Ciao,
per la vendita dei prodotti alimentari confezionati, vi è l'obbligo di indicare sull'etichetta il prezzo del prodotto al chilo?
Ciao,
per la vendita dei prodotti alimentari confezionati, vi è l'obbligo di indicare sull'etichetta il prezzo del prodotto al chilo?
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INDICAZIONE OBBLIGATORIA
[b]DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206
[/b]Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Art. 14 Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, [color=red][b]l'indicazione del prezzo per unita' di misura[/b][/color], fatto salvo quanto previsto all'articolo 16. 2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita. 3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura. 4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16. ((5. La presente sezione non si applica)): a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
[color=red][b]Art. 15. Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
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1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantita'. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.