Data: 2016-06-23 15:47:30

Cinema Drive in

Una paninoteca vorrebbe adibire il parcheggio retrostante all'attività di cinema drive in ; abbiamo visto sia la normativa ministeriale che quella regionale; volevamo una conferma sulle procedure da attivare e se devono di competenza del  suap .

grazie.

Saluti

riferimento id:34844

Data: 2016-06-24 11:34:40

Re:Cinema Drive in

Quando in una regione è stata adottata una specifica normativa si applica quella. La normativa statale in merito di autorizzazione non si applica. Puoi vedere qua i provvedimenti statali come siano circoscritti (vedi i preamboli dei provvedimenti).
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/77/autorizzazioni-aperture-sale-cinematografiche/

Relativamente al drive in applicherei, quindi la LR 21/2010 e il DPGR 22R/2011


Tieni presente che il d.lgs. n. 112/98, con art. 164, comma 3, ha abrogato quella parte di art. 68 TULPS che prevedeva le rappresentazioni cinematografiche e teatrali. In breve, per l’avvio attività di cinema resta soltanto la necessità dell’autorizzazione di agibilità ex art. 80 TULPS con annesso CPI per la prevenzione incendi. Sul punto puoi vedere il DM 19/08/96 e il DPR 151/2011.
Restano fatte salve altre procedure come l’impatto acustico, somministrazione annessa ecc. sulle quali non mi dilungo.

Rammenta che l’art. 17bis, comma 2 del DPGR n. 22R/2011 dispone:
2. Le strutture cinematografiche, anche se non soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico ai sensi dell’articolo 50 comma 1 e 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, di sicurezza, di pubblico spettacolo. Il SUAP competente che rilascia le suddette autorizzazioni ne dà comunicazione al competente settore regionale, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.

In ogni caso, l’autorizzazione regionale ha sempre rappresentato qualcosa di oscuro. Oggi, a parere mio, la legge regionale e relativo regolamento non sono più neanche applicabili, compreso l’art. 22 del d.lgs. n. 28/2004, perché tacitamente abrogati (nella parte dei contingentamenti) in base a DL 138/11, DL 201/11 e DL 1/12. Gli indicatori regionali sul fabbisogno di posti è un contingentamento non più ammissibile. Sul punto vedi la nota dell’AGCM in allegato.

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