Data: 2016-06-28 07:41:03

circolo privato

Buongiorno,
la Polizia locale ed i Carabinieri hanno fatto un sopralluogo presso un circolo privato nel quale stavano svolgendo un intrattenimento musicale per i soli soci, anche se si poteva assistere allo spettacolo dalla via pubblica.
Il circolo privato non è soggetto ad alcuna comunicazione se rispetta i limiti acustici e lo spettacolo è solo per gli associati?
Nel caso in particolare lo spettacolo veniva svolto nel cortile all'aperto e visibile dalla strada con accesso su via pubblica, ed essendo in centro storico disturbava al quiete pubblica per questo hanno chiamato la polizia locale, ma questa non avendo un fonometro non ha potuto fare le opportune verificare (avrebbe dovuto chiamare Arpa ma poi quando arrivavano?).
Nonostante questo hanno comunque interrotto lo spettacolo in accordo con i Carabinieri.
Come possiamo comportarci in futuro se dovessero svolgere ancora intrattenimenti musicali?
Abbiamo potere di veto?

riferimento id:34891

Data: 2016-06-28 09:14:35

Re:circolo privato


Buongiorno,
la Polizia locale ed i Carabinieri hanno fatto un sopralluogo presso un circolo privato nel quale stavano svolgendo un intrattenimento musicale per i soli soci, anche se si poteva assistere allo spettacolo dalla via pubblica.
Il circolo privato non è soggetto ad alcuna comunicazione se rispetta i limiti acustici e lo spettacolo è solo per gli associati?
Nel caso in particolare lo spettacolo veniva svolto nel cortile all'aperto e visibile dalla strada con accesso su via pubblica, ed essendo in centro storico disturbava al quiete pubblica per questo hanno chiamato la polizia locale, ma questa non avendo un fonometro non ha potuto fare le opportune verificare (avrebbe dovuto chiamare Arpa ma poi quando arrivavano?).
Nonostante questo hanno comunque interrotto lo spettacolo in accordo con i Carabinieri.
Come possiamo comportarci in futuro se dovessero svolgere ancora intrattenimenti musicali?
Abbiamo potere di veto?
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REGOLA AUREA: le associazioni sono tutelate costituzionalmente nella loro attività, comprese quelle di intrattenimento. Quindi quando ci si muove in materia occorre stare molto, ma molto attenti.
Una associazione ben può organizzare eenti e manifestazioni riservate ai soci e per farlo NON DEVE fare alcuna scia, comunicazione o avere autorizzazioni.
TUTTAVIA, se l'attività è aperta al pubblico generico (quindi non solo ai soci) con pagamento di biglietto o accesso alla somministrazione può essere contestata la violazione dell'art. 68 tulps.

RUMORE: per le attività associative non vi sono obblighi da parte delle associazioni, che devono comunque rispettare limiti di rumorosità previsti dalla normativa e che vanno accertati con idonei strumenti.
In caso di superamento dei limiti vi sono STRUMENTI SANZIONATORI PECUNIARI.
I vicini, a prescindere dai controlli e dalle sanzioni possono diffidare ed agire IN SEDE CIVILE (senza coinvolgere il Comune) ....

SINTESI:
1) andare cauti
2) impossibile prevenire
3) difficile reprimere
4) nessun potere di veto

riferimento id:34891

Data: 2016-06-28 11:47:01

Re:circolo privato

La normativa "pubblicistica" sull'impatto acustico si applica anche ai circoli, quindi sono applicabili le sanzioni di cui alla legge 447/95.

riferimento id:34891

Data: 2016-06-28 12:14:57

Re:circolo privato

In Lombardia il circolo privato è soggetto alla D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei [b]circoli privati[/b] e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313".


riferimento id:34891
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