Buongiorno, il mio Comune ha istituito la scadenza dell'autodenuncia IUC entro 30 giorni dall'apertura o variazione. Il comma 684 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 prevede la presentazione dell'autodenuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il Comune può decidere di cambiare la scadenza quando la legge ha già stabilito il termine di presentazione? Mi sto scontrando su questa cosa.
Grazie mille per la risposta.
Buongiorno, il mio Comune ha istituito la scadenza dell'autodenuncia IUC entro 30 giorni dall'apertura o variazione. Il comma 684 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 prevede la presentazione dell'autodenuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il Comune può decidere di cambiare la scadenza quando la legge ha già stabilito il termine di presentazione? Mi sto scontrando su questa cosa.
Grazie mille per la risposta.
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NON mi risultano possibilità di deroga alla disciplina contenuta nella L. 147, anche perchè mancherebe poi il regime sanzionatorio per l'inosservanza della disciplina comunale (ammessa e non concessa l'applicabilità del 7bis del TUEL).
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[b]L. 27/12/2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).[/b]
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Comma 684
In vigore dal 1 gennaio 2014
684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
L'ufficio tributi alla mia affermazione che si può presentare l'autodenuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo all'apertura o variazione ha risposto così:
"Legge 147/2013 art. 1 comma 702: "resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 446/97" leggasi "potestà regolamentare dei Comuni" in altre parole, la parte patrimoniale della IUC (IMU) viene adeguata alla scadenza del 30 giugno per la dichiarazione, come d'altronde era già per l'ici. La parte riferita ai servizi TASI e TARI è stata regolamentata dal Comune. La prima ha seguito le scadenze dell'IMU visto che anche il calcolo è molto simile all'IMU, per la seconda si è scelto di fissare il termine entro 30 giorni dalla variazione o inizio attività. Questo perchè dal 2013 non si paga più la spazzatura relativa all'anno precedente, ma si paga l'anno in corso, per cui per esigenze d'ufficio e per evitare di far pagare il contribuente con l'accertamento, si chiede al cittadino di comunicare subito qualsiasi variazione".
Io sto insistendo che è sbagliato. Per me è assurdo che il Comune può cambiare le direttive di una legge.
Chiaritemi per favore ciò che ha scritto l'ufficio tributi. Grazie ancora.
L'ufficio tributi alla mia affermazione che si può presentare l'autodenuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo all'apertura o variazione ha risposto così:
"Legge 147/2013 art. 1 comma 702: "resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 446/97" leggasi "potestà regolamentare dei Comuni" in altre parole, la parte patrimoniale della IUC (IMU) viene adeguata alla scadenza del 30 giugno per la dichiarazione, come d'altronde era già per l'ici. La parte riferita ai servizi TASI e TARI è stata regolamentata dal Comune. La prima ha seguito le scadenze dell'IMU visto che anche il calcolo è molto simile all'IMU, per la seconda si è scelto di fissare il termine entro 30 giorni dalla variazione o inizio attività. Questo perchè dal 2013 non si paga più la spazzatura relativa all'anno precedente, ma si paga l'anno in corso, per cui per esigenze d'ufficio e per evitare di far pagare il contribuente con l'accertamento, si chiede al cittadino di comunicare subito qualsiasi variazione".
Io sto insistendo che è sbagliato. Per me è assurdo che il Comune può cambiare le direttive di una legge.
Chiaritemi per favore ciò che ha scritto l'ufficio tributi. Grazie ancora.
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La formulazione legislativa NON CONSENTE di dare una soluzione interpretativa univoca .... il regolamento approvato ha un suo fondamento ma potrebbe essere ritenuto illegittimo (ed a nostro avviso la scadenza indicata dal legislatore non è derogabile).
Quindi tutti gli operatori comunali LO DEVONO APPLICARE (anche se lo ritengono illegittimo) fino a quando eventualmente un giudice non dovesse annullarlo o disapplicarlo.
Al momento non abbiamo precedenti.
Si va bene per l'autocertificazione ma il Comune fa pagare l'anno in corso. Se l'autocertificazione viene fatta il 30 aprile 2016 entro 30 giorni dall'apertura il Comune fa pagare la tassa 2016 anticipatamente cioè subito dopo l'autocertificazione. Non mi sembra legale.
Grazie mille per la risposta.
Cioè fanno pagare anticipatamente la tassa sui rifiuti mentre l'IMU e la TASI entro giugno dell'anno successivo come dice la legge.
riferimento id:34790Buongiorno...ho bisogno di una vostra risposta per favore. È giusto ciò che ho detto prima? Cioè che bisogna pagare la TARI dell'anno in corso? Grazie mille.
riferimento id:34790
Buongiorno...ho bisogno di una vostra risposta per favore. È giusto ciò che ho detto prima? Cioè che bisogna pagare la TARI dell'anno in corso? Grazie mille.
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Purtroppo non possiamo darti "risposte certe" nel senso che non esiste giurisprudenza. Confermiamo che la soluzione adottata, pur inserita in una norma regolamentare, appare illegittima nella misura in cui so dovesse ritenere la disposizione statale quale norma di coordinamento della finanza locale volta a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale del regime impositivo citato.
A mio avviso è così ... ma al momento non ho riscontri di annullamenti di regolamenti che stabiliscono un termine diverso.
Grazie mille e complimenti davvero per il sito.
Secondo me è proprio illegittimo pagare la TARI dell'anno in corso e non dell'anno precedente.
Salutissimi.