Data: 2016-06-24 10:07:10

Sosta per itineranti

Art. 37 lr 33/1999 parla della possibilità, per il commercio itinerante, nei comuni con popolazione inferiore 10.000 abitanti, di istituire limiti di sosta anche in aree appositamente destinate.

E' intenzione dell'amministrazione istituire un'area di sosta destinata agli itineranti. Non si tratta di assegnare posteggi ma semplicemente si vuole favorire il commercio itinerante
garantendo una sosta "prolungata" all'interno di un'area da individuare.

1) E' fattibile?
2) Quale procedura si segue? Ordinanza sindacale, oppure atto di indirizzo della Giunta che demanda all'ufficio competente l'istituzione dell'area?
3) Suggerimenti?

Aiuto...

riferimento id:34852

Data: 2016-06-25 17:52:08

Re:Sosta per itineranti


Art. 37 lr 33/1999 parla della possibilità, per il commercio itinerante, nei comuni con popolazione inferiore 10.000 abitanti, di istituire limiti di sosta anche in aree appositamente destinate.

E' intenzione dell'amministrazione istituire un'area di sosta destinata agli itineranti. Non si tratta di assegnare posteggi ma semplicemente si vuole favorire il commercio itinerante
garantendo una sosta "prolungata" all'interno di un'area da individuare.

1) E' fattibile?
2) Quale procedura si segue? Ordinanza sindacale, oppure atto di indirizzo della Giunta che demanda all'ufficio competente l'istituzione dell'area?
3) Suggerimenti?

Aiuto...
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E' fattibile la previsione di un'area destinata al commercio itinerante (NON ESCLUSIVA, cioè aggiuntiva a tutto il resto del territorio, escluse le aree vietate) purchè sia disciplinata la sosta in termini temporali (durata massima) e in caso di concorrenza di più soggetti (per evitare p'uso esclusivo e, di fatto, una occupazione abusiva).
Suggerisco ORDINANZA SINDACALE .....

*******************

[color=red][b]Lazio
L.R. 18/11/1999, n. 33
Disciplina relativa al settore commercio.[/b][/color]
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 novembre 1999, n. 33, suppl. ord. n. 5.
Art. 37
Condizioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;
b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell' articolo 28, comma 16 del D.Lgs. n. 114/1998, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Sindaco può fissare diversi limiti temporali di sosta anche in aree appositamente destinate (61);
c) nell'ambito delle fiere.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'autorizzazione deve essere mostrata in originale agli organi di controllo (62).
3. Il comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l'autogestione del mercato ai titolari di autorizzazione che vi operano, purché sia fatta richiesta da parte di almeno il 60 per cento di essi. Sono esclusi dall'autogestione i mercati settimanali (63).
(61)  Lettera così sostituita dall' art. 7, comma 1, L.R. 25 maggio 2001, n. 12 (vedi anche, per le norme transitorie, l' art. 5, L.R. 30 ottobre 2008, n. 19). Il testo originario era il seguente: «b) su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal comune ai sensi dell' articolo 28, comma 16, del D.Lgs. n. 114/1998, purché in forma itinerante ed effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta e nei giorni stabiliti dal comune;».
(62)  Periodo aggiunto dall' art. 7, comma 2, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.
(63)  Periodo aggiunto dall' art. 7, comma 3, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.

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