Data: 2016-06-22 05:57:44

Ispettorato nazionale del lavoro - nuovo statuto (GU n.143 del 21-6-2016)

Ispettorato nazionale del lavoro - nuovo statuto (GU n.143 del 21-6-2016)

[img width=300 height=104]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQh7O14B1101BfKaw_pu11e5RD9AebsJ2zv1xsJ2MPU3RAN-K6w[/img]

[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 109
Regolamento  recante  approvazione  dello  Statuto  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro.[/b][/color] (16G00121)
(GU n.143 del 21-6-2016)
  Vigente al: 22-6-2016 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della  legge  10  dicembre
2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma  degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei  rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione
delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di  lavoro,  che  prevede
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8, del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro;
  Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 149, che prevede l'emanazione di un decreto  del  Presidente
della  Repubblica  per  l'adozione  dello  Statuto  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro;
  Visto l'articolo 8, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, che stabilisce i principi e i  criteri  in  conformita'
dei quali lo statuto deve essere adottato;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

            Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro

  1. E' approvato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro di
cui all'allegato 1, che costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento.
  2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a  quello  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016

                            MATTARELLA

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2569
                                                          Allegato 1

            Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro

                              Art. 1.

                  Ispettorato nazionale del lavoro

    1.  L'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro  denominata
«Ispettorato  nazionale  del  lavoro»,  di  seguito  «Ispettorato»,
istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
di seguito denominato decreto istitutivo, ha  personalita'  giuridica
di diritto  pubblico  ed  e'  dotata  di  autonomia  organizzativa  e
contabile.
    2. L'Ispettorato e' sottoposto alla vigilanza  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  e  al  controllo  della  Corte  dei
conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge.
    3.  L'attivita'  dell'Ispettorato  e'  disciplinata  dal  decreto
istitutivo e dal presente statuto.
    4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico  delle
leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato
di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611  secondo  quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.
    5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo  di
ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto istitutivo.
                              Art. 2.

                        Fini istituzionali

    1. L'Ispettorato svolge le attivita'  ispettive  gia'  esercitate
dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dall'INPS  e
dall'INAIL e le funzioni  previste  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto istitutivo.
                              Art. 3.

                              Organi

    1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo,  sono  organi
dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una
sola volta:
      a) il direttore;
      b) il Consiglio di amministrazione;
      c) il collegio dei revisori.
    2. L'incarico di  direttore  dell'Ispettorato,  affidato  con  le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo,  e'
incompatibile con altri rapporti di  lavoro  subordinato  pubblico  o
privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi  altra  attivita'
professionale  privata,  anche  occasionale,  che  possa  entrare  in
conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.
    3. Il Consiglio di amministrazione e' nominato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'  composto  da
quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto  istitutivo,  in  possesso  di  provata  esperienza  e
professionalita', almeno quinquennale, nell'attivita' di vigilanza in
materia di lavoro e di legislazione sociale. Un  componente  ciascuno
e' indicato dall'INPS e dall'INAIL  in  rappresentanza  dei  predetti
Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge,
su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
funzioni di presidente. Con le medesime modalita' di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla  sostituzione  dei
singoli componenti  cessati  per  qualsiasi  causa  dall'incarico.  I
componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se
nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.
    4. Il collegio dei revisori, nominato con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del  decreto  istitutivo,  e'  composto  dal
presidente, da due membri effettivi e due  supplenti.  Il  presidente
del collegio e' nominato dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Ai
membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.
    5. Il compenso  dei  componenti  del  collegio  dei  revisori  e'
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ispettorato.
                              Art. 4.

                      Competenze del direttore

    1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne
e'  responsabile.  Il  direttore,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e  dall'articolo  8,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni
di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:
      a) presenta al Consiglio di amministrazione gli  atti  generali
che  regolano  il  funzionamento  dell'Ispettorato,  il  bilancio
preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di
ammontare superiore a 1 milione di euro;
      b)  adotta  regolamenti  interni,  approvati  dal  Ministro
vigilante, e altri atti di organizzazione di  livello  inferiore,  al
fine di adeguare l'organizzazione, nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato;
      c) stipula la convenzione di cui all'articolo 9;
      d) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per
raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e  attribuisce  le
risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
      e) determina, anche in  attuazione  della  convenzione  di  cui
all'articolo 9, le scelte strategiche dell'ispettorato;
      f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme
di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento  degli  incarichi
dirigenziali di livello generale;
      g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con  le
altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa  la  sottoscrizione  dei
protocolli di cui agli articoli 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto
istitutivo;
      h) definisce linee di condotta e programmi ispettivi  periodici
e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri  per  la
tutela del lavoro ai sensi  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,  del
decreto istitutivo.
    2. Il direttore e' responsabile dell'attivita'  e  dei  risultati
conseguiti dall'ispettorato, anche  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla convenzione  di  cui  all'articolo  9.  Trova  applicazione  la
disciplina di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.
    3.  Il  direttore  puo'  nominare  un  dirigente  di  ufficio
dirigenziale  generale  quale  suo  vicario  per  l'esercizio  delle
competenze di cui  al  presente  articolo  in  caso  di  assenza  dal
servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
                              Art. 5.

    Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione

    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo:
      a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo,
il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1
milione di euro;
      b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle  attribuzioni  ad
esso conferite;
      c)  valuta  ogni  questione  posta  all'ordine  del  giorno  su
richiesta del direttore.
    2. Il Consiglio di amministrazione si  riunisce  su  convocazione
del  suo  presidente  ogniqualvolta  egli  lo  ritenga  necessario  e
comunque almeno quattro volte all'anno. Alle sedute del Consiglio  di
amministrazione partecipa il direttore dell'ispettorato.
    3. Su specifici argomenti, il presidente ha facolta' di  invitare
ad  assistere  alle  sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  i
rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie,  nonche'  esperti,
interni ed esterni, nelle materie da trattare.
    4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il  luogo  della
seduta, l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del  giorno,  deve  essere
inviato,  tramite  raccomandata  o  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, almeno sette giorni prima  della  data  fissata  per  la
seduta ovvero, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima,  con  ogni
mezzo utile.
    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  intende  regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti  almeno  tre  membri.  In
mancanza dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione
si intende regolarmente  costituito  quando  siano  intervenuti  alla
seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi,  sono  oggetto  di
discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimita'.
    6.  Sono  considerati  presenti,  altresi',  i  componenti  che
partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici
che assicurino idonei collegamenti, tali da  consentire  la  regolare
partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del  Consiglio  di
amministrazione si considera  tenuta  nel  luogo  dove  si  trova  il
presidente.
    7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal
presidente o, in sua assenza, dal componente piu' anziano  di  nomina
e, a parita' di anzianita' nella nomina, dal piu' anziano di eta'.
    8.  Le  deliberazioni  di  competenza  del  Consiglio    di
amministrazione sono prese a maggioranza dei  presenti.  In  caso  di
parita' prevale il voto di colui che lo presiede.
    9. Delle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  redatto
apposito verbale.
                              Art. 6.

        Competenze e funzionamento del collegio dei revisori

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma  4,  del
decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
    2. I membri del collegio assistono, senza diritto di  voto,  alle
sedute del Consiglio di amministrazione.  Sono  considerati  presenti
anche i componenti che assistono a distanza  alla  riunione,  purche'
collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6.
    3. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su
richiesta dei  componenti,  ogniqualvolta  lo  ritenga  necessario  e
comunque almeno ogni trimestre e si intende  regolarmente  costituito
quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti.
    4.  I  componenti  partecipano  alle  sedute  del  collegio,  ove
possibile, a distanza, fruendo di  collegamenti  telematici,  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 6.
    5. Le sedute del collegio debbono risultare da  apposito  verbale
che viene trascritto sul libro dei verbali  del  collegio,  custodito
presso l'ispettorato.
                              Art. 7.

                              Dirigenza

    1. I dirigenti dell'Ispettorato:
      a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali
predisposti  dal  direttore  per  l'attuazione  della  convenzione,
adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  e  di
gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
      b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
      c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e  dei  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
      d) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
                              Art. 8.

Organismo indipendente di valutazione della  performance  e  Comitato
  unico di garanzia per le pari opportunita', la  valorizzazione  del
  benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

    1.  L'Ispettorato  si  avvale  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance nonche' del Comitato unico di  garanzia
per le pari opportunita', la  valorizzazione  del  benessere  di  chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali.
                              Art. 9.

              Convenzione con il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali

    1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del  decreto  istitutivo  e
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli
obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle  attivita'  ad
essa demandate  e  con  particolare  riferimento  alla  attivita'  di
contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre
anni.
    2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresi':
      a) le risorse finanziarie  disponibili  per  il  raggiungimento
degli obiettivi assegnati all'ispettorato;
      b) le strategie per il miglioramento dei servizi;
      c) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
      d) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro
e delle  politiche  sociali  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali
interni all'ispettorato, quali l'organizzazione, i processi  e  l'uso
delle risorse.
    3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica,
anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli
obiettivi.
                              Art. 10.

                  Poteri ministeriali di vigilanza

    1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto istitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del presente  statuto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di
indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo  sull'ispettorato.  Detti
poteri  comprendono,  in  particolare,  l'approvazione  del  bilancio
preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione  dei  programmi  di
attivita'  dell'ispettorato,  l'emanazione  di    direttive    con
l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di  dati
e notizie, l'effettuazione di ispezioni  per  accertare  l'osservanza
delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali  specifiche
attivita' da intraprendere.
                              Art. 11.

                          Mezzi finanziari

    1. Le entrate  dell'Ispettorato  sono  costituite  dalle  risorse
individuate ai sensi degli articoli 8  e  9,  comma  2,  del  decreto
istitutivo e da eventuali risorse aggiuntive  derivanti  da  compensi
per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.
                              Art. 12.

                      Bilancio dell'Ispettorato

    1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il  direttore  trasmette  il
bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina  entro  i
quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore,  previa
delibera del Consiglio  di  amministrazione,  trasmette  il  bilancio
preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il
31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore
indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore  si
conforma alle indicazioni del Ministro,  ritrasmettendo  il  bilancio
emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto istitutivo definisce le  modalita'  di  autorizzazione
all'esercizio del bilancio provvisorio.
    2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo
dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che  lo
esamina entro i dieci giorni successivi.
    3.  Entro  il  30  aprile,  il  direttore,  previa  delibera  del
Consiglio di amministrazione, trasmette  al  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  il  conto  consuntivo,  unitamente  alla
relazione del collegio dei revisori dei conti. Il  Ministro,  sentito
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  approva  il  conto
consuntivo o lo restituisce al  direttore  indicando  le  motivazioni
della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il
conto consuntivo attenendosi  alle  indicazioni  del  Ministro  entro
trenta giorni. La mancata approvazione  del  bilancio  consuntivo  e'
elemento di valutazione dell'operato del direttore.
    4. Il bilancio preventivo e le relative  variazioni  e  il  conto
consuntivo sono pubblicati sul  sito  istituzionale  dell'Ispettorato
entro dieci giorni dall'approvazione.
    5. I  decreti  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
istitutivo disciplinano in dettaglio le modalita'  di  redazione  del
bilancio dell'ispettorato.
                              Art. 13.

                              Personale

    1. Ferme restando le responsabilita'  vigenti  per  i  dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni,  il  personale  dell'Ispettorato
uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i
decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo  e  ai
codici  di  comportamento  di  cui  all'articolo  54,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

riferimento id:34819
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it