Ciao,
vorrei una conferma per l'interpretazione corretta della normativa.
Il titolare di impresa artigiana operante nel settore alimentare (pizzeria da asporto) che opera da più di 2 anni nel settore alimentare (non ha mai venduto o somministrato alimenti) vorrebbe iniziare a vendere oltre alle pizze di sua produzione (artigianato), anche delle bibite di accompagnamento (lattine, acqua...).
Ritengo che abbia maturato i requisiti visto l'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 e l'articolo 20 della L.R. 6/2010 della Lombardia che prevede che il requisito sia maturato avendo "[u]prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio[/u] o presso imprese esercenti [u]l’attività nel settore alimentare[/u] o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o [u]alla preparazione degli alimenti[/u], o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Inoltre anche la risoluzione del MISE 138846 del 11/10/2010, pur riferendosi ad un dipendente di impresa artigiana, può essere esplicativa della maturazione dei requisiti da parte di un artigiano operante nel settore alimentare.
E' corretta la mia interpretazione?
Grazie
Confermo.
Vedi anche:
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
[b]Risoluzione n° 139019 del 11.10.2010[/b]
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito su articolo 71, comma 6, lettera b).
Con riferimento al quesito formulato da codesta Confederazione si fa presente quanto segue.
L’articolo 71,comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 riconosce valido ai fini della
dimostrazione del possesso della qualificazione professionale per l’avvio di una attività commerciale di
vendita e di somministrazione “l’aver prestato la propria opera , per almeno due anni, anche non continuativi,
nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale.”
Come risulta dal contenuto della disposizione , l’articolo 71, comma 6, lettera b), a differenza del previgente
articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, riconosce la qualificazione non
solo al soggetto dipendente qualificato “addetto alla vendita o anche all’amministrazione” ,(locuzione
presente anche nel citato art. 5, comma 5,lett.b)), ma anche al soggetto “addetto (..) alla preparazione di
alimenti”.
[b]Ad avviso della scrivente la nuova formulazione consente di non differenziare ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione professionale, l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale[/b].
[color=red][b]Di conseguenza anche l’attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l’avvio dell’attività in discorso[/b][/color].
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
;) Grazie!
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