Data: 2016-06-20 05:28:43

Performance - le competenze trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica

Performance - le competenze trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica

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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105
[/b]
Regolamento di  disciplina  delle  funzioni  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  delle
pubbliche amministrazioni. (16G00115)
(GU n.140 del 17-6-2016)
  Vigente al: 2-7-2016 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
«Disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili»;
  Visto l'articolo 19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in particolare, i commi 10 e 11;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida  generali  per
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per  la  costruzione
di un sistema di indicatori ai fini della misurazione  dei  risultati
attesi dai programmi di  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 2015;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
17 dicembre 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento  riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  esclusione
di quelle di cui all'articolo 13, comma  6,  lettere  m)  e  p),  del
predetto decreto legislativo.
  2. Restano ferme le funzioni di coordinamento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di  valutazione  e  controllo  strategico  nei  confronti  delle
amministrazioni dello Stato.
  3. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  legislativo  attuativo
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n.
124, le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma  4,  del  presente  decreto,  nonche'
dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato  decreto  legislativo
n. 150 del 2009.
  4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto  legislativo  n.
150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome  compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione.
                              Art. 2


Promozione  e  coordinamento  delle  attivita'  di  misurazione  e
                    valutazione della performance

  1. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  (di  seguito  «Dipartimento»)  promuove  e
coordina le attivita' di valutazione e misurazione della  performance
delle  amministrazioni  pubbliche  in  conformita'  con  i  seguenti
criteri:
  a) ridurre gli oneri informativi  a  carico  delle  amministrazioni
pubbliche;
  b)  promuovere  la  progressiva  integrazione  del  ciclo  della
performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria;
  c) supportare l'uso di indicatori nei  processi  di  misurazione  e
valutazione;
  d) garantire l'accessibilita' e la comparabilita'  dei  sistemi  di
misurazione;
  e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su  un
orizzonte  temporale  pluriennale  e  promuovere  il  progressivo
avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti
nei medesimi settori;
  f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in
ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della  natura
delle attivita' delle diverse amministrazioni  ed  introdurre  regimi
semplificati;
  g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il  sistema
dei controlli interni,  incluso  il  controllo  di  gestione,  e  gli
indirizzi espressi dall'Autorita' nazionale anticorruzione in materia
di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.
                              Art. 3


                Le funzioni svolte dal Dipartimento

  1.  Il  Dipartimento  assicura  le  funzioni  di  promozione  e
coordinamento delle attivita'  di  valutazione  e  misurazione  della
performance delle amministrazioni pubbliche, di cui  all'articolo  2,
attraverso:
  a) il raccordo con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  al  fine  di
assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema  di
ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione  dei
documenti di programmazione e rendicontazione economico  finanziaria,
anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione
del piano degli indicatori e dei  risultati  attesi  e  per  il  loro
monitoraggio, di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91;
  b) l'individuazione  delle  caratteristiche  e  dei  contenuti  dei
documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  150  del
2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati;
  c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi  da
parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi  dei
documenti di cui alla lettera b);
  d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attivita' di
misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  anche
mediante il progressivo sviluppo di linee  guida  che  tengano  conto
delle specificita' settoriali;
  e) la promozione di interventi  di  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa  volti  ad  accrescere  l'efficacia  dei  sistemi  di
misurazione  e  valutazione  delle  performance,  nonche'  la  loro
integrazione con i sistemi di gestione del rischio;
  f)  il  sostegno  alla  sperimentazione  di  buone  pratiche,
incoraggiando il confronto tra  amministrazioni,  anche  assumendo  a
riferimento esperienze nazionali ed internazionali  e  garantendo  la
diffusione dei risultati emersi;
  g) l'accessibilita' alla piattaforma tecnologica  che  contiene  in
formato digitale i  documenti  e  i  dati  relativi  al  ciclo  della
performance  anche  nell'ottica  di  una  maggiore  trasparenza  e
partecipazione;
  h) la predisposizione di una relazione periodica  sul  ciclo  della
performance delle amministrazioni centrali;
  i) la valorizzazione,  nell'ambito  della  Rete  nazionale  per  la
valutazione delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  7,
delle  esperienze  di  valutazione  esterna  delle  amministrazioni
pubbliche e dei relativi impatti;
  j)  l'acquisizione,  a  fini  informativi  e  ricognitivi,  delle
esperienze in materia di misurazione e valutazione della  performance
realizzate dalle regioni e  dagli  enti  locali,  coinvolgendoli  nel
confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche.
  2. Le attivita' di cui alle lettere c) e  h)  sono  svolte  tenendo
conto degli indirizzi  adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  o  dall'Autorita'  politica  delegata  all'esercizio  delle
funzioni di coordinamento  in  materia  di  valutazione  e  controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato.
  3. Con riferimento agli organismi indipendenti di  valutazione,  di
cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  il
Dipartimento:
  a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione;
  b) tiene e  aggiorna  un  Elenco  nazionale  dei  componenti  degli
organismi  indipendenti  di  valutazione  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 6;
  c) verifica l'operato degli organismi indipendenti  di  valutazione
anche promuovendo la valutazione fra pari;
  d) promuove la razionalizzazione degli  organismi  indipendenti  di
valutazione al  fine  di  contenerne  il  numero  ed  accrescerne  la
funzionalita', attraverso indirizzi di comparto volti ad  assicurare:
specializzazione per contesti di attivita',  non  duplicazione  delle
funzioni, concentrazione a  livello  territoriale,  integrazione  tra
amministrazioni  in  ragione  delle  dipendenza  organizzativa  e
finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate;
  e) elabora criteri e parametri  di  riferimento  per  definire  gli
importi  massimi  dei  compensi  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di valutazione, che  tengano  conto  della  complessita'
organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e, comunque,  entro  i  limiti  delle  risorse
complessive  destinate  ai  compensi  dei  predetti  componenti
dall'insieme delle amministrazioni;
  f) promuove e supporta iniziative di collaborazione  tra  organismi
indipendenti di valutazione;
  g) indirizza e promuove, anche  in  collaborazione  con  la  Scuola
nazionale di amministrazione  (SNA),  attivita'  di  aggiornamento  e
formazione dei componenti gli organismi indipendenti di  valutazione,
nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
  4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalita' di raccordo tra
l'esercizio  delle  proprie  funzioni  in  tema  di  misurazione  e
valutazione della performance delle pubbliche  amministrazioni  e  le
attivita' delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione  delle  province  d'Italia
(UPI) e il Dipartimento della  funzione  pubblica,  sono  definiti  i
protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita'  di
cui al presente articolo per quanto  di  competenza  delle  Autonomie
territoriali.
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12,  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009  in  riferimento  al
sistema  di  valutazione  delle  attivita'  amministrative  delle
universita' e degli enti di ricerca di cui  al  Capo  I  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei criteri di cui all'articolo  2
in quanto applicabili.
                              Art. 4


              Commissione tecnica per la performance

  1. E' istituita presso il Dipartimento la Commissione  tecnica  per
la performance, di seguito denominata Commissione tecnica.
  2. La Commissione tecnica e' organo consultivo del Dipartimento per
l'indirizzo  tecnico-metodologico  necessario  allo  sviluppo  delle
attivita'  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  nelle
amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo
2.
  3. La  Commissione  tecnica  e'  costituita  da  cinque  componenti
nominati con  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione  scelti  tra  professori  o    docenti
universitari,  dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti
provenienti  dal  settore  delle  imprese,  dotati  di  requisiti  di
competenza, esperienza e integrita'. I componenti  durano  in  carica
per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta.
  4. Non possono far parte della Commissione  tecnica  componenti  in
carica di Organismi  indipendenti  di  valutazione,  di  collegi  dei
revisori dei conti o di altri organismi  di  controllo  interni  alle
amministrazioni. Non possono, altresi', far parte  della  Commissione
tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni  di  controllo
esterno alle  amministrazioni,  inclusi  i  magistrati  contabili.  I
componenti non  possono  essere  scelti  tra  persone  che  rivestono
incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in
organizzazioni sindacali o che abbiano  rivestito  tali  incarichi  e
cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I  componenti,  in  ogni
caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni della Commissione tecnica.
  5.  La  Commissione  tecnica  opera  assicurando  stabilmente  il
coinvolgimento  dei  soggetti  rilevanti  nei  diversi  territori  e
comparti della pubblica amministrazione.
  6.  Ai  componenti  della  Commissione  non  spettano  compensi,
indennita' o gettoni di presenza.  Le  eventuali  spese  di  viaggio,
vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del
pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.
                              Art. 5


                      Dotazione di personale

  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento
e a  supporto  delle  attivita'  della  Commissione  tecnica  di  cui
all'articolo  4,  il  Dipartimento  si  avvale  del  contingente  di
personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del  decreto-legge  n.
90 del 2014, in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma
restando la dotazione organica della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Il contingente e' composto da  un  massimo  di  venticinque
unita' di personale, delle quali cinque  con  qualifica  dirigenziale
non generale e  venti  unita'  con  qualifica  non  dirigenziale.  Al
personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri  e,  in
misura non superiore a due unita', da altre amministrazioni pubbliche
sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo  19,  comma  10,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il  personale  non
dirigenziale e' proveniente dai ministeri e, in misura non  superiore
a sette, da altre amministrazioni pubbliche.
  2. Al personale di cui al comma  1  e'  attribuito  il  trattamento
economico accessorio previsto  per  il  corrispondente  personale  di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Il Dipartimento puo' avvalersi anche di  personale  assunto  con
contratto  a  tempo  determinato  e  di  esperti  nei  limiti  delle
disponibilita' finanziarie  previste  per  i  progetti  assegnati  al
Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo  19,  comma
9, del decreto-legge n. 90  del  2014,  nonche'  di  altri  eventuali
progetti.
  4.  All'attuazione  dei  commi  1  e  2  e  alle  altre  spese  di
funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per  l'anno  2016  e  a  euro
1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede  mediante
utilizzo, per un  ammontare  corrispondente,  delle  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
                              Art. 6


        Valutazione indipendente e revisione della disciplina
            degli Organismi indipendenti di valutazione

  1. La valutazione indipendente della performance e'  assicurata  in
ogni  amministrazione  pubblica  dall'organismo  indipendente  di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del
2009.
  2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e  le
attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.  150  del
2009  con  l'obiettivo  di  supportare  l'amministrazione  sul  piano
metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione,
monitoraggio,  valutazione  e  rendicontazione  della  performance
organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione
realizzi nell'ambito  del  ciclo  della  performance  un'integrazione
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione
strategico-gestionale. Ai fini della  valutazione  della  performance
organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione  dei
risultati derivanti dalle  attivita'  di  valutazione  esterna  delle
amministrazioni e dei relativi impatti.
  3. L'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituito  da  un
organo monocratico ovvero collegiale  composto  da  3  componenti.  I
componenti dell'organismo indipendente di valutazione  sono  nominati
da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata,  tra
i  soggetti  iscritti  all'Elenco  nazionale  dei  componenti  degli
organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.
  4.  Possono  chiedere  di  essere  iscritti  all'Elenco  nazionale
soggetti,  dotati  dei  requisiti  di  competenza,  esperienza  ed
integrita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  da  emanarsi  entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento,
con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi  all'appartenenza
a piu' organismi indipendenti di valutazione.
  5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi
indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 4.  I  componenti  degli  organismi  gia'
nominati  rimangono  in  carica  fino  alla  naturale  scadenza  dei
rispettivi mandati.
                              Art. 7


                  Rete nazionale per la valutazione
                  delle amministrazioni pubbliche

  1. Il Dipartimento promuove la costituzione di una  Rete  nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito  «Rete
Nazionale») al fine  di  valorizzare  le  esperienze  di  valutazione
esterna delle pubbliche amministrazioni e dei  relativi  impatti  che
vengono  condotte  in  specifici  ambiti  e  settori,  favorire  la
condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione
comuni.
  2. Con l'obiettivo di favorire  la  comunicazione  tra  i  soggetti
coinvolti nella Rete nazionale e garantire la massima  trasparenza  e
conoscibilita' delle loro  attivita',  il  Dipartimento  sviluppa  le
funzionalita' del  Portale  della  performance,  gia'  Portale  della
Trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19,  comma  9,
del decreto-legge n. 90 del 2014.
                              Art. 8


                            Abrogazioni

  1. Al decreto legislativo n. 150 del 2009 sono abrogati:
  a) l'articolo 7, comma 3;
  b) l'articolo 10, commi 2, 3 e 4;
  c) l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b),  c),  d),  f),
g), h), i), l), n), o);
  d) l'articolo 14, commi 3, 5 e 7.
  2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi  regionali
e dei regolamenti  adottati  dagli  enti  locali  in  attuazione  dei
principi recati dalle norme di cui al comma 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 9 maggio 2016

                            MATTARELLA


                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Madia,    Ministro    per      la
                                  semplificazione  e  la  pubblica
                                  amministrazione


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1576

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