Il sindaco ha adottato l'ordinanza di"limitazioni emissione acustiche e sonore, divieto di sosta sui moli e sulle banchine".
La sanzione prevista è ai sensi dell'art 1161 comma 3 codice di navigazione. La mia domanda è: l'agente di polizia locale per l'accertamento e contestazione del divieto di sosta sui moli e sulle banchine non dovrebbe applicare il codice della strada e non il codice di navigazione?
Il sindaco ha adottato l'ordinanza di"limitazioni emissione acustiche e sonore, divieto di sosta sui moli e sulle banchine".
La sanzione prevista è ai sensi dell'art 1161 comma 3 codice di navigazione. La mia domanda è: l'agente di polizia locale per l'accertamento e contestazione del divieto di sosta sui moli e sulle banchine non dovrebbe applicare il codice della strada e non il codice di navigazione?
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L'art. 1161 sanziona una specifica fattispecie specifica, che è l'occupazione abusiva dell'area, a prescindere dall'applicabilità delle norme del codice della strada.
SE vi è anche violazione delle norme del codice della strada (divieto di accesso, divieto di transito, divieto di sosta, va applicata anahce la relativa normativa.
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[color=red][b]"Codice della navigazione" (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)[/b][/color]
[color=red][b]art. 1161. Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.[/b][/color]
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (1), sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (2).
Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 (3).
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(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) Comma così modificato prima, a decorrere dal 21 ottobre 2005, dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.) e poi dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.».
Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.».
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, primo comma, L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha trasformato alcuni reati minori in illeciti amministrativi.
Il testo precedente così disponeva: «Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata. - E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;
2. Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716».
Quindi l'agente di polizia municipale che accerta la sosta di un veicolo non autorizzato al transito, sul molo applica:
- L'art 1161 comma 2 del codice di navigazione che prevede la sanzione di 206,00 euro
- l'art 7 comma 1 e 14 del cds?
Però nel primo caso si accerta con verbale di illecito amministrativo, nel secondo caso con verbale di violazione alle norme del cds.....
Come bisogna procedere, con due diversi bollettari?
Quindi l'agente di polizia municipale che accerta la sosta di un veicolo non autorizzato al transito, sul molo applica:
- L'art 1161 comma 2 del codice di navigazione che prevede la sanzione di 206,00 euro
- l'art 7 comma 1 e 14 del cds?
Però nel primo caso si accerta con verbale di illecito amministrativo, nel secondo caso con verbale di violazione alle norme del cds.....
Come bisogna procedere, con due diversi bollettari?
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Certo, sono due bollettari e procedure NETTAMENTE DISTINTE