Quando ASL effettua sopralluoghi su attività esistenti (anni '90), la richiesta di adeguamento entro X giorni e di documentazione integrativa (dalla planimetria al certificato di agibilità e conformità impianti, fino a quella dei manuali di autocontrollo o protocolli di sterilizzazione) è inoltrata al solo comune. Se reperiamo la documentazione in archivio, la trasmettiamo all'asl via pec dandone notizia all'operatore. Ma se ad esempio non riuscissimo a reperire in archivio il certificato di agibilità dei locali, come agire? Invitiamo l'operatore a conformarsi nei termini fissati da ASL e gli sospendiamo l'attività? E l'operatore si deve conformare alle norme vigenti anche se fossero più restrittive rispetto a quando ha avviato l'attività? Quando il sopralluogo è di ente terzo e non riguarda un procedimento in corso l'eventuale chiusura dell'attività è di competenza comunque Suap? Ed è compito del Suap o dell'operatore recuperare la documentazione richiesta? Grazie
riferimento id:34826L'ASL sospende l’attività nel caso in cui individui una situazione di grave rischio per la salute dei lavoratori oppure anomalie nel ciclo produttivo che potrebbero causare incidenti mortali (nel caso di inadempienza alle misure previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro Dlgs 81/2008); Negli altri casi deve ricorrere sempre un grave rischio per la salute pubblica oppure la verifica di inadempienze ove la legge abbia previsto delle scadenze. Nel caso di attività di vecchia data compete all'Amministrazione comunale, eventualmente su indicazione dell'ASL, stabilire un termine congruo per adeguare la struttura alla normativa vigente tenendo conto altresì delle difficoltà di intervento. La mancanza del certificato di agibilità di un esercizio in attività dagli anni 90 non è motivazione sufficiente per agire con effetto immediato.
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