione dell'art. 12, comma
5, decreto ministeriale 5 maggio 2011;
Considerato che la pratica dell'artato frazionamento consente agli
operatori di percepire tariffe incentivanti piu' remunerative in
violazione del criterio dell'inversa proporzionalita' tra la potenza
dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del
principio di equa remunerazione degli incentivi, e puo' comportare
l'elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini
dell'ammissione agli incentivi, e' prevista l'iscrizione al registro
ovvero la partecipazione all'asta;
Considerato che il divieto di artato frazionamento, costituendo un
principio generale dell'ordinamento, opera a prescindere da
un'espressa previsione normativa e, pertanto, puo' ritenersi
applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e in
particolare il comma 9;
Ritenuto, anche alla luce della crescente eta' media degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti fotovoltaici,
di dover prevedere disposizioni in materia di interventi manutentivi,
con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'efficienza del parco
di generazione, dall'altro, di evitare comportamenti speculativi che
possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione;
Ritenuto, anche ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' dei decreti del Ministro
dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e 16 ottobre 2014, che le
disposizioni in materia di interventi manutentivi debbano ispirarsi a
criteri di proporzionalita', in modo da ridurre l'incidenza degli
oneri amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE);
Ritenuto opportuno ribadire che il GSE eroga gli incentivi pubblici
di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, all'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al netto di quella assorbita
dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori principali e
delle perdite di linea fino al punto di consegna, sia con riferimento
agli impianti che beneficiano dei certificati verdi sia di quelli che
beneficiano della tariffa omnicomprensiva, onde continuare a
stimolare l'efficienza nella realizzazione e gestione degli impianti
e assicurare che i consumatori gravati dagli oneri di incentivazione
ottengano il massimo beneficio in termini di energia rinnovabile
immessa nel sistema elettrico, in conformita' al quadro normativo di
riferimento nazionale ed europeo in tema di energie rinnovabili;
Vista la delibera del Comitato interministeriale
bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015, la quale prevede che, agli
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
inseriti nei progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero approvati dallo stesso Comitato, gia'
autorizzati alla suddetta data e la cui costruzione risulti ultimata
entro il 31 dicembre 2018 sia:
assicurata la permanenza del medesimo regime di incentivazioni alle
fonti rinnovabili come definito dalle leggi n. 296 del 2006 e n. 244
del 2007, nonche' dal relativo decreto ministeriale attuativo del 18
dicembre 2008;
garantito l'accesso agli incentivi e la corrispondente copertura
finanziaria tenendo conto della predetta tempistica;
Considerati gli approfondimenti effettuati sui progetti di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero, dai quali e' emerso
che i predetti progetti ammissibili agli incentivi, comprensivi di
quelli gia' ammessi o qualificati, corrispondono a una potenza
complessiva di 83 MW, ridotta rispetto alla precedente
configurazione;
Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico n. 489/2015/I/efr, reso il 14 ottobre 2015;
Ritenute condivisibili le proposte dell'Autorita' in merito a:
a) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno
partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al
decreto 6 luglio 2012, e che hanno avviato i lavori di costruzione,
nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di
aiuti di Stato all'energia e all'ambiente;
b) la richiesta che l'incentivo di tipo feed in premium sia
calcolato come differenza oraria, sia positiva sia, limitatamente
agli impianti che accedono a tale modalita' di incentivazione senza
partecipare ad aste, negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale
orario; tale proposta e' peraltro coerente con analoga richiesta
della Commissione europea nell'ambito del confronto per la verifica
di compatibilita' con le citate linee guida in materia di aiuti di
Stato per l'energia e l'ambiente;
c) l'introduzione di taluni adeguamenti alle modalita' di calcolo
del costo indicativo annuo degli incentivi;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5
novembre 2015;
Considerato opportuno accogliere le proposte della Conferenza
unificata relative a:
a) l'inserimento di un contingente ad asta di 50 MW per impianti
alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere c) e
d);
b) la modifica delle modalita' di calcolo dell'incentivo che dal
2016 sostituira' i certificati verdi per le fonti biologiche;
c) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno
partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al
decreto 6 luglio 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee
guida CE in materia di aiuti di Stato all'energia e all'ambiente;
d) la riduzione del contingente ad asta, con pari aumento del
contingente a registro, per gli impianti solari termodinamici;
e) l'introduzione di disposizioni atte a favorire gli impianti
idroelettrici ad accesso diretto e a registro, che presentano
caratteristiche idonee a ridurre al minimo l'impatto ambientale;
f) offrire possibilita' di iscrizione ai registri a progetti di
impianti geotermici che hanno terminato la fase di ricerca del fluido
geotermico ma che non hanno ancora conseguito ne' la concessione, ne'
l'autorizzazione;
g) l'introduzione di misure atte a stimolare migliori prestazioni
ambientali degli impianti alimentati a biomasse e biogas;
h) introdurre, come elemento indicativo di un artato frazionamento
degli impianti, l'unicita' del nodo di raccolta dell'energia prodotta
da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale
nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta
tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di
connessioni in media tensione;
i) introdurre talune integrazioni e precisazioni in materia di
utilizzo di sottoprodotti;
Considerato che, in esito al confronto con la Commissione europea
ai fini della verifica di compatibilita' con le linee guida in
materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente, si rende
necessario introdurre le seguenti disposizioni:
a) prevedere la non erogazione dell'incentivo nel caso in cui, per
piu' sei ore consecutive, il prezzo zonale orario dell'energia
elettrica sia nullo o negativo; tale disposizione, peraltro, trova
immediata applicazione solo in caso di prezzi nulli, poiche' le
vigenti regole del mercato elettrico non prevedono prezzi negativi,
che potranno verificarsi solo a seguito di riforma delle predette
regole di mercato;
b) determinare l'incentivo di tipo feed in premium come differenza
oraria tra la tariffa base e il prezzo zonale orario, sia positiva
sia, limitatamente agli impianti che accedono a tale modalita' di
incentivazione senza partecipare ad aste, negativa;
c) introdurre disposizioni volte a consentire, in determinati
limiti e a date condizioni, la partecipazione a procedure di asta
anche ad impianti ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea;
d) assicurare che i nuovi impianti idroelettrici che producono
sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico
possano accedere agli incentivi solo se la concessione non pregiudica
il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
definiti per il corso d'acqua interessato;
e) assicurare che nei nuovi impianti l'uso della sansa per scopi
energetici sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non
siano, plausibilmente, possibili usi non energetici;
f) introdurre disposizioni che riducano gli incentivi per gli
impianti che beneficiano di aiuti sull'investimento;
g) incentivare gli impianti geotermoelettrici pilota con le stesse
modalita' previste per gli altri impianti;
Considerato che la durata dell'incentivo riconosciuto alla
produzione da fonti rinnovabili e' coerente con le disposizioni per
l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'art. 2426, comma
2, del Codice civile italiano, fermo restando quanto previsto dalla
normativa fiscale;
Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 2726 final del
28 aprile 2016 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non
sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in
quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e
biogas;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione
di incentivi e modalita' di accesso semplici, che promuovano
l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' degli oneri di
incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi
stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonche' il graduale
adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per
l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione
europea (2014/C 200/01).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999,
escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere
a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti
definizioni:
a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'insieme delle
opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse,
destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia
elettrica; esso comprende in particolare:
i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che
consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte
rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica;
ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi
ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti
di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia
elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto,
le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da
fonti rinnovabili e' considerato un «nuovo impianto» quando e'
realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul
quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente,
da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di
esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;
b) integrale ricostruzione: e' l'intervento che prevede la
realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un
sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro
impianto di produzione di energia elettrica, del quale puo' essere
riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere
preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e
tipologia di impianto, nell'allegato 2; l'intervento deve essere
realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati;
c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'
l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza
produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni
e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su
alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto; il
rifacimento e' considerato totale o parziale a seconda del rilievo
dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in
relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;
d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'
l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto
volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come
specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto,
nell'allegato 2;
e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'
la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni,
anche mediante impiego di componenti rigenerati;
f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti
dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del
2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla
base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);
g) «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente
biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile
dei rifiuti»: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la
frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli
impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta
differenziata;
h) «altri impianti ibridi»: sono impianti alimentati da un
combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una
fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale
fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non
rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
i) «produzione lorda di un impianto, espressa in MWh»: e' la somma
delle quantita' di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi
generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;
l) «produzione netta di un impianto, espressa in MWh»: e' la
produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori
principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna
dell'energia alla rete elettrica;
m) «data di entrata in esercizio di un impianto»: e' la data in
cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere
funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo
funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico,
cosi' come risultante dal sistema GAUDI';
n) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: e' la
data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha
inizio il periodo di incentivazione;
o) «periodo di avviamento e collaudo di un impianto»: e' il
periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la
data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio
commerciale;
p) «potenza di un impianto»: e' la somma, espressa in MW, delle
potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non
presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove
la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la
potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di
potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore
medesimo, in conformita' alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le
seguenti eccezioni:
i. per gli impianti eolici, la potenza e' la somma delle potenze
nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come
definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo
aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5
MW, si applica la definizione di cui alla lettera p);
ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza e' pari alla potenza
nominale di concessione di derivazione d'acqua;
iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con
frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza
convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente
formula:
Pn= mq * 0.1
dove mq e' la superficie captante dell'impianto espressa in metri
quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell'allegato 2. Il
suddetto valore di potenza e' assunto a riferimento, anche per gli
impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti
stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'art. 5 e
della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro di cui
agli articoli 9 e 12;
q)» potenza di soglia o valore di soglia»: e' il valore di
potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa
incentivante e' determinata mediante procedura competitiva di asta al
ribasso;
r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili liquidi ottenuti
dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
s) «gas di discarica»: e' il gas prodotto dal processo biochimico
di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
t) «gas derivante dai processi di depurazione»: e' il gas prodotto
dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi
prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle
acque reflue civili e industriali;
u) «biogas»: e' il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di biomassa;
v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas
da filiera»: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas,
prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui
agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero
da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km
dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del
predetto raggio e' misurata come la distanza in linea d'aria che
intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i
confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo
di produzione dei medesimi;
z) «prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari»:
sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non
impiegate per l'alimentazione umana e animale, di cui alla tabella
1-B dell'allegato 1;
aa) «tariffa incentivante»: e' il ricavo complessivo derivante
dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;
ab) «incentivo»: e' l'integrazione economica al ricavo connesso
alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una
equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e
corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione
netta immessa in rete;
ac) «costo indicativo annuo degli incentivi» o «costo indicativo
degli incentivi»: e' la sommatoria dei degli incentivi
complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e
dei precedenti provvedimenti di incentivazione, agli impianti
alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica,
calcolato con le modalita' di cui all'art. 27;
ad) «impresa operante nel settore forestale»: impresa iscritta alla
camera di commercio che svolge prioritariamente attivita' di
«silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00) o
«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
ae) «componente rigenerato» un componente gia' utilizzato che a
seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato
alle normali condizioni di operativita'.
Art. 3
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare
fotovoltaica.
2. Fermo restando il comma 5, l'accettazione di richieste di
accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto
cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le
seguenti date:
a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4,
comma 3, il 1° dicembre 2017;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio
degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le
modalita' di cui all'art. 27, comma 2.
3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b),
viene comunicata con delibera dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal
GSE.
4. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi
agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a
seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del
medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai
meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni
precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei
termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le
tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite
altresi' agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c),
fermo restando che per tali impianti si applicano le modalita' e le
condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.
5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti
iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12,
17.
Art. 4
Accesso ai meccanismi di incentivazione
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi
di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione
in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti
specifici di potenza, i seguenti impianti:
a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la
relativa potenza non e' superiore alla potenza di soglia;
b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non e' superiore
al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o
parziale, nei limiti di contingenti e con le modalita' stabiliti
all'art. 17;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello
della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di
soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
2. Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste
al ribasso i seguenti impianti:
a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza
e' superiore alla pertinente potenza di soglia;
b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello
della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia
vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte.
3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di
cui al presente decreto:
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza
fino a 60 kW;
b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione
fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza
incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione
di alveo naturale;
c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8 comma 4,
lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a
biogas di potenza fino a 100 kW;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello
della potenza prima dell'intervento non sia superiore ai valori
massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva,
a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza
di cui alle lettera a), b) e c);
f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da
amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i
consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello
massimo indicato alle lettere da a) a c);
g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.
4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, accedono agli
incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 19.
5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso agli incentivi a
condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla
comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione
competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle
graduatorie.
6. Il comma 5 non si applica agli impianti che hanno fatto
richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di
aste e registro svolte ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio
2012 nonche' agli impianti aventi diritto all'accesso diretto sulla
base del medesimo decreto.
7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 6 novembre 2014.
8. Gli impianti di cui al comma 3 possono optare, in alternativa
all'accesso diretto, per le procedure di iscrizione al registro di
cui al comma 1. In tal caso, dopo la richiesta di iscrizione a
registro, non e' consentito l'accesso diretto.
9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una
concessione di derivazione da un corpo idrico, ai fini
dell'ammissione all'incentivo il produttore allega un'attestazione
rilasciata dalla autorita' competente che accerti o che confermi che
il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso
d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12-bis, comma 1, lettera
a) del regio decreto n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
10. Per gli impianti ad accesso diretto, ferma restando la
possibilita' di richiedere l'accesso agli incentivi, l'ammissione e
la conseguente erogazione degli stessi sono sospese fino alla
trasmissione al GSE dell'attestazione di cui al comma 9. Decorsi
inutilmente sei mesi dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade.
11. Per gli impianti a registro, l'attestazione di cui al comma 9
e' prodotta al GSE entro la data di chiusura dei registri ed e'
condizione necessaria per l'inserimento in posizione utile nella
graduatoria dei registri medesimi.
Art. 5
Valori della potenza di soglia
1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte
le tipologie di fonte rinnovabile.
2. Fermo restando l'art. 29, ai fini della determinazione della
potenza dell'impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al
comma 1, si considera quanto segue:
a) la potenza di un impianto e' costituita dalla somma delle
potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un
unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti
idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a
seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a
prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto
di connessione;
b) piu' impianti alimentati dalla stessa fonte, nella
disponibilita' del medesimo produttore o riconducibili, a livello
societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima
particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono
come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei
singoli impianti.
Art. 6
Vita media utile convenzionale e periodo
di diritto ai meccanismi incentivanti
1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al
presente decreto e della relativa durata, la vita media utile
convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti,
riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento
e' pari ai valori riportati in allegato 1.
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla
data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed e' pari
alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto ai
commi 3 e 4.
3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti
e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle
competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi
connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete,
per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita', per
altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonche', per gli
impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi
di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione
da parte dell'amministrazione competente per cause non dipendenti da
atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine,
al produttore e' concessa un'estensione del periodo nominale di
diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente
comma.
4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nelle ore in cui si
registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore
a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti
e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si e'
registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al
caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti
nel regolamento del mercato elettrico italiano.
Art. 7
Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi
1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla
base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano:
a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie
formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi
dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012;
b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi
dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla
data di entrata in vigore presente decreto;
c) agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di
registro svolte ai sensi del presente decreto e che entrano in
esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.
2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1 e per
gli impianti solari termodinamici, si applicano le tariffe
incentivanti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Per gli
impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione,
rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi la tariffa
incentivante e gli incentivi sono determinati applicando le
condizioni e le modalita' indicate in allegato 2.
3. Per gli impianti inseriti nei progetti di riconversione degli
ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti e' determinato
con le modalita' e alle condizioni previste dall'art. 19.
4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita' in materia di
dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 500 kW, il GSE
provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in
rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa
incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte,
alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla
base dell'allegato 1.
5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, anche
soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla
produzione netta immessa in rete, l'incentivo determinato ai sensi
del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta
nella disponibilita' del produttore.
6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere
l'energia nella propria disponibilita' ai sensi del comma 5, possono
richiedere al GSE di cambiare le modalita' di erogazione
dell'incentivo optando per il ritiro onnicomprensivo ai sensi del
comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro e' consentito per non
piu' di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.
7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5
e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro dell'energia di
cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e
all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma, per
gli impianti aventi diritto a seguito di partecipazione alle
procedure di aste e registro, la possibilita' di passare dal ritiro e
scambio ai predetti meccanismi di incentivazione.
8. Fermo restando il comma 1, la tariffa incentivante di
riferimento e' quella vigente alla data di entrata in esercizio
dell'impianto.
Art. 8
Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati
da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili
1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso
ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto e'
subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di
sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di cui all'art. 38
del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e
tracciabilita' della materia prima, si applica quanto disposto
dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso
ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga
utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di
energia elettrica e' tenuto, su richiesta del GSE, a fornire ogni
elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.
4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di
determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE
identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore
con le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di
seguito elencate e' alimentato l'impianto:
a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-B;
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A;
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile e' determinata
forfettariamente con le modalita' di cui all'allegato 2 del decreto
ministeriale 6 luglio 2012;
d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da raccolta
differenziata diversi dalla lettera c).
5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi
in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle
tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della
tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita' di seguito
indicate:
a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa
utilizzare piu' di una tipologia fra quelle di cui al comma 4,
attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor
valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;
b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione
delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa
incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di
alimentazione dell'impianto;
c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a
1 MW e nel caso in cui dall'autorizzazione risulti che per
l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui
alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti
nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste
ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera
produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del
medesimo comma 4.
6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5, lettera c) e'
svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
con la procedura di cui all'art. 8, comma 10, del decreto 6 luglio
2012, che accerta, con riferimento all'anno solare, le quantita' di
prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite
l'effettuazione di controlli a campione.
7. Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), si
applica l'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e i relativi
allegati.
Titolo II
PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO
Art. 9
Iscrizione al registro
1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), b) e d), richiede al GSE l'iscrizione al
registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza
dell'impianto.
2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando e'
pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di
presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta
giorni.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, sono messi a disposizione i
seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:
=============================================
| | MW |
+===================================+=======+
|Eolico onshore | 60 |
+-----------------------------------+-------+
|Idroelettrico | 80 |
+-----------------------------------+-------+
|Geotermoelettrico | 30 |
+-----------------------------------+-------+
|Biomasse e biogas di cui all'art. | |
|8, comma 4, lettere a), b) e d), | |
|gas di depurazione e gas di | |
|discarica e bioliquidi sostenibili | 90 |
+-----------------------------------+-------+
|Oceanica (comprese maree e moto | |
|ondoso) | 6 |
+-----------------------------------+-------+
|Solare termodinamico | 20 |
+-----------------------------------+-------+
4. Nella procedura viene messo a registro il contingente indicato
nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte le quote di
potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma 3, con esclusione
della lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fino alla data di pubblicazione del
bando.
Art. 10
Requisiti e modalita' per la richiesta di iscrizione
al registro e criteri di selezione
1. Fermo restando l'art. 22, possono richiedere l'iscrizione al
registro i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in
alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da
fonte oceanica, della concessione nonche', in tutti i casi, del
preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in
via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che
rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati
dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi
requisiti, l'iscrizione al registro puo' essere richiesta
all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle
risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista
all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
2. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al GSE con
la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni di cui
all'allegato 3. Dopo la chiusura del registro non e' consentita
l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati.
3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE
forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i seguenti
criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico:
a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da
biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore a
600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola,
di allevamento o, in via subordinata, forestale;
b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri
aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo
autorizzativo sia, per le fonti per le quali e' necessaria la
concessione, di titolo concessorio;
c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui
all'allegato 1;
d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma
4, lettera d): dichiarazione dell'Autorita' competente attestante,
nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la
funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei
rifiuti;
e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine:
i. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza;
ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'art. 20, comma
1, lettera c);
iii. titolarita' della concessione di sfruttamento dei fluidi
geotermici e del titolo autorizzativo;
f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3,
lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto conto di
quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3. Per tali
impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio e' fissata al 30
aprile 2017;
ii. titolarita' della concessione di derivazione dell'acqua e del
titolo autorizzativo;
iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza
incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo;
iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione
di alveo naturale;
f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di
integrazione piu' bassa;
g) anteriorita' del titolo autorizzativo;
h) anteriorita' del titolo concessorio;
i) anteriorita' della comunicazione prevista all'art. 5, comma 2,
del decreto legislativo n. 22 del 2010;
l) minor potenza degli impianti;
m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti
rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente
di potenza. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per
l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza
dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la
quota parte di potenza rientrante nel contingente.
5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
e' soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4.
6. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo dopo la data
di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del contratto di
cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto.
7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di cui
al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una potenza
pari a 5 MW per ciascun impianto, salvo una potenza inferiore,
dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di iscrizione al
registro. Resta fermo che tali impianti, una volta realizzati,
dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3-bis.1
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore al
valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza
dagli incentivi.
Art. 11
Adempimenti per l'accesso ai meccanismi
di incentivazione per gli impianti iscritti al registro
1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in
esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della
comunicazione di esito positivo della procedura:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di
riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti
termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine
massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai
benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria.
Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella
realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da
eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente,
e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato
al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di
incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della
tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in
esercizio.
4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In
tal caso, il GSE da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo
restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei
termini di cui allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al
comma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della
graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta
comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.
Titolo III
PROCEDURE D'ASTA
Art. 12
Capacita' di produzione da mettere ad asta
e periodicita' delle procedure
1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4,
comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in
forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione
dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di
nuova capacita' produttiva di cui ai commi 3 e 4. Le procedure si
svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza,
pubblicita', tutela della concorrenza e secondo modalita' non
discriminatorie.
2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando e'
pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di
presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta
giorni.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 sono messi a disposizione i
seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:
=============================================
| | MW |
+===================================+=======+
|Eolico onshore | 800 |
+-----------------------------------+-------+
|Eolico offshore | 30 |
+-----------------------------------+-------+
|Geotermoelettrico | 20 |
+-----------------------------------+-------+
|Solare termodinamico | 100 |
+-----------------------------------+-------+
|Biomasse di cui all'art. 8, comma | |
|4, lettere c) e d) | 50 |
+-----------------------------------+-------+
4. Nella procedura viene messo ad asta l'intero contingente
indicato nella tabella di cui al comma 3.
Art. 13
Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti
1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di
autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti eolici
offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonche', in tutti i
casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed
accettato in via definitiva dal proponente.
2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 1,
partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidita'
finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali
chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita'
finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione
all'entita' dell'intervento, tenuto conto della redditivita' attesa
dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del
gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno
del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente
versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui
valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per
la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da
tabella I dell'allegato 2, nella seguente misura:
i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€;
ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino a
200 ML€;
iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€.
3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita'
del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in
fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito
alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le
modalita' specificate nell'allegato 3.
4. Fermo restando l'art. 23, comma 3, del decreto n. 28 del 2011,
sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre
una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di
potenza di cui all'art. 12 garantendo le condizioni di sicurezza
delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza
del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano,
le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di
impianti non programmabili gia' in esercizio, sono presenti
criticita' nella gestione in sicurezza delle reti, indicando
l'ulteriore capacita' produttiva massima di impianti non
programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali
indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE da'
evidenza della massima capacita' produttiva incentivabile nelle
predette zone.
Art. 14
Valori a base d'asta
e valore minimo comunque riconosciuto
1. L'asta al ribasso e' realizzata tramite offerte di riduzione
percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente
alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di
potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, cosi' come
individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia.
2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione
inferiori al 2% della base d'asta nonche' quelle superiori al 40%.
3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti
del contingente, e' quella corrispondente ad una riduzione
percentuale del 40% della tariffa incentivante posta a base d'asta,
come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i
requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal
presente titolo.
Art. 15
Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e
modalita' di selezione dei progetti
1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e'
formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le
informazioni e i documenti di cui all'allegato 3.
2. La graduatoria e' formata in base al criterio della maggiore
riduzione percentuale offerta. Non e' consentita l'integrazione della
dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della
procedura d'asta.
3. A parita' di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui
all'art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in
ordine di priorita':
a. possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter del
decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012,
pari ad almeno due «stellette»;
b. anteriorita' del titolo autorizzativo;
c. anteriorita' del titolo concessorio.
4. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo
impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il
soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla
quota parte di potenza rientrante nel contingente.
5. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul
proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia
impiantistica.
6. La graduatoria di cui al comma 5 non e' soggetta a scorrimento,
salvo i seguenti casi:
a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.
16, comma 2, nei termini ivi indicati;
b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari, secondo le
modalita' di cui al comma 7.
7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al
GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso:
a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva;
b) da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i
soggetti subentranti sono tenuti al rispetto degli adempimenti
previsti dall'art. 16, con termini decorrenti dalla data di
pubblicazione della graduatoria aggiornata.
8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi
sei mesi ed entro il dodicesimo mese dalla data di pubblicazione
della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione
dell'intervento. In tal caso, il GSE escute il 50% della cauzione
definitiva.
9. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della
procedura d'asta e' consentito solo dopo la sua entrata in esercizio
e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente
decreto.
Art. 16
Adempimenti per l'accesso ai meccanismi
di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste
1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione
di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione
provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della
procedura, non sono risultati aggiudicatari.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di esito
della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini
indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione
provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro
detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa
decade dal diritto d'accesso all'incentivo.
3. Gli impianti inclusi nelle graduatorie, devono entrare in
esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di
comunicazione dell'aggiudicazione:
===============================================
| | Mesi |
+===================================+=========+
|Eolico onshore | 31 |
+-----------------------------------+---------+
|Eolico offshore | 43 |
+-----------------------------------+---------+
|Geotermoelettrico | 51 |
+-----------------------------------+---------+
|Solare termodinamico | 39 |
+-----------------------------------+---------+
|Biomasse di cui all'art. 8, comma | |
|4, lettere c) e d) | 51 |
+-----------------------------------+---------+
4. I termini di cui al comma 3 sono da considerare al netto dei
tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere
connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati
dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore
riscontrate dal GSE.
5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 e' svincolata alla
data di stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del
presente decreto. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il
soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici e il
GSE escute la cauzione.
6. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere sul Conto
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
Titolo IV
INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI
OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE
Art. 17
Rifacimenti totali e parziali
1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai
meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite
dei seguenti contingenti di potenza:
=============================================
| | MW |
+===================================+=======+
|Eolico onshore | 40 |
+-----------------------------------+-------+
|Idroelettrico | 30 |
+-----------------------------------+-------+
|Geotermoelettrico | 20 |
+-----------------------------------+-------+
2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura, con le
medesime tempistiche e modalita' previste per la procedura di
registro. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i
seguenti requisiti:
a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto;
b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di
incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme
statali;
c) rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale 6
novembre 2014.
3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a
quella messa a disposizione, il GSE redige e pubblica la graduatoria
degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti
criteri, applicati in ordine di priorita':
a) anzianita' della data di prima entrata in esercizio
dell'impianto;
b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di
incentivo;
c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non
prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a
seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da
Terna;
d) per impianti geotermoelettrici:
i. reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di
provenienza;
ii. rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c);
e) anteriorita' del titolo autorizzativo all'esecuzione del
rifacimento.
4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 devono
entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante
tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo
della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato
rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione
della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato
2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi
di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di
fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi
calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, da
altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrano in
esercizio nel termine indicato al comma 4 e che richiedano
successivamente di accedere ai meccanismi di incentivazione, si
applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di
riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.
6. Nella prima procedura viene messo a registro il 100% del
contingente indicato nella tabella di cui al comma 1a cui vengono
sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma
3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino alla data di apertura della procedura.
7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 possono,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In
tal caso, il GSE da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo
restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei
termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti
dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i
soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si
applica il comma 5.
Titolo V
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 18
Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con
la frazione biodegradabile dei rifiuti
1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di cui
all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, la
determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti
rinnovabili e' calcolata attraverso metodi di determinazione
analitica, sulla base delle procedure redatte dal GSE in attuazione
dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla
fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra
le fonti di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge n.
244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le
finalita' di cui al presente decreto, il medesimo biogas ottenuto
dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da
raccolta differenziata, ricade nella tipologia di cui all'art. 8,
comma 4, lettera d).
Art. 19
Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici
1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, continuano ad
accedere agli incentivi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008,
alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto
Comitato del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo, richiamato
anche in premessa, di 83 MW elettrici. A tale fine, nella gestione
delle qualifiche gia' rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte
di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli
operatori.
Art. 20
Disposizioni per impianti geotermici
che utilizzano tecnologie avanzate
1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti
geotermici sono incrementate:
a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico
nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni
nulle;
b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio
su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle
quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in
grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del
livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in
ingresso nell'impianto di produzione.
2. In conformita' a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del
decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa
incentivante, non cumulabile con quelle indicate in allegato 1 ne'
con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di
energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a
tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto
delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati
dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi
requisiti:
a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con
concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido
geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di
media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la
tolleranza di 1°C);
b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido
con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido
geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la
temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la
tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per
ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il
precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente
formula:
200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh
Ove:
concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1%;
200 € e' l'incentivo massimo considerato;
Tm e' la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari
a 151 C°;
Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra
235C° e 151C°);
0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni
°C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il
precedente valore di soglia minima di 151°C;
Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.
3. La tariffa di cui al comma 2 e' costante in moneta corrente e
riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2 si
applica quanto previsto all'art. 7, commi da 4 a 8, nonche' quanto
disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti
nuovi» dell'allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e
c), vale quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012.
5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo
minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di
comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al
medesimo comma.
Art. 21
Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici
1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto
gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i
seguenti requisiti:
a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacita'
nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro
quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia
superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di
superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra
10.000 e 50.000 m2;
b) non utilizzano come fluido termovettore ne' come mezzo di
accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici,
tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
loro successive modificazioni; il predetto requisito non e' richiesto
in caso di impianti ubicati in aree industriali.
2. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, effettua una verifica
preventiva di conformita' dei progetti di impianti solari
termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente decreto,
e ne da' comunicazione all'interessato, ferme restando, ai fini
dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai titoli II e III.
3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di:
a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e
0,50;
b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15.
4. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e successive
modificazioni.
Art. 22
Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione
1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi
di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione,
deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati
i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il
titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio
medesimo. In assenza della concessione e' sufficiente che il
richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.
166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo
dell'acqua. Il presente comma si applica anche alle richieste di
incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio
2012.
Art. 23
Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti
1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato
1, tabelle 1A e 1B, sono da considerarsi esaustivi. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' aggiornare i predetti
elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati. Le
istanze sono presentate secondo modalita' definite dallo stesso
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e dovranno essere corredate della documentazione necessaria a
verificare che i sottoprodotti in esame non abbiano altra utilita'
produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la
produzione di energia.
Titolo VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 24
Accesso ai meccanismi di incentivazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto
responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato
3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del
presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma
5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere dalla data
di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni di
cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi imputabili
al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati
dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero
agli operatori coinvolti nel processo di validazione dei dati su
GAUDI'.
2. La violazione del termine di cui al primo periodo del comma 1
comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo
temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in
esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE.
In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce all'impianto una data di
entrata in esercizio convenzionale corrispondente alla data
antecedente trenta giorni quella della comunicazione tardiva.
L'impianto e' conseguentemente considerato in esercizio a tale data
ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni del presente
decreto. Non sono comunque ammesse richieste di accesso ai meccanismi
di incentivazione da impianti entrati in esercizio anteriormente al
1° gennaio 2013.
3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai sensi dell'art. 25
del decreto-legge n. 91 del 2014 sono disciplinate dal decreto
ministeriale 24 dicembre 2014.
4. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente
decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale,
ove previsti.
5. Per ogni singolo impianto, a seguito del conseguimento del
diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile stipula un contratto di diritto
privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo n. 28 del 2011.
6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi
alla banca dati unica prevista dall'art. 99, comma 1, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del
medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.
7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del
procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini
dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al medesimo
art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di
alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche
rinnovabili, cosi' come stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 28 del 2011.
8. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'art. 15, comma 1,
della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni gia'
in possesso dell'Agenzia delle dogane e di tutte le altre pubbliche
amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attivita'
di competenza.
Art. 25
Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti
1. Il GSE provvede alla liquidazione degli importi dovuti in
applicazione del presente decreto secondo le modalita' di cui
all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. All'art. 2, comma 1, lettera a) secondo periodo, del decreto
ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 2009, n. 1, la locuzione «energia immessa nel sistema
elettrico» va intesa come energia elettrica prodotta da impianti
oggetto di incentivazione e immessa in rete, al netto di quella
eventualmente prelevata attraverso punti di connessione distinti ai
fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti.
3. L'Autorita' definisce le modalita' con le quali trovano
copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le
risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al
presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del
GSE.
4. L'Autorita' definisce le modalita' per il ritiro, da parte del
GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti
incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente
decreto, stabilendo altresi' le modalita' di cessione al mercato
della medesima energia elettrica da parte del GSE.
5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili ai servizi
ausiliari sono calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 22,
comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
Art. 26
Procedure applicative, controlli e monitoraggio
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi
incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le
procedure di iscrizione al registro e per i rifacimenti parziali e
totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite
nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentito il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le
modalita' di raccordo tra le verifiche di cui all'art. 8 e le
attivita' di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza
del GSE.
3. Il GSE effettua l'attivita' di verifica e controllo ai sensi del
decreto ministeriale 31 gennaio 2014.
4. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di
produzione da fonte rinnovabili, di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui all'art. 3, comma
2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito
internet e aggiorna con continuita':
a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,
relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in
esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui al presente decreto;
b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,
relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in
esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui ai precedenti
provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE;
c) la curva contenente i valori del costo indicativo annuo per
tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in esercizio di
impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria,
calcolata con le modalita' di cui all'art. 27, comma 1.
5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente,
un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti
rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della
tipologia della fonte, della potenza, del comune di localizzazione e
della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito
delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e delle
tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati
statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla
produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in
progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita'
attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE. Su richiesta
dei comuni, il GSE fornisce i dati di cui al comma 4, lettere a) e
b), riferiti al comune richiedente.
6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una
cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei
principali Paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili
nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi
di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo
all'Italia.
7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma
2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione
disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i
dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per
categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti
rinnovabili ai sensi del presente decreto nonche' ai sensi dei
precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili.
Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza
annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri tutti i
principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target
al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonche' una stima dei
costi da sostenere negli anni futuri.
Art. 27
Contatore del costo indicativo degli incentivi
1. Il GSE calcola il valore del «costo indicativo annuo» degli
incentivi per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in
esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione
tariffaria. Per il calcolo si assume che:
i) il costo e' calcolato come la sommatoria dei prodotti degli
incentivi gia' riconosciuti a ciascun impianto alimentato da fonti
rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la producibilita'
annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE
sulla base della produzione storica del medesimo impianto, laddove
disponibile, ovvero della produzione media statistica per impianti
con caratteristiche omogenee a quello in esame;
ii) il costo include il costo degli impianti ammessi a registro in
posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso, il
costo degli impianti di cui all'art. 19 e una stima, basata sui dati
storici disponibili, del costo degli impianti ad accesso diretto per
i mesi futuri di applicazione del decreto. Il costo di tali impianti
e' attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a tale data,
il GSE attribuisce il costo a una data presunta, stimata tenendo
conto dei tempi tipici di entrata in esercizio e dell'eventuale
decadenza degli impianti desunta dai dati storici a disposizione;
iii) il prezzo dell'energia e' pari alla media dei prezzi dei
ventiquattro mesi precedenti e dei dodici mesi successivi, come
risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito del
GME;
iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stesso prezzo
dell'energia di cui al punto iii si assume per definire il costo
dell'incentivo attribuibile agli impianti che usufruiscono di
incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti
costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse
onnicomprensive e gli impianti di cui all'art. 19, comma 1, del
decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il triennio successivo,
dei valori mensili calcolati con le modalita' di cui al comma 1. Tale
media e' definita «costo indicativo annuo medio degli incentivi» ed
e' pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili.
3. Qualora il costo indicativo annuo medio degli incentivi,
riferito al mese in cui e' effettuato il calcolo, raggiunga i 5,8
MLD€ si applica l'art. 3, commi 2 e 3.
4. Prima della data di apertura delle sessioni di procedure di
aste, registro e rifacimento, il GSE verifica, con le modalita'
previste dal presente articolo, che il costo correlato ai contingenti
resi disponibili non comporti il superamento del limite dei 5,8 MLD€
di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Qualora il costo correlato
comportasse il superamento del limite, tutti i contingenti sono
ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari al rapporto
fra il costo effettivamente disponibile e quello relativo ai
contingenti resi disponibili con le modalita' di cui all'art. 9,
comma 4, all'art. 12, comma 4, e all'art. 17, comma 6.
Art. 28
Cumulabilita' di incentivi
1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non
sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
2. La tariffa per la produzione in assetto cogenerativo ad alto
rendimento di cui in allegato 1 non e' cumulabile con ulteriori
incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia
termica, ivi inclusi quelli di cui all'art. 30, comma 11, della legge
n. 99 del 2009.
Art. 29
Frazionamento della potenza degli impianti
1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma
2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un
artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce
violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti
secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni
degli impianti. In tale ambito, il GSE puo' valutare anche, come
possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicita'
del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili
a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di
raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa
cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.
2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche
nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di verifica e controllo
svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti
gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di
incentivi tariffari.
3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il
GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa
imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari
alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle
regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante.
Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la
violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone
la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme
gia' erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di
rilevanza penale o amministrativa.
Art. 30
Interventi sugli impianti in esercizio
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione
di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti
incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalita' di
salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo,
di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi
della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti
criteri:
a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non
comportano incrementi superiori all'1% della potenza nominale
dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono,
nonche', ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi;
per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti
incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non e'
altresi' ammesso l'incremento della superficie captante;
b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati
componenti nuovi o rigenerati;
c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che
comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti,
come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE
entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento, in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
in conformita' a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti
principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacita'
di generazione e' inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite
modalita' di comunicazione ulteriormente semplificate;
d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di
scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui
alle lettere a) e b), non e' prevista alcuna comunicazione, fatto
salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL;
e) sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante
l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di
riserva, anche nella titolarita' di soggetti diversi dal soggetto
responsabile, che non comportino incrementi della potenza nominale
dell'impianto.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al
paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di
sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello
stesso comma 1.
3. Il GSE verifica il rispetto delle disposizioni del presente
articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 gennaio 2014.
Art. 31
Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri
Stati Membri
1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri
dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia,
con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che
esportano fisicamente la loro produzione in Italia possono
partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del titolo III
del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' indicate
nel presente articolo.
2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma
1 a condizione che:
a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo
confinante in cui e' ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli
articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;
b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e le modalita'
con le quali e' fornita prova dell'importazione fisica
dell'elettricita' verde;
c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio
nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE.
3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d'asta
per gli impianti di cui al comma 1, e' calcolata sulla base della
seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Dove:
PTOT asta: e' la potenza totale messa ad asta, come indicata
all'art. 12, comma 3;
Eimp SMn: e' l'energia totale importata dallo Stato membro n;
FER% SMn: e' la percentuale di energia da fonti rinnovabili
presente nel mix dello Stato Membro n;
Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di energia
elettrica in Italia.
4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta,
il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), e in caso positivo:
rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3,
facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli
impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi
dell'art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite
del valore PUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della
potenza massima disponibile.
5. Nell'ambito del presente decreto, il GSE attribuisce l'intero
contingente di potenza di cui al comma 3 all'asta per impianti eolici
onshore.
Art. 32
Disposizioni finali
1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1° gennaio
2016, all'applicazione del regime di calcolo dell'incentivo di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli
impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo decreto, possono
in alternativa optare per l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio
2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso
comma 1. L'esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e non e' piu' modificabile per il residuo periodo di diritto
all'incentivo.
2. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art. 17
del decreto 6 luglio 2012.
3. Gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie
formate a seguito delle procedure di registro svolte ai sensi del
decreto 6 luglio 2012, che non risultino realizzati nel limite
massimo di tempo indicato al comma 2 dell'art. 11 e al comma 6
dell'art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi di
incentivazione di cui al presente decreto con una riduzione del 6%
della tariffa incentivante di riferimento di cui all'allegato 1,
vigente alla data di entrata in esercizio.
4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2016
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico