Data: 2016-06-25 18:29:55

FINANZA ENTI LOCALI - DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

FINANZA ENTI LOCALI - DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

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[b]DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.[/b]
(16G00126)
(GU n.146 del 24-6-2016)
  Vigente al: 25-6-2016 
Capo I

Norme in materia di enti territoriali



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia  di
enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di
calamita' naturali;
  Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure  in
materia di spesa sanitaria,  di  emergenze  ambientali,  di  sostegno
all'agricoltura e di attivita' culturali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2016;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  dell'interno,
di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  e  per
gli affari regionali e le autonomie;

                                Emana
                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1


      Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale

  1. Al comma 380-sexies dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
  2. Le disponibilita' residue  di  cui  all'accantonamento  previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 settembre  2015,  «Fondo  di  solidarieta'  comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno  2015»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  231
del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita'  di
cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita'  per
l'anno 2016.
  3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico  finalizzato  a
limitare le variazioni, in aumento e in  diminuzione,  delle  risorse
attribuite a ciascun Comune».
                              Art. 2


                  Applicazione graduale riduzioni
                del fondo di solidarieta' comunale

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 436, sono inseriti i seguenti:
  «436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al  comma
435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti
dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a  carico
degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando  l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:
    a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata;
    b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata;
    c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata;
    d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al  100  per  cento
dell'importo della riduzione non applicata.
  436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435  che  per
gli anni 2015 e 2016 e' stata applicata nella misura del 50 per cento
nei confronti dei comuni di cui  al  comma  436,  lettera  c),  fermo
restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa  di  cui
al suddetto comma 435, si applica a carico  degli  stessi  comuni  in
misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in  misura  pari  all'80
per cento e a decorrere dall'anno 2019 in  misura  pari  al  100  per
cento.».
                              Art. 3


                      Contributo straordinario
                  in favore del Comune de L'Aquila

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato  in  favore
del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura  delle
maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16  milioni
di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi  previste.  Tale  contributo,
per quanto concerne le maggiori spese,  e'  destinato  alle  seguenti
finalita':
    a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale
e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c)  esigenze
connesse alla viabilita';  d)  esigenze  per  il  Trasporto  pubblico
locale;  e)  ripristino  e  manutenzione  del  verde  pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo e'  destinato
al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al  2016  e,
per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a
pagamento,  servizi  mense  e  trasporti  e  installazioni  mezzi
pubblicitari.
  2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila,  per
le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze
della ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo  pari
a 1,5 milioni di euro, a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo
7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tali  risorse  sono
trasferite al Comune  di  Fossa  che  le  ripartisce  tra  i  singoli
beneficiari previa verifica da parte  dell'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
                              Art. 4


        Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive
                  relative a calamita' o cedimenti

  1. Al fine di garantire la sostenibilita'  economico-finanziaria  e
prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito
presso il Ministero dell'interno un fondo  denominato  «Fondo  per  i
contenziosi connessi a sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che,  a  seguito
di  sentenze  esecutive  di  risarcimento  conseguenti  a  calamita'
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse
collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare  complessivo
superiore al  50  per  cento  della  spesa  corrente  sostenuta  come
risultante dalla media degli  ultimi  tre  rendiconti  approvati.  Le
calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di  cui  al  precedente
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed  entro
il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la  sussistenza
dalla fattispecie di cui  comma  1,  ivi  incluse  le  richieste  non
soddisfatte  negli  anni  precedenti,  con  modalita'  telematiche
individuate dal Ministero dell'interno.  La  ripartizione  del  Fondo
avviene con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro novanta  giorni  dal  termine  di
invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per  un  massimo
dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento  delle
richieste superi l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le
risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui  l'80  per
cento  delle  richieste  sia  invece  inferiore  all'ammontare  annuo
complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le
disponibilita' dell'anno successivo.
                              Art. 5


                Disposizioni concernenti le vittime
        dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno

  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:
    «458. Alla Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  di
Salerno e' assegnata la somma di 7,5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni  di  cui
al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi  il  5  maggio
1998 a Sarno.  Le  somme  non  impegnate  nel  2016  possono  esserlo
nell'esercizio successivo.
    459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
nei  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  458,
individua i familiari delle vittime, entro il  31  dicembre  2016,  e
determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS,  dell'INAIL  e  di
altri enti competenti in materia infortunistica e  previdenziale,  la
somma spettante, nel  limite  di  euro  100.000  per  ciascuna  delle
vittime, nonche' la quota di rimborso delle  eventuali  spese  legali
sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali  e'  definito
previa acquisizione del parere di  congruita'  dell'Avvocatura  dello
Stato.»;
    b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:
    «461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari
ai sensi del comma 460, gli  eredi  in  successione  legittima  hanno
diritto al pagamento pro  quota  della  medesima  somma,  nei  limiti
individuati ai sensi dei commi 459 e  460,  previa  presentazione  di
documentazione  attestante  la  qualita'  di  erede  e  la  quota  di
partecipazione all'asse ereditario, secondo le  disposizioni  vigenti
in materia di successione legittima.
    462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
acquisito  il  parere  dell'Avvocatura  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 14  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
congiuntamente  con  il  Comune  di  Sarno  stipula  appositi  atti
transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o,  ove
questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di  cui  al  comma  461,
ferma restando l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di
prescrizione.
    463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate  a
totale  soddisfazione  di  ogni  pretesa  nei  confronti  delle
Amministrazioni statali e  territoriali  individuate  nella  sentenza
della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di
quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti
la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno.
    464. I  procedimenti  giudiziari  in  corso,  anche  in  sede  di
esecuzione,  sono  sospesi  fino  alla  conclusione  degli  accordi
transattivi.  Successivamente  alla  stipulazione  degli  atti,  di
transazione, che deve intervenire entro e non oltre  il  31  dicembre
2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente.
Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi  transattivi
ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo di Salerno e i processi in corso  proseguono  su  istanza
delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e  le
relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra  somma  cui  i
soggetti beneficiari abbiano diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi
della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti  transattivi
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette
un elenco riepilogativo al  Ministero  dell'interno  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.».
  2. Gli interventi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con quelli di cui all'articolo 4.
  3. Le somme gia' trasferite al Dipartimento della protezione civile
presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  relative  alle
speciali  elargizioni  in  favore  dei  familiari  delle  vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a  Sarno,  pari  a  euro
1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.
                              Art. 6

Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a
  seguito del sisma del maggio 2012  per  il  pagamento  di  tributi,
  contributi  previdenziali  e  assistenziali    e    premi    per
  l'assicurazione obbligatoria

  1. Il pagamento della rata dei  finanziamenti  contratti  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016,  e'
differito per pari importo al  31  ottobre  2016. I  pagamenti  delle
successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30  giugno  e
il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino
al 30 giugno 2020.
  2. I commissari delegati  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  provvedono  alla
rideterminazione,  per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,
dell'entita' dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni  C(2014)
2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e  alla
verifica dell'assenza di sovra compensazioni  dei  danni  subiti  per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto
anche degli eventuali indennizzi  assicurativi,  rispetto  ai  limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final
e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012,
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di  cui
al comma 1, in coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle  rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello  Stato  di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai
sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i  medesimi  criteri  e
modalita' operative stabiliti nei predetti decreti,
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, e successive  modificazioni,  intestata  al  Presidente
della  Regione  Emilia  Romagna,  ricorrendo  eventualmente  alla
ridefinizione  degli  interventi  programmati    nella    medesima
contabilita'  speciale.  A  tal  fine,    previa    comunicazione
dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi  da  parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A.  al  commissario  delegato  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  al  presente
comma, sono versate, nell'anno 2016, per  un  corrispondente  importo
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
                              Art. 7

Eliminazione sanzione economica per  le  citta'  metropolitane  e  le
  province che non hanno rispettato il Patto  di  stabilita'  interno
  per l'anno 2015

  1. La sanzione di cui al comma 26,  lettera  a),  dell'articolo  31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non
trova applicazione  nei  confronti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane delle regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  Regioni
Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di  stabilita'
interno nell'anno 2015.
                              Art. 8


            Riparto del contributo alla finanza pubblica
                  di province citta' metropolitane

  1. Al comma 418 dell'articolo l della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando
per ciascun ente il versamento relativo all'anno  2015,  l'incremento
di 900 milioni di euro del predetto versamento a  carico  degli  enti
appartenenti alle regioni  a  statuto  ordinario  e'  ripartito,  per
l'anno 2016, per 650 milioni di euro a  carico  degli  enti  di  area
vasta e delle province montane  e,  per  la  restante  quota  di  250
milioni di euro, a carico delle  citta'  metropolitane  e  di  Reggio
Calabria.».
                              Art. 9


              Prospetto verifica pareggio di bilancio

  1. Dopo il comma 712, dell'articolo  1,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, e' inserito il seguente: «712-bis. Per l'anno  2016  le
regioni, le province autonome, le citta' metropolitane e le  province
conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto  e
non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».
                              Art. 10


Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni  dell'11  febbraio
                                2016

  1. Per l'anno 2016, le risorse  derivanti  dall'applicazione  delle
decurtazioni di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno  2013,  sono
destinate, in  deroga  all'articolo  4,  terzo  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  ad
incrementare la dotazione per il medesimo anno  del  Fondo  nazionale
per il concorso finanziario dello Stato,  agli  oneri  del  trasporto
pubblico  locale,  anche  ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto
ordinario, di cui all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e  comunque  nei
limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.
  2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente:
  «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni  che  rispettano
il vincolo sul pareggio di  bilancio  di  cui  al  comma  710  e  che
conseguono un saldo finale di  cassa  non  negativo  fra  le  entrate
finali e le spese finali, sono assegnate con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun  anno  le
eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del  presente  articolo.
Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel  2015  hanno  rispettato  i
vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  sono  assegnate  le  risorse
incassate ai sensi della lettera a) del  comma  474  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle  risorse  per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono  il  saldo  finale  di
cassa non negativo, trasmettono al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di
cui al comma 710, e la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in
termini di competenza e in termini di cassa,  secondo,  le  modalita'
previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di  cassa
rileva l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria  statale  nel  corso
dell'esercizio  per  il  finanziamento  della  sanita'  registrata
nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».
  3. Dopo il comma 688 dell'articolo l, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente:
  «688-bis. Anche per l'esercizio  2016,  per  le  sole  regioni  che
nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita'
dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  del  14  novembre
2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore  inferiore  rispetto
ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
disposizioni di  cui  al  comma  2,  dell'articolo  40,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con  riferimento  alla  copertura
degli investimenti autorizzati.».
  4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le  risorse  presenti  sui  conti
intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla
gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla  gestione  della
liquidita' regionale. Il ricorso ad anticipazioni  di'  tesoreria  e'
consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.
  5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  «9-bis.  Gli  enti  pubblici  strumentali  delle  regioni  possono
contrarre  anticipazioni  unicamente  allo  scopo  di  fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non  eccedente  il  10
per cento dell'ammontare  complessivo  delle  entrate  di  competenza
derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti  dalla
regione.».
  6.  All'articolo  9  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  il
comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si  applica  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a  titolo
di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA  e
fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento  della  tassa  automobilistica  regionale;  e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa'  di  leasing
solo nella particolare ipotesi in cui  questa  abbia  provveduto,  in
base alle modalita'  stabilite  dall'ente  competente,  al  pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle  tasse  dovute  per  i
periodi  compresi  nella  durata  del  contratto  di  locazione
finanziaria.».
                              Art. 11


                          Regione Siciliana

  1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana
sottoscritto in data 20 giugno  2016,  nelle  more  dell'approvazione
delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di
attuazione  dello  statuto  della  Regione  Siciliana,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 685, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
viene assegnato alla Regione Siciliana, a  titolo  di  acconto  sulla
compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito  maturato  nel
territorio  regionale,  al  netto  degli  importi  attribuiti,  per
compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in  applicazione
della legislazione vigente, mediante attribuzione  diretta  da  parte
della struttura di gestione, individuata  dal  decreto  del  Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare  sul  sottoconto
infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata
alla regione medesima -  gestione  ordinaria -  e  aperta  presso  la
tesoreria statale.
  2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo
netto da finanziare, al fine di garantire  la  regolazione  contabile
delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate
per  effetto  del  comma  1,  si  provvede  mediante  corrispondente
versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme  giacenti
sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  45,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo.
  3.  Per  assicurare  la  neutralita'  sul  saldo  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le
risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla  contabilita'
speciale di cui al medesimo comma 1, se  non,  in  carenza  di  altra
liquidita' disponibile, per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili
legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente  e
delle  rate  di  ammortamento  di  mutui  che  scadono  nel  medesimo
esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito
riveniente dalle entrate devolute.
  4.  Ai  fini  della  neutralita'  sull'indebitamento  netto  delle
pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce  un  saldo
positivo, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  710,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016  pari  ad  euro
227.879.000. In caso di inadempienza della Regione  Siciliana,  anche
ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di  cui  al  comma  723
dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  208/2015.  Alla  Regione
Siciliana non si applicano le disposizioni in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il presente comma.
                              Art. 12


                        Regione Valle d'Aosta

  1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015
tra  il  Presidente  della  Regione  Valle  d'Aosta  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita
di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e  b),  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  e'
attribuito alla medesima regione l'importo  di  70  milioni  di  euro
nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa
di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e' incrementato di 70 milioni.
                              Art. 13


                      Proroga termini contenuti
            nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  2,  al  comma  1,  la  parola:  «2017»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»;
    b) all'articolo 4:
      1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2017»  e  le
parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2018»;
      2) al comma 3, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
    c) all'articolo 7:
      1) al comma 1, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
      2) al comma 2, le parole: «  entro  il  31  luglio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
    d) all'articolo 15,  ai  commi  1  e  5,  la  parola:  «2017»  e'
sostituita dalla seguente: «2018».
                              Art. 14


        Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria

  1. Ai comuni che hanno deliberato il  dissesto  finanziario  a  far
data dal 1° settembre 2011 e sino al  31  maggio  2016  e  che  hanno
aderito alla procedura semplificata prevista  dall'articolo  258  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'
attribuita,  previa  apposita  istanza  dell'ente    interessato,
un'anticipazione fino all'importo massimo annuo  di  150  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2018  da  destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto
articolo 258, nei limiti  dell'anticipazione  erogata.  Parimenti  ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°
giugno 2016 e sino al 31 dicembre  2019  e  che  hanno  aderito  alla
procedura  semplificata,  di  cui  al  richiamato  articolo  258,  e'
attribuita, previa istanza  dell'ente  interessato,  un'anticipazione
sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019 e  2020,  da  destinare  all'incremento  della  massa
attiva della  gestione  liquidatoria  per  il  pagamento  dei  debiti
ammessi  con  le  modalita'  di  cui  all'anzidetto  articolo  258,
nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e'  ripartita,
nei limiti  della  massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  quota
pro-capite determinata tenendo  conto  della  popolazione  residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla  dichiarazione
di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat,  ed  e'  concessa  con
decreto annuale non  regolamentare  del  Ministero  dell'interno  nel
limite di 150 milioni di  euro  per  ciascun  anno,  a  valere  sulla
dotazione del fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  243-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267.
L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta  a
metterlo a disposizione  dell'organo  straordinario  di  liquidazione
entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione  provvede
al  pagamento  dei  debiti  ammessi,  nei  limiti  dell'anticipazione
erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.  La
restituzione  dell'anticipazione  e'  effettuata,  con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello  in  cui  e'  erogata  la  medesima  anticipazione,  mediante
operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata
al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse  da  applicare  alle
suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di
mercato dei Buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di
emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro  i  termini
previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque
titolo dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento
sulla predetta contabilita' speciale. Per  quanto  non  previsto  nel
presente comma si applica il decreto  del  Ministro  dell'interno  11
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  33  dell'8  febbraio  2013,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 243-ter, comma 2, del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267.
                              Art. 15


                  Piano riequilibrio finanziario

  1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma  714,
secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  30
settembre 2016».
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  dopo  il
comma 714 e' aggiunto il seguente:
  «714-bis. Gli  enti  locali  che  hanno  presentato  il  piano  di'
riequilibrio  finanziario  pluriennale  o  ne  hanno  conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con  delibera  da  adottarsi  dal
Consiglio dell'ente entro la data  del  30  settembre  2016,  possono
provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando
la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7  dell'articolo
243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per  tenere
conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato  o
dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli  188  e  194
del decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Dalla  adozione  della
delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3  e  4
dell'articolo 243-bis del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».
                              Art. 16


                        Spese di personale

  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la lettera a) e' abrogata.
                              Art. 17


                  Personale insegnante ed educativo

  Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono aggiunti i seguenti:
  «228-bis. Per garantire la continuita' e assicurare la qualita' del
servizio educativo nelle scuole  dell'infanzia  e  negli  asili  nido
degli enti locali, in analogia con quanto  disposto  dalla  legge  13
luglio 2015, n. 107,  per  il  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018,
ad  un  piano  triennale  straordinario  di  assunzioni  a  tempo
indeterminato di personale insegnante  ed  educativo  necessario  per
consentire il mantenimento dei  livelli  di  offerta  formativa,  nei
limiti delle disponibilita' di organico e della  spesa  di  personale
sostenuta per assicurare i relativi  servizi  nell'anno  educativo  e
scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi  del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra  le  entrate  e  le
spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
  228-ter. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  termine
nell'ambito  delle  scuole  dell'infanzia  e  degli  asili  nido  e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale  educativo  e
scolastico impiegato  nello  svolgimento  dei  predetti  servizi  con
rapporto di  lavoro  a  tempo  determinato,  i  comuni  possono,  nel
triennio  2016-2018,  assumere  personale  inserito  in  proprie
graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4,  comma  6,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione  dell'articolo
1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  nonche'  personale
inserito in altre proprie graduatorie definite  a  seguito  di  prove
selettive per titoli ed  esami.  Fermo  restando  il  rispetto  degli
obiettivi dei saldo non negativo, in termini di  competenza,  tra  le
entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa  di
personale, qualora le  stesse  amministrazioni  possano  sostenere  a
regime la spesa di personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni,  riferita  a  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il  personale
destinatario delle assunzioni di cui al primo  periodo  del  presente
comma,  le  corrispondenti  risorse,  in  misura  non  superiore
all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al  2016,  possono
essere utilizzate per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  volte  al
superamento dei medesimi  contratti  a  termine,  con  contestuale  e
definitiva riduzione di tale valore di spesa  dal  tetto  di  cui  al
predetto articolo 9, comma 28. Per le finalita' del comma  228-bis  e
del  presente  comma,  i  comuni  possono,  altresi',  avviare  nuove
procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed
educativo, che abbia maturato, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, tre anni di servizio, anche non  continuativi,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  alle  dipendenze
dell'amministrazione che indice le  procedure  di  reclutamento,  nel
limite massimo del cinquanta per cento delle facolta'  di  assunzione
definite nel piano triennale del comma 228-bis, al  netto  di  quelle
utilizzate per lo scorrimento  delle  graduatorie  di  cui  al  primo
periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito  alle
procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da  un
numero di' soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali
queste sono bandite, maggiorato del 10  per  cento.  Nelle  more  del
completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  previste  dall'articolo  29,  comma  2,
lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2018.».
                              Art. 18


                  Servizio riscossione enti locali

  1. Nelle more del riordino della disciplina della  riscossione,  al
fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti  locali  senza
soluzione  di  continuita',  all'articolo  10,  comma  2-ter,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
                              Art. 19


      Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e  12  del
presente decreto, pari complessivamente a  90  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, si provvede:
    a) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
    b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  come
rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Capo II

Norme in materia di spesa sanitaria
                              Art. 20


                    Tempestivita' nei pagamenti

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
    a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  di  cui
al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di  riferimento  ed
e' aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione  del  livello
del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
    b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  l  entro
il predetto termine,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro  il  15  marzo  dell'anno  di  riferimento,  si  provvede  alla
determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  in  via
provvisoria, facendosi  riferimento  alla  proposta  di  riparto  del
Ministero della salute presentata  in  Conferenza  Stato-regioni,  ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella
medesima proposta, al netto dello 0,5  per  cento.  Con  il  medesimo
decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del  95  per  cento
del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
    c)  in  conseguenza  del  perfezionamento  del  decreto  di
determinazione provvisoria dei costi e  dei  fabbisogni  standard  il
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  erogare
alle regioni:
      1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto
nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b),  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;
      2) le risorse ivi previste  a  titolo  di  obiettivi  di  piano
sanitario  nazionale  nelle  percentuali    d'acconto    stabilite
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  1  entro
il 30 settembre dell'anno di riferimento, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' adottata la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard in via definitiva;
    e) la  determinazione  definitiva  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard non puo' comportare per la singola regione  un  livello  del
finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con
il  richiamato  decreto  interministeriale,  ferma  restando  la
rideterminazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard,  e  delle
relative erogazioni in termini  di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale.»;
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente;
  «5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  indica  le  cinque
regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno
precedente a quello di  riferimento  e  la  Conferenza  Stato-Regioni
individua le tre regioni di riferimento di cui al  medesimo  comma  5
entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello  di
riferimento. Qualora non sia raggiunta  l'intesa  sulle  tre  regioni
entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate
nelle prime tre.»;
    c) al comma 7 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno  2016,  qualora  non  siano  disponibili  i  dati
previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in  tempo
utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma  5-bis,  la
determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  regionali  e'
effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla  base
rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».
  2. Nelle more del perfezionamento dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  di  determinazione  delle  quote  di
compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  in  deroga
all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato
nell'esercizio  2016  ad  erogare  alle  regioni,  nei  limiti  delle
disponibilita' di cassa per il medesimo esercizio 2016, le  quote  di
compartecipazione all'IVA  relative  al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione  non
sia condizionata dalla verifica positiva  di  adempimenti  regionali.
Sono  autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,  eventuali  necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per
gli esercizi successivi.
                              Art. 21

Misure di governo  della  spesa  farmaceutica  e  di  efficientamento
  dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco

  1.  In  considerazione  della  rilevanza  strategica  del  settore
farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica  industriale  e  di
innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto  settore
agli obiettivi di salute,  nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli
essenziali    di    assistenza,    nonche'    dell'evoluzione    che
contraddistingue tale  settore,  in  relazione  all'esigenza  di  una
revisione, da compiersi entro  il  31  dicembre  2016,  del  relativo
sistema di governo in  coerenza  con  l'Intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trenta e di Bolzano  il  2  luglio  2015,  fermi
restando gli equilibri di finanza pubblica  previsti  a  legislazione
vigente, alle  procedure  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  si
applicano i commi da 2 a 23.
  2. Al fine di garantire il  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, pubblica sul  proprio  sito  Internet  l'elenco
contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno  degli
anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche  titolari
di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  provvisoriamente
determinati  sulla  base  dei  flussi  informativi  utilizzati  a
legislazione vigente di cui al comma 4, lettere  a)  e  b).  Entro  i
successivi quindici giorni,  le  aziende  farmaceutiche  titolari  di
autorizzazione    all'immissione    in    commercio    corrispondono
provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota  di  ripiano  a
proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90
per  cento  e  per  l'anno  2015  nella  misura  dell'80  per  cento
dell'importo risultante dall'elenco di  cui  al  precedente  periodo,
salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.
  3. L'AIFA procede all'adozione  delle  determinazioni  inerenti  al
ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa  farmaceutica
per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalita' di cui ai  commi
seguenti.
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA provvede, con modalita'  concordate  con  il
Ministero  della  salute,  a  dare  accesso  completo  alle  aziende
farmaceutiche,  per  i  medicinali  di  cui  sono  titolari  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  (AIC),  nonche'  alle
aziende della filiera distributiva e alle  relative  associazioni  di
categoria, limitatamente all'assistenza  farmaceutica  convenzionata,
dei seguenti dati riferiti agli  anni  2012,  2013,  2014  e  2015  e
aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con  riguardo  ai
dati della distribuzione diretta e  per  conto  di  fascia  «A»,  per
azienda sanitaria:
    a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale,  i  dati
contenuti nel flusso OsMed,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  68,
comma  9,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i  dati  per
le  confezioni  classificate  in  classe  «A»  ai  fini  della
rimborsabilita' relativi al flusso informativo di cui al decreto  del
Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni,  nel
rispetto dei  codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici,  di
cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196;
    b) con riferimento alla spesa farmaceutica  ospedaliera,  i  dati
del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero  della  salute,
ai sensi del decreto  dei  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio  2005,
comprensivi del mittente  e  dei  destinatario  delle  forniture  dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.  Se  sussistono
dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o
di parte  delle  stesse,  ne  viene  data  evidenza,  ai  fini  delle
procedure di rettifica di cui al comma 5.
  5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa
farmaceutica convenzionata, le  aziende  della  filiera  distributiva
interessate e le relative associazioni di categoria, fermo  l'obbligo
di versamento di cui al comma 2, possono chiedere  la  rettifica  dei
dati, previa trasmissione  all'AIFA,  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica  certificata  (PEC)    di    adeguata    documentazione
giustificativa. La separazione della spesa imputabile  al  costo  dei
farmaci da quella  imputabile  al  costo  dei  servizi  eventualmente
connessi ai farmaci  stessi  deve  essere  dimostrata  esclusivamente
tramite istanza di rettifica.
  6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del  direttore  generale,
tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle  aziende,  il
documento  recante  il  monitoraggio  della  spesa  farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli  anni  2013,  2014  e  2015,  che
accerti  il  superamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale  e  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  ospedaliera,
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  15,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.  Il
predetto documento e' trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Balzano.
  7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di  AIC,  rispettivamente  per
gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti  di
ciascun titolare  di  AIC,  quale  base  di  calcolo  ai  fini  della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni
2013, 2014 e 2015 e' individuata sulla base dei dati  del  consuntivo
del  fatturato  dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  di
ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione
percentuale tra il valore del tetto di spesa  farmaceutica  dell'anno
di attribuzione della quota e la spesa  farmaceutica  risultante  dal
documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo  conto  delle
risorse  incrementali  rese  disponibili  dalla  riduzione  di  spesa
complessiva prevista per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che
avvengono nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  della
quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati
a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione  di
prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre  2005,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3  gennaio  2006,  o  a  prezzi  di
aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie
pubbliche. La  suddetta  quota  e'  proporzionalmente  ridotta  delle
risorse complessivamente attribuite per i farmaci  innovativi  e  del
fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
  8. Entro il 15 settembre  2016,  il  direttore  generale  dell'AIFA
adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014  e  2015,  la  determina
avente ad oggetto il ripiano definitivo  a  carico  di  ogni  singola
azienda titolare di AIC,  calcolato  in  proporzione  al  superamento
della quota a loro assegnata con le modalita'  del  comma  7.  L'AIFA
determina contestualmente, per ciascuna azienda  titolare  di  AIC  e
regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato  ai
sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del
presente comma nella misura del 100 per cento  sulla  base  dei  dati
accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di  AIC
versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23  ovvero
ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del  comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento  per
gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma
2, viene  trattenuto  a  titolo  definitivo,  senza  possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio.
  10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA  elabora,  altresi',  il
calcolo  della  quota  del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica territoriale a carico  della  filiera  distributiva,  In
caso di variazione positiva  del  fatturato  per  medicinali  di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24  dicembre  2012,
n.  537,  erogati  in  regime  di  assistenza  convenzionale,  l'AIFA
determina il ripiano a carico della  filiera  distributiva  calcolato
incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del  Sevizio
sanitario nazionale al fine di assicurare  il  recupero  del  90  per
cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013  e  2014  e
nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,
  11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA  elabora,  altresi',
il calcolo della quota definitiva del  superamento  del  tetto  della
spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera  distributiva.
L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di  sconto
tra  quanto  previsto  al  comma  10  e  quanto  determinato  in  via
definitiva ai sensi del presente comma, procedendo  alla  conseguente
variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.
  12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'incremento di  sconto  determinato  nella  misura  ivi
prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio.
  13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di  cui  al
comma 8 e al comma 23, le regioni e le province  autonome  effettuano
le relative regolazioni contabili sul  bilancio  2016,  ai  sensi  di
quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  le
conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 15  giugno  2012,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012,  nelle
voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
  14. In caso  di  mancata  corresponsione  integrale  degli  importi
dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e  di
cui  al  comma  8,  si  applica  sia  con  riferimento  alla  spesa
farmaceutica  convenzionata  che  con  riferimento  alla  spesa
farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo  5,  comma  3,
lettera d), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
  15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1,  comma  569,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi  2  e
8,  il  direttore  generale  dell'AIFA  determina,  con  riferimento,
rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano  della
quota di superamento del tetto della spesa  farmaceutica  ospedaliera
imputabile allo sforamento, da parte dei  farmaci  innovativi,  dello
specifico fondo di cui all'articolo 15,  comma  8,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le  aziende
titolari di AIC in proporzione ai rispettivi  fatturati  relativi  ai
medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da  brevetto.
Entro il medesimo termine, l'AIFA  determina,  altresi',  il  ripiano
della  quota  di  superamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale,  imputabile  allo  sforamento,  da  parte  dei  farmaci
innovativi, dello specifico fondo di cui  all'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola
tra tutte le aziende titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da  brevetto.
In caso di superamento della quota assegnata da AIFA,  ai  sensi  del
primo periodo del comina 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di
cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, l'AIFA  determina  il  ripiano  della  quota  di
superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile
alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA  tra  tutte
le aziende titolari di AIC in proporzione  dei  rispettivi  fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non  innovativi  coperti
da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 e' determinato in  modo
tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno  commercializzato  uno  o
piu' medicinali non orfani  e  non  innovativi  per  la  prima  volta
nell'anno di ripiano, e per i quali non e' disponibile alcun dato  di
fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso
nella misura massima del 10 per cento della variazione  positiva  del
fatturato dei medesimi medicinali.
  16. All'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'ultimo
periodo, e' aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota  di
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura pari al  50
per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa ai  medesimo
farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende  titolari  di  AIC  in
proporzione dei  rispettivi  fatturati  relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperto da brevetto;».
  17. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA, ai fini della  determinazione  del  ripiano
del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e  del
tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016,  assegna
a  ciascuna  Azienda  i  budget  aziendali  provvisori  previsti,
rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  utilizzando,  ai  fini  della
determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.
  18.  Entro  il  30  settembre  2016,  l'AIFA,  ai  fini  della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale per l'anno 2016, assegna a  ciascuna  azienda  i  budget
aziendali definitivi  previsti,  rispettivamente,  dall'articolo  15,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando,
ai fini della determinazione  degli  stessi,  la  quota  assegnata  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.
  19. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei  tetti
previsti l'eventuale sfondamento relativo al  periodo  1°  gennaio-31
luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di  AIC  la
quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il  15
novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,
l'onere  a  carico  della  filiera  distributiva  e  il  conseguente
incremento dello  sconto.  Conseguentemente  le  regioni  e  province
autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016
gli importi di propria spettanza e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  iscrivono  le  predette
somme nel proprio conto economico dandone  evidenza  nel  modello  CE
2016, di cui al decreto del Ministro della  salute  15  giugno  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
  20. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per  ciascuno  dei  tetti
previsti lo sfondamento definitivo  relativo  all'intero  anno  2016,
indicando per ciascuna delle aziende titolari  di  AIC  la  quota  di
superamento a proprio carico, da corrispondersi entro  il  30  aprile
2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,  l'onere
a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello
sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.
  21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le
regioni e le province autonome  effettuano  le  relative  regolazioni
contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti  iscrizioni  sul
modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012,  nelle  voci  relative  ai  codici  AA0900  e
AA0910.
  22. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi  di
monitoraggio  dell'assistenza  farmaceutica  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS), secondo modalita' da concordare con  il
Ministero della salute.
  23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un apposito Fondo denominato «Fondo per  payback  2013-2014-2015»  al
quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC,  I  predetti
importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono  quelli  relativi
alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai  sensi
di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di  quanto
disposto ai commi 8 e 9,  e  sono  attribuiti,  a  conclusione  delle
procedure disciplinate dai commi da 2  a  15,  alle  regioni  e  alle
province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle  risorse
disponibili. Le somme del  Fondo  eventualmente  non  impegnate  alla
chiusura dell'esercizio, possono esserlo in  quelli  successivi.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' operative di funzionamento del Fondo.
Capo III

Norme in materia ambientale
                              Art. 22

Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi
  della sentenza di condanna della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
  europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura  di  infrazione
  comunitaria n.  2003/2007.  Disposizioni  per  gli  interventi  dei
  commissari straordinari ai  sensi  della  direttiva  91/271/CEE  in
  materia di trattamento delle acque reflue urbane

  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per  la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  2  dicembre  2014
relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte
le risorse finanziarie statali destinate, a  qualsiasi  titolo,  alla
messa a norma delle discariche  abusive  oggetto  della  sentenza  di
condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ancorche' gia' trasferite  alle  amministrazioni  locali  e
regionali o a contabilita' speciali, sono  revocate  e  assegnate  al
commissario  straordinario  nominato  ai  sensi  del  comma  2-bis
dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  su  specifico
conto  di  contabilita'  speciale,  intestato  al    commissario
straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le
risorse disponibili del Piano straordinario  -  sezione  attuativa  e
sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni destinatarie  delle  risorse  CIPE  di  cui  alla
delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie  dei  fondi  ordinari
MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia  e  Campo  sportivo  Augusta),
gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle  sulla
contabilita' speciale intestata al commissario straordinario.
  4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a
finanziare la realizzazione degli  interventi  di  adeguamento  delle
discariche abusive oggetto di commissariamento  ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e,  in
ragione  di  tale  finalita',  decadono  gli  eventuali  vincoli  di
destinazione esistenti su tali somme.
  5.  Entro  il  30  settembre  2016,  il  commissario  straordinario
fornisce  al  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  informativa  sulle  risorse  trasferite  a    seguito
dell'attuazione  della  presente  disposizione  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 1.
  6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero
dell'economia e delle finanze  l'importo  delle  risorse  finanziarie
impegnate per la messa a norma delle discariche abusive  ai  fini  di
cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24  dicembre  2012,  n.
234.
  7. Le amministrazioni locali e regionali possono  contribuire  alle
attivita' di messa a  norma  delle  discariche  abusive  con  proprie
risorse  previa  sottoscrizione  di  specifici  accordi  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con  il
commissario straordinario. La  sottoscrizione  di  tali  accordi  non
preclude  l'esercizio  del  potere    di    rivalsa    da    parte
dell'amministrazione statale.
  8. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano
la realizzazione degli interventi  con  le  risorse  destinate  dalla
delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione  delle  acque,  procedono
senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza  pubblica,
di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e  dell'esito  delle
stesse informano il  competente  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
  7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono  alimentate
direttamente, per la  quota  coperta  con  le  risorse  di  cui  alla
predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per  cento  del  quadro
economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari,
e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino
al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto
degli  interventi  affidati  e  di  verificare  la  coerenza  delle
dichiarazioni rese, i commissari hanno  l'obbligo  di  aggiornare  la
banca dati unitaria del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  cui
all'articolo 1, comma 703 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare  n.  18  del  30
aprile 2015 del medesimo Ministero.».
Capo IV

Norme in materia di agricoltura
                              Art. 23


        Misure di sostegno a favore dei produttori di latte
                  e di prodotti lattiero-caseari

  1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione  delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile  2016,  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il  finanziamento  di
misure  di  sostegno  dei  produttori  di  latte  e  di  prodotti
lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono individuate le misure  di  sostegno
di cui al comma 1 e  ne  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'
attuativi, compatibilmente con la normativa europea.
  3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo
di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4  milioni  di
euro per l'anno 2017.
  4, L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, previa  notifica  della  misura  effettuata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,  e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2017,  mediante  utilizzo  del
fondo di conto  capitale  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione
del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema
informativo attraverso la societa'  di  cui  all'articolo  14,  comma
10-bis,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  sino
all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura  ad  evidenza
pubblica di cui all'articolo 1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91.
Capo V

Norme in materia di attivita' culturali
                              Art. 24


      Misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali

  1.  Al  fine  di  assicurare  le  migliori  condizioni  per  il
completamento del percorso di risanamento delle  gestioni  e  per  il
rilancio  delle  attivita'  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,
all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole  da  «strutturalmente»  a
«economico-finanziario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non
compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in
ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
finanziario»;
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del  bilancio,  sia  sotto    il    profilo    patrimoniale    che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale  equilibrio
patrimoniale e finanziario»;
    c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale  che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  e  il  tendenziale  equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione»;
    d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni  di
equilibrio  strutturale  del  bilancio,  sia  sotto  il  profilo
patrimoniale che economico-finanziario,  del  conto  economico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il  pareggio  economico  e,  entro
l'esercizio  2016,  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
finanziario».
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  all'articolo  1,
comma  355,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  parole:
«dell'equilibrio  strutturale  di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia
patrimoniale  sia  economico-finanziario»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del  pareggio  economico,  in  ciascun  esercizio,  e  del
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
  3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti  piani  di
risanamento» sono inserite le  seguenti:  «,  ancorche'  non  abbiano
proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267».
Capo VI

Disposizioni finali
                              Art. 25


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Lorenzin, Ministro della salute

                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare

                                Martina,  Ministro  delle  politiche
                                agricole alimentari e forestali

                                Franceschini,  Ministro  dei  beni  e
                                delle  attivita'  culturali  e  del
                                turismo

                                Costa,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:34866

Data: 2016-06-28 13:23:39

Re:FINANZA ENTI LOCALI - DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

[b]Gli alleggerimenti di vincoli per gli enti locali disposti dal DL 113[/b]
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/Asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5466

[b]Le disposizioni del decreto legge n. 113/2016 sugli enti territoriali negli articoli riguardanti la finanza locale[/b]
http://www.gdc.ancitel.it/finanza-territorio/finanza-locale-territorio-spesa-sanitaria-ambiente-agricoltura-attivita-culturali-nel-decreto-legge-n-113-del-24-giugno-2016/

[b]In Gazzetta il Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"[/b]
http://segretaridellazio.blogspot.it/2016/06/in-gazzetta-il-decreto-legge-n-113-del.html

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