Carta d'identità elettronica: stabiliti i costi a carico del richiedente
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Euro 13,76, oltre IVA , i diritti fissi e di segreteria. L'importo verrà riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico - consolari.
[b]Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2016 è stato pubblicato il decreto 25 maggio 2016 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE che stabilisce il corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identita' elettronica.[/b]
In particolare, l'importo da corrispondere a titolo di rimborso delle spese e' stato determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.
L'importo totale e' riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico - consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica.
Peraltro, la riscossione puo' avvenire con modalità' informatiche all'atto della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2016
[color=red][b]Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta
d'identita' elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.[/b][/color] (16A04656)
(GU n.139 del 16-6-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", ed
il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";
Vista la legge 6 febbraio 1985, n.15, recante "Disciplina delle
spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri";
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia
di finanza derivata e di contabilita' pubblica" e in particolare
l'articolo 10, comma 12-ter, che prevede l'applicazione di un diritto
fisso oltre a diritti di segreteria per il rilascio o rinnovo della
carta d'identita';
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante
"Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2002, n. 244, concernente la
trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
agosto 2003, recante "Istruzioni per la disciplina dei servizi di
vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli
stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle
pubblicazioni ufficiali, nonche' delle ordinazioni, consegne,
distribuzione e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A." e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 5, comma
2, «Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche» che, in
combinato disposto con l'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, prevede che le pubbliche amministrazioni
devono avvalersi, per accettare pagamenti ad esse spettanti a
qualsiasi titolo dovuti anche con l'uso delle tecnologie della
informazione e della comunicazione, dei servizi erogati dalla
piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per
l'Italia digitale, attraverso il Sistema pubblico di connettivita',
per l'interconnessione e interoperabilita' tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;
Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio
2006 "la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita,
all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del
documento, dalla carta di identita' elettronica, classificata carta
valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
Visto l'art. 7-vicies quater del medesimo decreto-legge n. 7/2005,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro:
- pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e
spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
- prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei
documenti elettronici sono determinati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni della
pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2007 n. 113, recante "Modalita' di
riassegnazione delle somme derivanti dal rilascio della carta di
identita' elettronica";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione del 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2008 n. 107, recante
"Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei
richiedenti per il rilascio della carta di identita' elettronica";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante
"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed
in particolare l'art. 64, relativo ai diritti consolari;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2013
n. 305, recante "Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art.
2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e
successive modificazioni e integrazioni";
Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di
sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali";
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 dicembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015 n. 302, recante
"Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita'
elettronica";
Visto il verbale n. 6 del 17 dicembre 2015 della Commissione per la
determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 5 febbraio 2001, concernente, tra l'altro,
l'approvazione, da parte della predetta Commissione, del prezzo della
carta di identita' elettronica nella misura unitaria di euro 13,76,
IVA esclusa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma 6, del
citato decreto-legge n. 7/2005, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Decreta:
Art. 1
1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la
carta d'identita' elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui
all'art. 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, e' determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e
di segreteria, ove previsti.
2. L'importo totale di cui al comma 1, e' riscosso dai comuni o
dagli uffici diplomatico - consolari all'atto della presentazione
della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica.
3. L'importo totale di cui al comma 1, comprensivo di tutti i
diritti spettanti, puo' essere riscosso con modalita' informatiche
all'atto della richiesta di emissione della carta d'identita'
elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
Art. 2
1. Il Ministero dell'interno effettua il controllo ed il
monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando
la corrispondenza tra le carte d'identita' emesse e i relativi
versamenti.
2. I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d'identita'
elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente
alla cassa dei comuni:
a) sono riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e
l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale:
«Comune di .................... corrispettivo per il rilascio di n.
.............. carte d'identita' elettroniche», dandone comunicazione
al Ministero dell'interno;
b) i predetti importi sono riassegnati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la
remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto; con
il medesimo decreto, sulla base del numero di carte d'identita',
comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali e' stato
effettuato il versamento da parte dei comuni, si provvede alla
riassegnazione delle somme spettanti al Ministero medesimo nella
misura e per le finalita' previste dal secondo periodo del comma 2
dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni.
3. I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune
che ha emesso la carta d'identita' elettronica e, pertanto, rimangono
nell'ambito della tesoreria del comune stesso.
4. I corrispettivi, comprensivi di IVA, unitamente ai diritti fissi
e di segreteria, per il rilascio delle carte d'identita'
elettroniche, che sono stati riscossi dai comuni con modalita'
informatiche, sono resi disponibili, entro i termini previsti dalla
normativa vigente, dalla piattaforma per i pagamenti elettronici di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, contestualmente:
a) all'entrata del bilancio dello Stato, per la parte relativa ai
corrispettivi, comprensivi di IVA, con imputazione al capo X -
capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' e per le
finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente
decreto; la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, prevista dal comma 2 dell'art. 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, e successive modificazioni, avviene - come precisato
all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto - sulla base
del numero di carte d'identita', comunicato dal Ministero
dell'interno, per le quali e' stato effettuato il versamento da parte
dei comuni;
b) ai comuni che hanno rilasciato le carte d'identita'
elettroniche, per la parte relativa ai diritti fissi e di segreteria,
sui conti correnti indicati dagli stessi all'atto dell'adesione alla
piattaforma per i pagamenti elettronici.
5. I corrispettivi comprensivi di IVA e i diritti fissi, derivanti
dal rilascio delle carte d'identita' elettroniche, riscossi dagli
Uffici diplomatico - consolari direttamente o secondo le modalita' di
cui all'art.1, comma 3 del presente decreto, affluiscono sui Conti
correnti valuta tesoro, per essere versati all'entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al Capo X - capitolo 3746 per il
corrispettivo comprensivo di IVA e al Capo XII - capitolo 2121,
articolo 03, per i diritti fissi, secondo procedure e nei termini da
stabilirsi, congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con successive istruzioni operative, che forniranno
anche indicazioni circa le modalita' di espletamento di eventuali
ulteriori adempimenti richiesti ai predetti Uffici.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2016
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1588
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/giugno/1466338207180.html