FINANZA ENTI LOCALI - DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113
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[b]DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.[/b]
(16G00126)
(GU n.146 del 24-6-2016)
Vigente al: 25-6-2016
Capo I
Norme in materia di enti territoriali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia di
enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di
calamita' naturali;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in
materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno
all'agricoltura e di attivita' culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e per
gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale
1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
2. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarieta' comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231
del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di
cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita' per
l'anno 2016.
3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a
limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse
attribuite a ciascun Comune».
Art. 2
Applicazione graduale riduzioni
del fondo di solidarieta' comunale
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il
comma 436, sono inseriti i seguenti:
«436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma
435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti
dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico
degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:
a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo
della riduzione non applicata;
b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo
della riduzione non applicata;
c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo
della riduzione non applicata;
d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento
dell'importo della riduzione non applicata.
436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per
gli anni 2015 e 2016 e' stata applicata nella misura del 50 per cento
nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo
restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui
al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in
misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80
per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per
cento.».
Art. 3
Contributo straordinario
in favore del Comune de L'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato in favore
del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle
maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo,
per quanto concerne le maggiori spese, e' destinato alle seguenti
finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale
e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze
connesse alla viabilita'; d) esigenze per il Trasporto pubblico
locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo e' destinato
al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e,
per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a
pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi
pubblicitari.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per
le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze
della ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo pari
a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo
7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tali risorse sono
trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli
beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
Art. 4
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamita' o cedimenti
1. Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e
prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito
presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i
contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito
di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita'
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse
collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo
superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come
risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le
calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro
il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza
dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non
soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche
individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di
invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo
dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle
richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le
risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per
cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo
complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le
disponibilita' dell'anno successivo.
Art. 5
Disposizioni concernenti le vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:
«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di
Salerno e' assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui
al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio
1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo
nell'esercizio successivo.
459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458,
individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e
determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di
altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la
somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle
vittime, nonche' la quota di rimborso delle eventuali spese legali
sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali e' definito
previa acquisizione del parere di congruita' dell'Avvocatura dello
Stato.»;
b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:
«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari
ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno
diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti
individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di
documentazione attestante la qualita' di erede e la quota di
partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti
in materia di successione legittima.
462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti
transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove
questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461,
ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di
prescrizione.
463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a
totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle
Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza
della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di
quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti
la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno.
464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di
esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi
transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di
transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre
2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente.
Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi
ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza
delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le
relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i
soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi
della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette
un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero
dell'economia e delle finanze.».
2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con quelli di cui all'articolo 4.
3. Le somme gia' trasferite al Dipartimento della protezione civile
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle
speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro
1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.
Art. 6
Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a
seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi,
contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria
1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi
dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, e'
differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle
successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e
il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino
al 30 giugno 2020.
2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla
rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1,
dell'entita' dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014)
2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla
verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto
anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final
e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012,
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria
italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui
al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente
articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive
disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione
del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai
sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e
modalita' operative stabiliti nei predetti decreti,
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente
della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla
ridefinizione degli interventi programmati nella medesima
contabilita' speciale. A tal fine, previa comunicazione
dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al presente
comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 7
Eliminazione sanzione economica per le citta' metropolitane e le
province che non hanno rispettato il Patto di stabilita' interno
per l'anno 2015
1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non
trova applicazione nei confronti delle province e delle citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni
Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno nell'anno 2015.
Art. 8
Riparto del contributo alla finanza pubblica
di province citta' metropolitane
1. Al comma 418 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando
per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento
di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e' ripartito, per
l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area
vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250
milioni di euro, a carico delle citta' metropolitane e di Reggio
Calabria.».
Art. 9
Prospetto verifica pareggio di bilancio
1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' inserito il seguente: «712-bis. Per l'anno 2016 le
regioni, le province autonome, le citta' metropolitane e le province
conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e
non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».
Art. 10
Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio
2016
1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle
decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono
destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad
incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale
per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto
pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei
limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.
2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente:
«710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano
il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate
finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le
eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo.
Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i
vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse
incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di
cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di
cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in
termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa
rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso
dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata
nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».
3. Dopo il comma 688 dell'articolo l, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente:
«688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che
nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita'
dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto
ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le
disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura
degli investimenti autorizzati.».
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti
intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla
gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della
liquidita' regionale. Il ricorso ad anticipazioni di' tesoreria e'
consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.
5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono
contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10
per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza
derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla
regione.».
6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il
comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo
di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e
fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing
solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in
base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i
periodi compresi nella durata del contratto di locazione
finanziaria.».
Art. 11
Regione Siciliana
1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana
sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione
delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di
attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi
dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla
compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel
territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per
compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione
della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte
della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto
infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata
alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la
tesoreria statale.
2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo
netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile
delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate
per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo.
3. Per assicurare la neutralita' sul saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le
risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilita'
speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra
liquidita' disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili
legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e
delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo
esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito
riveniente dalle entrate devolute.
4. Ai fini della neutralita' sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo
positivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 710,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro
227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche
ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723
dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione
Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di
stabilita' interno in contrasto con il presente comma.
Art. 12
Regione Valle d'Aosta
1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015
tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro
dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita
di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e'
attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro
nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa
di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' incrementato di 70 milioni.
Art. 13
Proroga termini contenuti
nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le
parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» e'
sostituita dalla seguente: «2018».
Art. 14
Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria
1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far
data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno
aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato,
un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto
articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°
giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla
procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e'
attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione
sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa
attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti
ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258,
nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita,
nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota
pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione
di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con
decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel
limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla
dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta a
metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione
entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede
al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione
erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse. La
restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un
periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a
quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante
operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata
al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle
suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di
mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di
emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini
previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque
titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento
sulla predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel
presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione
dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Art. 15
Piano riequilibrio finanziario
1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714,
secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30
settembre 2016».
2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
comma 714 e' aggiunto il seguente:
«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di'
riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal
Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono
provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando
la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo
243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere
conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o
dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194
del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della
delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4
dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».
Art. 16
Spese di personale
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la lettera a) e' abrogata.
Art. 17
Personale insegnante ed educativo
Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono aggiunti i seguenti:
«228-bis. Per garantire la continuita' e assicurare la qualita' del
servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido
degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e
formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018,
ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo
indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per
consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei
limiti delle disponibilita' di organico e della spesa di personale
sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e
scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le
spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine
nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale educativo e
scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con
rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel
triennio 2016-2018, assumere personale inserito in proprie
graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo
1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' personale
inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove
selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli
obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di
personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a
regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale
destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente
comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore
all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono
essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al
superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e
definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al
predetto articolo 9, comma 28. Per le finalita' del comma 228-bis e
del presente comma, i comuni possono, altresi', avviare nuove
procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed
educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel
limite massimo del cinquanta per cento delle facolta' di assunzione
definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle
utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo
periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle
procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un
numero di' soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali
queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del
completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018.».
Art. 18
Servizio riscossione enti locali
1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al
fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza
soluzione di continuita', all'articolo 10, comma 2-ter, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
Art. 19
Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del
presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Capo II
Norme in materia di spesa sanitaria
Art. 20
Tempestivita' nei pagamenti
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui
al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed
e' aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello
del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma l entro
il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via
provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del
Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella
medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo
decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento
del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di
determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare
alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto
nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano
sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro
il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard in via definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni
standard non puo' comportare per la singola regione un livello del
finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con
il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la
rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle
relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale.»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente;
«5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque
regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno
precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni
individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5
entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni
entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate
nelle prime tre.»;
c) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati
previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo
utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali e'
effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base
rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».
2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di
compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga
all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle
disponibilita' di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di
compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non
sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali.
Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per
gli esercizi successivi.
Art. 21
Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento
dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco
1. In considerazione della rilevanza strategica del settore
farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di
innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore
agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza, nonche' dell'evoluzione che
contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una
revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo
sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trenta e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi
restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione
vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si
applicano i commi da 2 a 23.
2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza
pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco
contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli
anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari
di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente
determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a
legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i
successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di
autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono
provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a
proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90
per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento
dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo,
salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.
3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al
ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica
per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalita' di cui ai commi
seguenti.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'AIFA provvede, con modalita' concordate con il
Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende
farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonche' alle
aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di
categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata,
dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e
aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai
dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per
azienda sanitaria:
a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati
contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68,
comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per
le confezioni classificate in classe «A» ai fini della
rimborsabilita' relativi al flusso informativo di cui al decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di
cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati
del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute,
ai sensi del decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005,
comprensivi del mittente e dei destinatario delle forniture dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono
dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o
di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle
procedure di rettifica di cui al comma 5.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa
farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva
interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo
di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei
dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione
giustificativa. La separazione della spesa imputabile al costo dei
farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente
connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente
tramite istanza di rettifica.
6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale,
tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il
documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che
accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera,
secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto
all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il
predetto documento e' trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Balzano.
7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per
gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di
ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della
determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica
territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni
2013, 2014 e 2015 e' individuata sulla base dei dati del consuntivo
del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di
ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione
percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno
di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal
documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle
risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che
avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione della
quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati
a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di
prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di
aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie
pubbliche. La suddetta quota e' proporzionalmente ridotta delle
risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del
fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA
adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina
avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola
azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento
della quota a loro assegnata con le modalita' del comma 7. L'AIFA
determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e
regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai
sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del
presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati
accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC
versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero
ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.
9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma
5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono
definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per
gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma
2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilita' di
ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome ne'
conguaglio.
10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresi', il
calcolo della quota del superamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In
caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 2012,
n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA
determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato
incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Sevizio
sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per
cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013 e 2014 e
nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,
11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresi',
il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della
spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva.
L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto
tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via
definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente
variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.
12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma
5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono
definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi
prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilita' di
ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome ne'
conguaglio.
13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al
comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano
le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di
quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le
conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del
Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle
voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi
dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di
cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa
farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa
farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,
lettera d), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e
8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento,
rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della
quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto.
Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresi', il ripiano
della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale, imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci
innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del
primo periodo del comina 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di
cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di
superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile
alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte
le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti
da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 e' determinato in modo
tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o
piu' medicinali non orfani e non innovativi per la prima volta
nell'anno di ripiano, e per i quali non e' disponibile alcun dato di
fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso
nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del
fatturato dei medesimi medicinali.
16. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo
periodo, e' aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota di
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura pari al 50
per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa ai medesimo
farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in
proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non
innovativi coperto da brevetto;».
17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano
del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del
tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna
a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti,
rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della
determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.
18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della
determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica
territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna azienda i budget
aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando,
ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.
19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti
previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1° gennaio-31
luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la
quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15
novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,
l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente
incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province
autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016
gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette
somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE
2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti
previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016,
indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di
superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile
2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere
a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello
sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.
21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le
regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni
contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul
modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e
AA0910.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di
monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), secondo modalita' da concordare con il
Ministero della salute.
23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al
quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio
dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti
importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi
alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi
di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto
disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle
procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle
province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse
disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla
chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' operative di funzionamento del Fondo.
Capo III
Norme in materia ambientale
Art. 22
Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi
della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione
comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei
commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in
materia di trattamento delle acque reflue urbane
1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014
relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte
le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla
messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di
condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ancorche' gia' trasferite alle amministrazioni locali e
regionali o a contabilita' speciali, sono revocate e assegnate al
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico
conto di contabilita' speciale, intestato al commissario
straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le
risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e
sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla
delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie dei fondi ordinari
MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta),
gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla
contabilita' speciale intestata al commissario straordinario.
4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a
finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle
discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma
2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in
ragione di tale finalita', decadono gli eventuali vincoli di
destinazione esistenti su tali somme.
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario
fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione
economica informativa sulle risorse trasferite a seguito
dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilita'
speciale di cui al comma 1.
6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie
impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di
cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle
attivita' di messa a norma delle discariche abusive con proprie
risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il
commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non
preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte
dell'amministrazione statale.
8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano
la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla
delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono
senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle
stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono alimentate
direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla
predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro
economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari,
e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino
al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto
degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle
dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la
banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.».
Capo IV
Norme in materia di agricoltura
Art. 23
Misure di sostegno a favore dei produttori di latte
e di prodotti lattiero-caseari
1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di
misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti
lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno
di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalita'
attuativi, compatibilmente con la normativa europea.
3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo
di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di
euro per l'anno 2017.
4, L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per
l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del
fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione
del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema
informativo attraverso la societa' di cui all'articolo 14, comma
10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino
all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91.
Capo V
Norme in materia di attivita' culturali
Art. 24
Misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali
1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il
completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il
rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,
all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a
«economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non
compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in
ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali
del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio
economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio
patrimoniale e finanziario»;
c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali
del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio
economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione»;
d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di
equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono
sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1,
comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
«dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia
patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle
seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di
risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorche' non abbiano
proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267».
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Lorenzin, Ministro della salute
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
[b]Gli alleggerimenti di vincoli per gli enti locali disposti dal DL 113[/b]
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/Asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5466
[b]Le disposizioni del decreto legge n. 113/2016 sugli enti territoriali negli articoli riguardanti la finanza locale[/b]
http://www.gdc.ancitel.it/finanza-territorio/finanza-locale-territorio-spesa-sanitaria-ambiente-agricoltura-attivita-culturali-nel-decreto-legge-n-113-del-24-giugno-2016/
[b]In Gazzetta il Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"[/b]
http://segretaridellazio.blogspot.it/2016/06/in-gazzetta-il-decreto-legge-n-113-del.html