Salve,
l'ampliamento di una media struttura settore alimentare e non alimentare è sempre del 20%?
Grazie
Salve,
l'ampliamento di una media struttura settore alimentare e non alimentare è sempre del 20%?
Grazie
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Le MSV non sono soggette (di regola) a programmazione commerciale e quindi anche l'ampliamento può essere effettuato senza limitazioni particolari ne rispetto degli indici e requjisiti stabiliti a livello comunale o, in assenza, nel rispetto del limite massimo della MSV.
Tu alludi alla NORMA TRANSITORIA che, in assenza di programmazione, consentiva un adeguamento del 20% a certe condizioni:
[color=red][b]Legge Regionale - numero 33 del 18/11/1999
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Art. 52
(Indici per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita)
1. Le medie e le grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali, possono essere autorizzati soltanto nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, e degli indici di cui al presente articolo.
2. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 11, le autorizzazioni per l’apertura e l’ampliamento delle medie strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), possono essere rilasciate dal comune fino ad un limite massimo di incremento del 10 per cento della superficie complessiva censita come esistente per tale tipologia di esercizi dal comune medesimo. Nei comuni privi di medie strutture di vendita o nei quali la superficie complessiva di tali strutture non raggiunga i limiti previsti all’articolo 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998, è comunque consentita l’attivazione di medie superfici fino a complessivi mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a complessivi mq. 2.500 in quelli con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
3. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 11, ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita previste ai sensi degli articoli 28 e 29, in ogni ambito territoriale, come definito nella presente legge, è determinato un indice di servizio che esprime la quantità di metri quadri di superficie di vendita diviso per il numero di abitanti residenti nell’ambito stesso. [color=red][b]E’ consentito un incremento massimo del 20 per cento di tale indice di servizio calcolato per ogni ambito. Pertanto, la superficie ancora utilizzabile per ciascun ambito è uguale alla differenza della superficie massima autorizzabile e la superficie delle grandi strutture di vendita in attività, risultante da formale comunicazione da parte dei comuni compresi entro lo stesso ambito.[/b][/color]
http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/D55CA5FCA46DB33E80256B790052CD31