Data: 2016-06-28 10:53:47

Esercizio di vicinato e superficie di vendita (ex art. 16/2 e 3 Cod. Commercio)

Un esercizio di vicinato del settore alimentare, segnala, cerrtificandola, una superficie di vendita corrispondente a quella del locale adibito a "negozio", indicato, come tale, nella planimetria allegata a Scia; nella stessa planimetria, viene altresì indicata una superficie scoperta, occupata, di fatto, da tavoli e sedie.
Ciò premesso, a parere di chi scrive, l'eventuale consumo immediato sul posto, senza somministrazione assistita, può avvenire - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, commi 1 e 2 del Codice del Commercio della Regione Toscana - esclusivamente all'interno "[i]...del locale...[/i]" (quindi sulla superficie di vendita adibito a negozio), senza con ciò poter usufruire dello spazio esterno a quest'ultimo, ancorché indicato nella su citata planimetria, come "marciapiede di proprietà privata" in uso all'esercizio stesso.
Intanto, perché l'attività di somministrazione non assistita è da riferirsi ai soli "[i]...locali...[/i]" e dunque, ad una superficie coperta, quale quella indicata e dimensionata come "negozio"; inoltre, trattandosi, comunque, di una superficie ultronea rispetto a quella dichiarata in Scia, l'occupazione della medesima, a mezzo di tavoli e sedie, funzionali alla consumazione sul posto, va comunque valutata e considerata nell'ambito dei limiti dimensionali previsti dall'art. 15, comma 1, lett. c) del Cod. Comm. e cioè contenuta nel 20% dell'anzidetta superficie di vendita.
In quest'ultimo caso, l'eventuale superamento del suddetto limite dimensionale, comporterebbe l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 102/4 del citato Codice regionale.
Che ne pensate?
Grazie.

riferimento id:34907

Data: 2016-06-28 12:08:36

Re:Esercizio di vicinato e superficie di vendita (ex art. 16/2 e 3 Cod. Commercio)


Un esercizio di vicinato del settore alimentare, segnala, cerrtificandola, una superficie di vendita corrispondente a quella del locale adibito a "negozio", indicato, come tale, nella planimetria allegata a Scia; nella stessa planimetria, viene altresì indicata una superficie scoperta, occupata, di fatto, da tavoli e sedie.
Ciò premesso, a parere di chi scrive, l'eventuale consumo immediato sul posto, senza somministrazione assistita, può avvenire - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, commi 1 e 2 del Codice del Commercio della Regione Toscana - esclusivamente all'interno "[i]...del locale...[/i]" (quindi sulla superficie di vendita adibito a negozio), senza con ciò poter usufruire dello spazio esterno a quest'ultimo, ancorché indicato nella su citata planimetria, come "marciapiede di proprietà privata" in uso all'esercizio stesso.
Intanto, perché l'attività di somministrazione non assistita è da riferirsi ai soli "[i]...locali...[/i]" e dunque, ad una superficie coperta, quale quella indicata e dimensionata come "negozio"; inoltre, trattandosi, comunque, di una superficie ultronea rispetto a quella dichiarata in Scia, l'occupazione della medesima, a mezzo di tavoli e sedie, funzionali alla consumazione sul posto, va comunque valutata e considerata nell'ambito dei limiti dimensionali previsti dall'art. 15, comma 1, lett. c) del Cod. Comm. e cioè contenuta nel 20% dell'anzidetta superficie di vendita.
In quest'ultimo caso, l'eventuale superamento del suddetto limite dimensionale, comporterebbe l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 102/4 del citato Codice regionale.
Che ne pensate?
Grazie.
[/quote]

Interessante ricostruzione, non certamente priva di spunti e riferimenti ma su cui NON CONCORDO perchè:
1) LA DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e [color=black][b]servizi[/b][/color]
2) NELL'AREA DI SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA, per definizione, non può esserci vendita (non è ammesso servizio al tavolo), ma si ha solo la CONSUMAZIONE (eventuale e facoltativa). Eergo non fa parte della superficie di vendita
3) Il Dl 223/2006 dispone "consumo immediato dei prodotti di gastronomia [color=red][b]presso l'esercizio di vicinato[/b][/color], utilizzando[color=red][b] i locali e gli arredi [/b][/color]dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".
Si parla di "presso" e di locali, è vero, ma anche ARREDI (e questi non necessariamente nei locali).
4) Si può utilizzare ogni area per il consumo sul posto, fruendo di arredi (anche MOBILI - ed in questo senso non ha ragion d'essere una discussione sul cambio di destinazione). Gli arredi possono essere collocati, all'interno, all'esterno e su area pubblica (previa concessione)


[color=red][b]SPUNTI E APPROFONDIMENTI:[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=462.0

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32722.0

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28861.0

https://www.google.it/#q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita


riferimento id:34907
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it