Buongiorno, nel Comune abbiamo un chiosco su area pubblica con licenza di edicola e esercizio di vicinato alimentare con consumazione sul posto. Il prossimo 19 agosto l'esercizio risulterà sospeso da un anno. Abbiamo quindi i presupposti per revocare le licenza. Qual è il percorso amministrativo corretto? Prima del 19 di agosto devo fare comunicazione di avvio del procedimento di revoca? o devo iniziare dopo il 19? devo dare tempo di presentare scritti o memorie difensive? Indipendentemente dall'anno di sospensione, poiché è suolo pubblico l'Amministrazione che ha cambiato idea sulla destinazione dell'area può sempre revocare la concessione di suolo pubblico e de plano anche le licenze?
Grazie per la collaborazione
Prima del 19 di agosto devo fare comunicazione di avvio del procedimento di revoca? o devo iniziare dopo il 19?
[color=red]La comunicazione di avvio del procedimento BEN PUO' essere inviata prima della scadenza (ANZI è una soluzione da preferire, ove possibile) soprattutto considerando che si tratta di DECADENZA che opera automaticamente e retroattivamente e quindi una eventuale riattivazione dopo il 19 non avrebbe effetto
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devo dare tempo di presentare scritti o memorie difensive?
[color=red]Certo, consiglio NON MENO di 30 giorni in condizioni ordinare. Se siamo a cavallo di agosto suggerisco di dare 60 giorni)
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Indipendentemente dall'anno di sospensione, poiché è suolo pubblico l'Amministrazione che ha cambiato idea sulla destinazione dell'area può sempre revocare la concessione di suolo pubblico e de plano anche le licenze?
[color=red]Sì ma a certe condizioni (vedi LEGGE 241/1990 - Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1. [b]Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse[/b] ovvero nel caso di [b]mutamento [/b]della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
(comma modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, poi così modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-ter), legge n. 164 del 2014)
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, [b]l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico[/b].
(comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotto dall'art. 13, comma 8-duodeviecies dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)
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