DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) (GU n. 28 del 3-2-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2012
[color=red]Art. 2 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
[/color]
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato
5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
[color=red]sono assimilate alle acque reflue domestiche[/color]:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano
le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1
dell'Allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono
attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui
scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici,
cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita'
elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate
nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7,
lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [color=red]in assenza
di disciplina regionale si applicano [/color]i criteri di assimilazione di
cui al comma 1.
[color=red]Art. 3 - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali [/color]
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo
dell'autorizzazione il titolare dello scarico,[color=red] almeno sei mesi prima
della scadenza[/color], qualora [color=red]non si siano verificate modificazioni[/color]
rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta
all'autorita' competente [color=red] un'istanza corredata di dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo 47[/color] del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono
rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese
come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate,
in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se,
non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita'
di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative
quantita';
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le
relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui
al comma 1[color=red] non si applica per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose[/color] di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
[color=red]Art. 4 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico [/color]
1.[color=red] Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione [/color]di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
le [color=red]attivita' a bassa rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta
eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar,
mense, attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di
spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che
utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali[/color]. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre
adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. [color=red]Resta
ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'[/color] di cui all'articolo 8, comma 5, della legge
26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di
emissione di rumore di cui al comma 2.
2. [color=red]Per le attivita' diverse [/color]da quelle indicate nel comma 1 le cui
emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di
riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3
e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, [color=red]puo' essere resa mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'[/color] ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di
rumore[color=red] superiori ai limiti[/color] stabiliti dal documento di classificazione
acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo
non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997, [color=red]e' fatto obbligo di presentare la
documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica[/color].
*********************
[color=blue]L. 26-10-1995 n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
8. Disposizioni in materia di impatto acustico.
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (9).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
(9) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione.[/color]
[color=red]Art. 5 - Sportello unico per le attivita' produttive [/color]
1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la
documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in
materia ambientale[color=red] esclusivamente per via telematica allo Sportello
unico per le attivita' produttive competente per territorio[/color], ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per
la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza
Unificata, e' adottato un modello semplificato e unificato per la
richiesta di autorizzazione.
Circolare Ministero Ambiente - DPR 227/2011
Fonte: http://www.marilisabombi.it/home/default.asp?sezione=news&sezione_news=
Su segnalazione di Renato La Rosa di Trieste vedi anche: http://www.marilisabombi.it/doc/allegati_news/news120312_adempimenti%20impatto%20acustico_schema.pdf
Salve, gradirei alcuni chiarimenti in merito al presente Decreto di semplificazione.
1. Nell'ipotesi di attività rientrante nella tabella 2 dell'Allegato A, quindi con acque reflue assimilate a quelle domestiche, e che quindi non necessitano di preventiva autorizzazione allo scarico, ai fini della SCIA di inizio attività, cosa deve essere prodotto al SUAP?
2. In caso invece di acque reflue industriali che necessitano di autorizzazione, chi si intende come "Titolare dello scarico"? Il proprietario dell'immobile o il gestore dell'attività e quindi dello scarico? E quindi a chi deve essere intestata l'autorizzazione allo scarico?
Grazie!
1. Nell'ipotesi di attività rientrante nella tabella 2 dell'Allegato A, quindi con acque reflue assimilate a quelle domestiche, e che quindi non necessitano di preventiva autorizzazione allo scarico, ai fini della SCIA di inizio attività, cosa deve essere prodotto al SUAP?[color=red]DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE. Alcune ATO hanno creato nel tempo della modulistica:
http://sito.rup.cr.it/a.ato.cremona/uda/images/stories/Pdf/aua/Comunicazione-richiesta%20assimilazione.pdf
in mancanza della quale è comunque sufficiente l'indicazione dei criteri per la valutazione dell'assimilazione stessa.
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2. In caso invece di acque reflue industriali che necessitano di autorizzazione, chi si intende come "Titolare dello scarico"? Il proprietario dell'immobile o il gestore dell'attività e quindi dello scarico? E quindi a chi deve essere intestata l'autorizzazione allo scarico?[color=red]Il titolare è colui che GENERA lo scarico.
Di fatto è spesso colui che gestisce l'attività nell'immobile (che può essere il proprietario, ma più spesso sarà l'affittuario, il comodatario ecc....).
TUTTAVIA niente vieta che sia lo stesso proprietario a chiedere l'autorizzazione (spesso lo fa quando vi sono affitti di breve durata e si preferisce intestare l'autorizzazione al proprietario stesso).
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