Buongiorno,
un cittadino impugna un verbale al CdS davanti al Prefetto e la Prefettura, respinge il ricorso ed emette ordinanza ingiunzione di pagamento.
A quel punto il cittadino fa opposizione avverso l'ordinanza prefettizia, indicando come resistente soalmente il Comune e dimenticandoi di indicare il Prefetto.
Nelle controdeduzioni possimao indicare che il ricorso è da considerare inammissibile?
Grazie!
http://www.asaps.it/12791-verbale_della_polizia_stradale__inammissibile_l_opposizione_alla_prefettura.html
Compito affatto agevole se si considera che per i verbali della polizia municipale l’organo emanante è il Comune di appartenenza del comando; per le multe della polizia è il Ministero dell’interno; per quelle dei Carabinieri è il Ministero della difesa, [u]ma diventa di nuovo il Ministero dell’Interno se contro quella multa è stato proposto ricorso al Prefetto, successivamente rigettato con ordinanza di pagamento[/u].
Buongiorno,
un cittadino impugna un verbale al CdS davanti al Prefetto e la Prefettura, respinge il ricorso ed emette ordinanza ingiunzione di pagamento.
A quel punto il cittadino fa opposizione avverso l'ordinanza prefettizia, indicando come resistente soalmente il Comune e dimenticandoi di indicare il Prefetto.
Nelle controdeduzioni possimao indicare che il ricorso è da considerare inammissibile?
Grazie!
http://www.asaps.it/12791-verbale_della_polizia_stradale__inammissibile_l_opposizione_alla_prefettura.html
Compito affatto agevole se si considera che per i verbali della polizia municipale l’organo emanante è il Comune di appartenenza del comando; per le multe della polizia è il Ministero dell’interno; per quelle dei Carabinieri è il Ministero della difesa, [u]ma diventa di nuovo il Ministero dell’Interno se contro quella multa è stato proposto ricorso al Prefetto, successivamente rigettato con ordinanza di pagamento[/u].
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PREMESSA:
Sicuramente può essere eccepita l'inammissibilità del ricorso. Non ho trovato giurisprudenza esplicita sul punto (vedi sotto) anche se alcune pronunce sembrano portare alle conclusioni indicate
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Cass. civ. Sez. lavoro, 20-07-2015, n. 15169 (rv. 636392)
Direzione Provinciale Lavoro Milano e altri c. Area Kitchen Andrea Comella Sas e altri
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Accertamento, opposizione e contestazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione - Legittimazione passiva - Autorità, anche periferica, autrice del provvedimento impugnato - Impugnazione davanti alla corte di cassazione - Persistenza - Fattispecie
In tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della l. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero del lavoro avverso sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello con cui lo stesso ente aveva impugnato la pronuncia su opposizione a ordinanza ingiunzione emessa da una Direzione provinciale del lavoro). (Rigetta, App. Milano, 03/07/2008)
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Trib. Salerno Sez. I, 20-09-2010
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore c. D.C.S.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Accertamento, opposizione e contestazione
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale per violazione del codice della strada (non, dunque, avverso, l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto), la legittimazione processuale passiva va riconosciuta unicamente in capo al Ministero dell'interno, organo gerarchicamente sovraordinato agli agenti accertatoli, ai sensi dell'art. 11 C.d.S. - D.Lgs. n. 285/1992, dovendo negarsi che la Prefettura (oggi Ufficio territoriale periferico del Governo) possa stare in giudizio, per resistere all'opposizione, in luogo del Ministero dell'interno. L'inidoneità della Prefettura a stare in giudizio per il Ministero dell'interno è, pertanto, causa di nullità di tutti gli atti processuali illegittimamente compiuti in sede di merito nei confronti del soggetto non legittimato processualmente.
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Cass. civ. Sez. II, 09-06-2010, n. 13886 (rv. 613430)
Belloni c. Pref. Lecce
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Accertamento, opposizione e contestazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere - Diretta opposizione contro il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada - Erronea individuazione della parte legittimata passiva da parte dell'ufficio giudiziario procedente - Conseguenze - Cassazione della sentenza con rinvio - Necessità - Fondamento - Fattispecie
Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, l'erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura, invece che Ministero dell'Interno, essendo stata accertata la violazione dalla Polizia stradale), se imputabile allo stesso ufficio giudiziario procedente, impone la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa rinnovazione della notifica; in tal caso, infatti, non è ravvisabile la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260. (Cassa con rinvio, Giud. pace Lecce, 03/03/2005)
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Cass. civ. Sez. II Sent., 08-10-2008, n. 24826 (rv. 605462)
F.R. c. Ufficio Territoriale del Governo di Terni
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Accertamento, opposizione e contestazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Verbale di accertamento di infrazione al codice della strada del Corpo Forestale dello Stato - Opposizione - Legittimazione passiva - Individuazione.
In caso di opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dal Corpo Forestale dello Stato ed avverso la sanzione accessoria di sospensione della patente di guida irrogata dal Prefetto, è inammissibile e radicalmente invalida la proposizione del giudizio di merito esclusivamente nei confronti dell' Ufficio territoriale del Governo in quanto la legittimazione passiva avverso le sanzioni amministrative emesse dal Corpo Forestale dello Stato, spetta esclusivamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. (Cassa con rinvio, Giud. pace Terni, 10 ottobre 2005)
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Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19-10-2007, n. 21857 (rv. 599605)
New Dial S.p.A. c. Polizia Postale
CASSAZIONE CIVILE
Legittimazione a ricorrere ed a resistere
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Accertamento, opposizione e contestazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso per cassazione avverso sentenza del tribunale su opposizione a verbale di accertamento della polizia postale - Legittimazione passiva - Ministero dell'interno - Notifica del ricorso alla polizia postale - Inammissibilità.
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza del tribunale che abbia deciso su opposizione proposta in relazione a verbale di accertamento della polizia postale, con cui erano state contestate violazioni sanzionate dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al ministero degli interni; ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione qualora il ricorso, proposto contro il predetto ministero, sia notificato, invece, alla polizia postale. (Dichiara inammissibile, Trib. Imperia, 12 Gennaio 2004)
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