Data: 2016-06-22 05:47:15

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

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[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 108
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro.[/b][/color] (16G00120)
(GU n.143 del 21-6-2016)
  Vigente al: 22-6-2016 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera c), della  legge  10  dicembre
2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma  degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei  rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione
delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di  lavoro,  che  prevede
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di una Agenzia nazionale per l'occupazione;
  Visto l'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150, che prevede l'emanazione di un decreto  del  Presidente
della Repubblica per l'adozione dello statuto dell'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del lavoro;
  Visto l'articolo 8, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, che stabilisce i principi e i  criteri  in  conformita'
dei quali lo statuto deve essere adottato;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                  Statuto dell'Agenzia nazionale
                per le politiche attive del lavoro

  1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per le  politiche
attive  del  lavoro,  allegato  al  presente  regolamento,  che  ne
costituisce parte integrante.
  2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a  quello  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016

                            MATTARELLA

                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri                         

                                Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                                  politiche sociali                 

                                Padoan, Ministro dell'economia e     
                                  delle finanze                     

                              Madia, Ministro per la semplificazione
                                  e la pubblica amministrazione     

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2568
                                                            Allegato

                  STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE
                PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

                              Art. 1.

        Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

    1. L'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro,  di
seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto  istitutivo,
ha personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  ed  e'  dotata  di
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,  contabile  e
di bilancio.
    L'ANPAL e' sottoposta alla vigilanza del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
    2. L'attivita' dell'ANPAL e' disciplinata dal decreto  istitutivo
e dal presente statuto.
    3. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le  sedi  gia'  in  uso  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla
definizione di un piano logistico generale  di  riorganizzazione  del
Ministero.
    4. L'ANPAL si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura  Generale
dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  1  del  regio  decreto  30
ottobre1933, n. 1611.
                              Art. 2.

                        Fini istituzionali

    1. L'ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti  dal
decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le  politiche
del lavoro, al fine  di  promuovere  l'effettivita'  dei  diritti  al
lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli
articoli 1, 4, 35 e 37  della  Costituzione  e  il  diritto  di  ogni
individuo ad accedere a servizi  di  collocamento  gratuito,  di  cui
all'articolo 29 della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea,  mediante  interventi  e  servizi  volti  a  migliorare
l'efficienza del mercato del lavoro.
    2. L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione:
      a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare  riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai  tempi  di
servizio, alla quota di intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro stabiliti dal Ministero  del  lavoro,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
      b)  della  specificazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  che  devono  essere  erogate  su  tutto  il  territorio
nazionale cosi' come  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
                              Art. 3

                  Poteri ministeriali di vigilanza

    1. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  esercita
sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza  previsti  dall'articolo
8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto.
    2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  esprime  il
parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del  decreto
istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL:
      a) circolari e altri atti interpretativi di norme  di  legge  o
regolamento;
      b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale  di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo;
      c) atti di programmazione e riprogrammazione  in  relazione  ai
programmi europei gestiti dall'ANPAL  in  qualita'  di  autorita'  di
gestione.
                              Art. 4.

                  Organizzazione e funzionamento

    1. Con propri regolamenti, approvati dal Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, sentiti il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, l'ANPAL disciplina:
      a) l'organizzazione e il funzionamento  degli  organi  e  delle
strutture;
      b) l'amministrazione e la contabilita'.
                              Art. 5.

                              Organi

    1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo,  sono  organi
dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una  sola
volta:
      a) il presidente;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il consiglio di vigilanza;
      d) il collegio dei revisori.
    2. Il presidente e' nominato con le modalita' di cui all'articolo
6,  comma  2,  del  decreto  istitutivo.  Il  relativo  incarico  e'
incompatibile con altri rapporti di  lavoro  subordinato  pubblico  o
privato, nonche' con qualsiasi altra attivita'  di  lavoro  autonomo,
anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi  e  i
compiti dell'ANPAL.
    3. Il consiglio di amministrazione, nominato con le modalita'  di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, e' composto  dal
presidente e da due membri, di cui uno su proposta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e uno su proposta  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. Con le medesime  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 3,  del  decreto  istitutivo  si  procede  alla
sostituzione dei  singoli  componenti  cessati  per  qualsiasi  causa
dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri. Il compenso dei consiglieri di amministrazione e'  determinato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    4. Il consiglio di vigilanza, nominato con le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto da dieci
membri,  scelti  tra  esperti  di  comprovata    esperienza    e
professionalita', almeno quinquennale, nel campo  delle  politiche  e
delle istituzioni del mercato del lavoro, i  quali  non  percepiscono
alcun compenso, indennita', gettone di presenza  o  altro  emolumento
comunque  denominato,  salvo  il  diritto  al  rimborso  delle  spese
sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.  Con  le  medesime
modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto  istitutivo  si
procede  alla  sostituzione  dei  singoli  componenti  cessati  per
qualsiasi causa dall'incarico. I componenti  cessano  dalle  funzioni
allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso  dello  stesso
in sostituzione di altri.
    5. Il collegio dei revisori, nominato con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, e' composto  da  tre
membri effettivi e da due supplenti. Due membri del collegio sono  in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
cui uno con funzioni  di  presidente  e  uno  in  rappresentanza  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri  del  collegio  si
applica l'articolo 2399 del codice civile. Il compenso dei componenti
del collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sugli  ordinari  stanziamenti
di bilancio dell'ANPAL senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
                              Art. 6.

                    Attribuzioni del presidente

    1. Il presidente e' il legale  rappresentante  dell'ANPAL  e,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del  decreto  istitutivo,  svolge  le
seguenti funzioni:
      a) presiede il consiglio di amministrazione, di cui  convoca  e
presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno;
      b) puo' assistere alle sedute del consiglio di vigilanza;
      c)  in  caso  di  necessita'  e  urgenza,  sotto  la  sua
responsabilita',  puo'  adottare  provvedimenti  di  competenza  del
consiglio di amministrazione da sottoporre a  ratifica  dello  stesso
nella prima seduta utile.  Detti  provvedimenti  sono  immediatamente
esecutivi;
      d) sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma  17,
all'articolo 9  comma  2,  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  e),
all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma  7,  e  all'articolo
27, comma 3, del decreto istitutivo.
    2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del  presidente,  le
relative  funzioni  sono  svolte  dal  componente  del  consiglio  di
amministrazione con maggiore anzianita' complessiva  nella  funzione,
o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.
                              Art. 7.

            Attribuzioni del consiglio di amministrazione

    1. Il consiglio di amministrazione  esercita  ogni  funzione  non
compresa nella sfera di competenza  degli  altri  organi  dell'ANPAL,
conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e all'articolo 7,  comma  3,  del  decreto  istitutivo  e  in
particolare:
      a) approva i piani annuali dell'azione in materia di  politiche
attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto
istitutivo;
      b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
      c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili;
      d) adotta i regolamenti di contabilita'  e  di  organizzazione,
sulla base della proposta del direttore generale;
      e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee  d'indirizzo
dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del  decreto
istitutivo e del presente statuto e negli  altri  casi  previsti  dai
regolamenti di contabilita' e di amministrazione;
      f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma  13,
del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni  dell'articolo
2 del medesimo decreto, determina gli  obiettivi  annuali  di  Italia
Lavoro e le modalita' di verifica del raggiungimento  dei  risultati.
Con le medesime modalita' puo' emanare specifici atti di indirizzo  e
direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.;
      g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine
del giorno.
    2. Il consiglio di amministrazione si riunisce,  su  convocazione
del suo presidente, almeno quattro volte all'anno.
    3. Su specifici argomenti, e  dandone  previa  informazione  agli
altri membri del consiglio, il presidente  ha  facolta'  di  invitare
alle sedute del consiglio  di  amministrazione  i  rappresentanti  di
altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni,
nelle materie da trattare.
    L'avviso di convocazione, contenente  la  data,  il  luogo  della
seduta, l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del  giorno,  deve  essere
inviato,  tramite  raccomandata  o  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, almeno sette giorni prima  della  data  fissata  per  la
seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni  mezzo
idoneo.
    4.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  intende  regolarmente
costituito  quando  alla  seduta  sono  presenti  almeno  due  suoi
componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti
preventivamente  all'ordine  del  giorno  solo  se  individuati
all'unanimita' dei componenti del consiglio.
    5.  Sono  considerati  presenti,  altresi',  i  componenti  che
partecipano  a  distanza  alla  riunione,  attraverso  strumenti  di
telecomunicazione  che  assicurino  idonei  collegamenti,  tali  da
consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai  lavori.
In  tal  caso,  la  riunione  del  consiglio  di  amministrazione  si
considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.
    6.  Le  deliberazioni  di  competenza  del  consiglio    di
amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso
di parita' prevale il voto del presidente, fatta eccezione per i casi
previsti dal comma 1, lettere b) e d).
    7. Delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e'  redatto
apposito verbale.
                              Art. 8.

              Attribuzioni del consiglio di vigilanza

    1. Il consiglio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 7, comma  4,
del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:
      a) formula  proposte  sulle  linee  di  indirizzo  generale  al
consiglio di amministrazione;
      b)  propone  gli  obiettivi  strategici  al  consiglio  di
amministrazione;
      c) vigila sul perseguimento degli indirizzi e  degli  obiettivi
strategici adottati dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 9.

      Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori

    1.  Il  collegio  dei  revisori  vigila  sull'osservanza  delle
disposizioni di legge, regolamentari e  statutarie  e  provvede  agli
altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso  il
monitoraggio della spesa pubblica. In particolare:
      a) accerta la regolare  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili;
      b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
      c) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
      d) redige le relazioni di propria competenza;
      e) svolge il controllo di regolarita' secondo  le  disposizioni
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.
123.
    2. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su
richiesta dei  componenti,  ogniqualvolta  lo  ritenga  necessario  e
comunque almeno ogni trimestre e si intende  regolarmente  costituito
quando alla seduta sono presenti tutti e tre i membri.
    3. I membri del collegio assistono alle sedute del  consiglio  di
amministrazione. Sono considerati presenti  anche  i  componenti  che
assistono  a  distanza  alla  riunione,  purche'  collegati  con  le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
    4. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, alle sedute  del
collegio dei revisori si considerano presenti anche i componenti  che
partecipano a  distanza  alla  riunione,  purche'  collegati  con  le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
    5. Le sedute del collegio debbono risultare da  apposito  verbale
che viene trascritto sul libro dei verbali  del  collegio,  custodito
presso l'ANPAL.
                              Art. 10.

                Attribuzioni del direttore generale

    1. Il direttore generale, scelto secondo  le  modalita'  previste
all'articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo esercita le  seguenti
attribuzioni:
      a) predispone il bilancio  preventivo  e  consuntivo,  coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e  dei  servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
      b) propone al consiglio di  amministrazione  i  regolamenti  di
contabilita' e di organizzazione;
      c)  da'  attuazione  alle  delibere  del  consiglio    di
amministrazione;
      d) puo' assistere alle sedute del consiglio di  amministrazione
su invito dello stesso;
      e) formula proposte in materia  di  ristrutturazione  operativa
dell'ANPAL e consistenza degli organici, senza nuovi e maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
      f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme
di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui  all'articolo
4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli  incarichi
ai dirigenti e ne effettua la valutazione;
      g) esercita ogni altro potere attribuitogli  dal  presidente  e
dal consiglio di amministrazione, e tutti  gli  atti  gestionali  non
espressamente assegnati dalle disposizioni  di  legge,  dal  presente
statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti;
    2. In caso di assenza dal servizio o di  impedimento  temporaneo,
le  attribuzioni  del  direttore  sono  esercitate  da  un  dirigente
dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato  dallo  stesso  direttore,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 11.

                              Dirigenza

    1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo  e  come
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, i dirigenti dell'ANPAL:
      a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali
predisposti dal direttore adottando i relativi atti  e  provvedimenti
amministrativi e di gestione ed  esercitando,  laddove  previsto  dal
regolamento di contabilita', i relativi poteri di spesa;
      b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
      c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e  dei  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi;
      d) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
      e) svolgono tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  delegati  dal
direttore generale;
      f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai  propri
uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal
regolamento di organizzazione.
                              Art. 12.

Organismo indipendente di valutazione della  performance  e  Comitato
  unico di garanzia per le pari opportunita', la  valorizzazione  del
  benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

    1. L'ANPAL si avvale dell'Organismo indipendente  di  valutazione
della performance nonche' del Comitato unico di garanzia per le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali.
                              Art. 13.

      Principi generali di organizzazione e di funzionamento

    1. L'ANPAL e' articolata in uffici dirigenziali  di  livello  non
generale in un numero non superiore a 7 unita', nonche' in  strutture
non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, secondo
quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
    2.  Con  il  medesimo  regolamento  di  organizzazione,  sono
disciplinati il numero degli uffici e l'individuazione  dei  compiti,
favorendo il decentramento delle responsabilita' operative.
                              Art. 14.

                        Bilancio dell'ANPAL

    1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il  direttore  trasmette  il
bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro  i
quindici giorni successivi. Entro il  31  ottobre,  il  consiglio  di
amministrazione delibera il bilancio preventivo che  viene  trasmesso
dal presidente al Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Entro il 31 dicembre,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze,  approva
il bilancio preventivo o  lo  restituisce  indicando  le  motivazioni
della mancata approvazione. Il regolamento di contabilita'  definisce
le  modalita'  di  autorizzazione  all'esercizio  del  bilancio
provvisorio.
    2. Entro il 15 aprile il direttore, trasmette il conto consuntivo
dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che  lo
esamina entro i dieci giorni successivi.
    3. Entro il 30 aprile, il consiglio di  amministrazione  delibera
il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente  al  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni
della mancata approvazione.
    4. Il bilancio preventivo e le relative  variazioni  e  il  conto
consuntivo sono pubblicati sul sito  istituzionale  dell'ANPAL  entro
dieci giorni dall'approvazione.
                              Art. 15.

                    Mezzi finanziari dell'ANPAL

    1. Le entrate dell'ANPAL sono costituite:
      a) dalle risorse di cui all'articolo 5 del decreto istitutivo;
      b) dalle risorse derivanti dal blocco delle  assunzioni  presso
ISFOL, in relazione alle cessazioni di personale avvenute negli  anni
2015 e 2016, e quelle relative alle economie per  le  cessazioni  del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del  decreto
istitutivo,  accertate  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;
      c) dalle risorse derivanti dal trasferimento dal Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo
4, comma 9, del decreto istitutivo;
      d) dalle risorse  derivanti  dalla  riduzione  degli  oneri  di
funzionamento dell'ISFOL,  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto istitutivo;
      e) dalle eventuali ulteriori risorse che  pervengano  all'ANPAL
espressamente assegnate dalla legge o  derivanti  da  altri  proventi
patrimoniali o di gestione.
                              Art. 16.

                      Modifiche allo statuto

    1. Le  modifiche  allo  Statuto  dell'ANPAL  sono  approvate  con
decreto del Presidente della Repubblica ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione.

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