avendo letto la risoluzione del Mise da voi riportata
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mi chiedo: qualche Comune ha già individuato la durata della fase transitoria nel corso della quale, alle procedure ad evidenza pubblica relative alle concessioni di posteggio nei mercati che sono state oggetto di proroga e che, scadute le proroghe devono essere oggetto di riassegnazione, si applica il criterio dell’anzianità di esercizio dell’impresa nel posteggio al quale si riferisce la selezione?
Prima di tutto va detto che il MiSE ci mette del suo al fine di confondere le idee. Nella circolare che citi e in altre analoghe il MiSE sembra accennare a due fasi transitorie ma in realtà non si comprende bene a cosa si riferisca.
Diciamo che esiste un periodo transitorio che termina con delle scadenze ex lege: dal 2017 (2 scaglioni) al 2020. Questo periodo transitorio non lo decide il comune ma è stato deciso dall'Intesa del 05/07/2012.
Alla scadenza (legale) delle concessioni, in sede di prima applicazione (solo quella volta) il comune può applicare il bonus del +40% per premiare gli operatori già concessionari sui posteggi rimessi a bando, bonus che si sommerà al punteggio dato dall'anzianità di iscrizione al reg. Imprese. Il comune dovrà anche decidere il periodo delle relative concessioni messe a bando da 9 a 12 anni.
Molti comuni hanno già provveduto ad adottare un nuovo regolamento del commercio su AAPP indicando lì la durata delle concessioni comunali (9/12 anni) in riferimento ai vari mercati, fiere o posteggi isolati, ad esempio: mercato A - 12 anni; mercato B - 10 anni; fiera A - 9 anni, ecc.