Salve,
è pervenuta a questo Suap, la notifica di cui all'oggetto, trasmessa dal titolare di uno stabilimento di detersivi.
Tale notifica deve pervenire al Suap?
Se si, come deve procedere e a chi la deve trasmettere?
Grazie
Salve,
è pervenuta a questo Suap, la notifica di cui all'oggetto, trasmessa dal titolare di uno stabilimento di detersivi.
Tale notifica deve pervenire al Suap?
Se si, come deve procedere e a chi la deve trasmettere?
Grazie
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Ciao,
si tratta di una procedura inerente una impresa e NON ESCLUSA dal campo di applicazione del dpr 160/2010.
Quindi è corretto l'invio al SUAP che dovrà procedere a trasmetterla a:
- Regione (obbligatorio)
inoltre suggeriamo:
- ASL
- ARPA
- VVF
- Edilizia/Ambiente del Comune
E' una notifica a cui non segue rilascio di atto finale
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(15G00121) [/b][/color]
(GU n.161 del 14-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 38)
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/sg
Art. 13
Notifica
1. Il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere, con le
modalita' di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da
essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta
secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio
della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che
comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere
dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione
secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente, contiene le
seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo
dello stabilimento;
b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome e la funzione della persona responsabile dello
stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze
pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che
possono essere presenti;
e) la quantita' e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle
sostanze pericolose in questione;
f) l'attivita', in corso o prevista, dello stabilimento;
g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i
fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne
le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli
stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che
potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante e di effetti domino.
3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente
al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso la notifica, ai sensi
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui
al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i
requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai
medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni
informative del modulo di cui all'allegato 5;
5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, e'
trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato
elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico
messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5,
comma 3. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e
strumenti di invio telematico, il gestore e' tenuto a trasmettere la
notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta
elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni
contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite il suddetto
inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni
incaricati dei controlli negli stabilimenti.
6. Il gestore degli stabilimenti puo' allegare alla notifica di cui
al comma 1 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla
normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari,
come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e le sezioni
informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi:
a) una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle
sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente
rilevante, quali un aumento o decremento significativo della
quantita' oppure una modifica significativa della natura o dello
stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa
dei processi che le impiegano;
b) modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe
costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi
dell'articolo 18;
c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;
d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4.
8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha
realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio
ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo
stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo
conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle
attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui
al comma 1.
9. Le attivita' per la verifica delle informazioni contenute nella
notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e in
conformita' alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con
oneri a carico dei gestori.