Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
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[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 108
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro.[/b][/color] (16G00120)
(GU n.143 del 21-6-2016)
Vigente al: 22-6-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre
2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di una Agenzia nazionale per l'occupazione;
Visto l'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica per l'adozione dello statuto dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro;
Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformita'
dei quali lo statuto deve essere adottato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Statuto dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro
1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro, allegato al presente regolamento, che ne
costituisce parte integrante.
2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2568
Allegato
STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Art. 1.
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di
seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto istitutivo,
ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e
di bilancio.
L'ANPAL e' sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. L'attivita' dell'ANPAL e' disciplinata dal decreto istitutivo
e dal presente statuto.
3. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi gia' in uso al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla
definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del
Ministero.
4. L'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30
ottobre1933, n. 1611.
Art. 2.
Fini istituzionali
1. L'ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal
decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le politiche
del lavoro, al fine di promuovere l'effettivita' dei diritti al
lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli
articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni
individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui
all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare
l'efficienza del mercato del lavoro.
2. L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione:
a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di
servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) della specificazione dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio
nazionale cosi' come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3
Poteri ministeriali di vigilanza
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza previsti dall'articolo
8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprime il
parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o
regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai
programmi europei gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di
gestione.
Art. 4.
Organizzazione e funzionamento
1. Con propri regolamenti, approvati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, l'ANPAL disciplina:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle
strutture;
b) l'amministrazione e la contabilita'.
Art. 5.
Organi
1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, sono organi
dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola
volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente e' nominato con le modalita' di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto istitutivo. Il relativo incarico e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o
privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo,
anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i
compiti dell'ANPAL.
3. Il consiglio di amministrazione, nominato con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, e' composto dal
presidente e da due membri, di cui uno su proposta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e uno su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Con le medesime modalita' di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla
sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa
dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri. Il compenso dei consiglieri di amministrazione e' determinato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, nominato con le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto da dieci
membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e
professionalita', almeno quinquennale, nel campo delle politiche e
delle istituzioni del mercato del lavoro, i quali non percepiscono
alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento
comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese
sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Con le medesime
modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo si
procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per
qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni
allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso
in sostituzione di altri.
5. Il collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, e' composto da tre
membri effettivi e da due supplenti. Due membri del collegio sono in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
cui uno con funzioni di presidente e uno in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si
applica l'articolo 2399 del codice civile. Il compenso dei componenti
del collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti
di bilancio dell'ANPAL senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 6.
Attribuzioni del presidente
1. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ANPAL e, ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, svolge le
seguenti funzioni:
a) presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e
presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno;
b) puo' assistere alle sedute del consiglio di vigilanza;
c) in caso di necessita' e urgenza, sotto la sua
responsabilita', puo' adottare provvedimenti di competenza del
consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso
nella prima seduta utile. Detti provvedimenti sono immediatamente
esecutivi;
d) sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17,
all'articolo 9 comma 2, all'articolo 11, comma 1, lettera e),
all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo
27, comma 3, del decreto istitutivo.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le
relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio di
amministrazione con maggiore anzianita' complessiva nella funzione,
o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.
Art. 7.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non
compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL,
conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo e in
particolare:
a) approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche
attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto
istitutivo;
b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili;
d) adotta i regolamenti di contabilita' e di organizzazione,
sulla base della proposta del direttore generale;
e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo
dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto
istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai
regolamenti di contabilita' e di amministrazione;
f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13,
del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni dell'articolo
2 del medesimo decreto, determina gli obiettivi annuali di Italia
Lavoro e le modalita' di verifica del raggiungimento dei risultati.
Con le medesime modalita' puo' emanare specifici atti di indirizzo e
direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.;
g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine
del giorno.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione
del suo presidente, almeno quattro volte all'anno.
3. Su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli
altri membri del consiglio, il presidente ha facolta' di invitare
alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di
altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni,
nelle materie da trattare.
L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della
seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere
inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la
seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni mezzo
idoneo.
4. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi
componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti
preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati
all'unanimita' dei componenti del consiglio.
5. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che
partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti di
telecomunicazione che assicurino idonei collegamenti, tali da
consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori.
In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si
considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.
6. Le deliberazioni di competenza del consiglio di
amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso
di parita' prevale il voto del presidente, fatta eccezione per i casi
previsti dal comma 1, lettere b) e d).
7. Delle sedute del consiglio di amministrazione e' redatto
apposito verbale.
Art. 8.
Attribuzioni del consiglio di vigilanza
1. Il consiglio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:
a) formula proposte sulle linee di indirizzo generale al
consiglio di amministrazione;
b) propone gli obiettivi strategici al consiglio di
amministrazione;
c) vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi
strategici adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 9.
Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli
altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il
monitoraggio della spesa pubblica. In particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
d) redige le relazioni di propria competenza;
e) svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123.
2. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su
richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e
comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito
quando alla seduta sono presenti tutti e tre i membri.
3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di
amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che
assistono a distanza alla riunione, purche' collegati con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
4. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, alle sedute del
collegio dei revisori si considerano presenti anche i componenti che
partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale
che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito
presso l'ANPAL.
Art. 10.
Attribuzioni del direttore generale
1. Il direttore generale, scelto secondo le modalita' previste
all'articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo esercita le seguenti
attribuzioni:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
b) propone al consiglio di amministrazione i regolamenti di
contabilita' e di organizzazione;
c) da' attuazione alle delibere del consiglio di
amministrazione;
d) puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione
su invito dello stesso;
e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa
dell'ANPAL e consistenza degli organici, senza nuovi e maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme
di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo
4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli incarichi
ai dirigenti e ne effettua la valutazione;
g) esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e
dal consiglio di amministrazione, e tutti gli atti gestionali non
espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente
statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti;
2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo,
le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente
dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11.
Dirigenza
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo e come
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i dirigenti dell'ANPAL:
a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali
predisposti dal direttore adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal
regolamento di contabilita', i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici
che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal
direttore generale;
f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal
regolamento di organizzazione.
Art. 12.
Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. L'ANPAL si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance nonche' del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 13.
Principi generali di organizzazione e di funzionamento
1. L'ANPAL e' articolata in uffici dirigenziali di livello non
generale in un numero non superiore a 7 unita', nonche' in strutture
non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, secondo
quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
2. Con il medesimo regolamento di organizzazione, sono
disciplinati il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti,
favorendo il decentramento delle responsabilita' operative.
Art. 14.
Bilancio dell'ANPAL
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il
bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro i
quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il consiglio di
amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso
dal presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Entro il 31 dicembre, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva
il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni
della mancata approvazione. Il regolamento di contabilita' definisce
le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio
provvisorio.
2. Entro il 15 aprile il direttore, trasmette il conto consuntivo
dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo
esamina entro i dieci giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il consiglio di amministrazione delibera
il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni
della mancata approvazione.
4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto
consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANPAL entro
dieci giorni dall'approvazione.
Art. 15.
Mezzi finanziari dell'ANPAL
1. Le entrate dell'ANPAL sono costituite:
a) dalle risorse di cui all'articolo 5 del decreto istitutivo;
b) dalle risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso
ISFOL, in relazione alle cessazioni di personale avvenute negli anni
2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
istitutivo, accertate annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) dalle risorse derivanti dal trasferimento dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo
4, comma 9, del decreto istitutivo;
d) dalle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di
funzionamento dell'ISFOL, di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto istitutivo;
e) dalle eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL
espressamente assegnate dalla legge o derivanti da altri proventi
patrimoniali o di gestione.
Art. 16.
Modifiche allo statuto
1. Le modifiche allo Statuto dell'ANPAL sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione.