Data: 2016-06-17 05:30:23

Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrut

Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato  delle infrastrutture

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[b]
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 maggio 2016
Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato  delle infrastrutture. (16A04456)
(GU n.139 del 16-6-2016)[/b]



                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15  settembre  2003  e
successive modificazioni;
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del  31  luglio  1997  e  successive
modificazioni;
  Visto    il    decreto    legislativo    n.    82/2005    «Codice
dell'amministrazione digitale» ed, in particolare, l'art. 59  che  ha
istituito, presso l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  il  Repertorio
nazionale dei dati territoriali (RNDT) le cui finalita'  sono  quelle
di  «agevolare  la  pubblicita'  dei  dati  di  interesse  generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,
regionale e locale»;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 11 novembre 2014,  n.  164,  ed  in  particolare  l'art.  6-ter
concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione  degli  edifici
con impianti di comunicazione elettronica;
  Vista  la  direttiva  2014/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre  i  costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita',  che  indica  come  per  gli  operatori  delle  reti  di
comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare
molto  piu'  efficiente  riutilizzare  le  infrastrutture  fisiche
esistenti, come quelle di altre  imprese  di  pubblici  servizi,  per
installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle
zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione  elettronica
adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire  una
nuova infrastruttura fisica;
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n.  114,  legge
di delegazione europea 2014 che delega il Governo ad adottare secondo
le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui  agli  articoli
31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi
per  l'attuazione,  tra  l'altro,  della  direttiva  2014/61/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
  Visto il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33  recante
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita« ed in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede:  «1.  Al
fine  di  facilitare  l'installazione  di  reti  di  comunicazione
elettronica ad  alta  velocita',  anche  attraverso  l'uso  condiviso
dell'infrastruttura  fisica  esistente  ed  il  dispiegamento  piu'
efficiente delle infrastrutture fisiche  nuove,  si  procede  ad  una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti  e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente
nel territorio nazionale.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
entro il 30 aprile 2016,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni e l'Agenzia per  l'Italia  digitale  (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione  del  contenuto  del
Sistema informativo  nazionale  federato  delle  infrastrutture,  «di
seguito SINFI», le modalita' di prima costituzione, di  raccolta,  di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche'  le  regole  per  il
successivo aggiornamento,  lo  scambio  e  la  pubblicita'  dei  dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri  operatori  di  rete  e  da  ogni  proprietario  o  gestore  di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti  di  comunicazione
elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili  in  formato
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3,  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, elaborabili  elettronicamente  e  georeferenziati,
senza  compromettere  il  carattere  riservato  dei  dati  sensibili.
All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e
la  pianificazione  degli  interventi,  entro  i  centoventi  giorni
successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo
nazionale federato delle infrastrutture da parte  dei  gestori  delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati,  nonche'  da  parte
degli enti pubblici che ne sono detentori tutte  le  banche  di  dati
contenenti informazioni sulle reti di  comunicazione  elettronica  ad
alta  velocita'  e  sulle  infrastrutture  fisiche  funzionali  ad
ospitarle, a carattere nazionale e locale,  o  comunque  i  dati  ivi
contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole  tecniche
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»;
  Visto altresi' l'art. 10 del citato decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, che prevede: «Per le violazioni degli  obblighi  di  cui
all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle
informazioni  richieste  ivi  previsto  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria prevista  dall'art.  98,  comma  9,  secondo  periodo  del
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  Codice  delle
comunicazioni elettroniche,in misura da € 5.000 a € 50.000»;
  Visto altresi' l'art. 14, comma 2, del citato  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33 che abroga l'art. 6-bis del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164;
  Visto  il  documento  sulla  «Strategia  italiana  per  la  banda
ultralarga«, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015  ed
in particolare la previsione del Ministero dello sviluppo  economico,
quale gestore del catasto del sotto e sopra suolo, e dell'avvalimento
della societa' in house Infratel Italia S.p.a. per  il  coordinamento
di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  C  al  documento  «Strategia
italiana per  la  banda  ultralarga»,  contenente  «Linee  Guida  sul
sistema informativo nazionale federato del sopra e  del  sottosuolo»,
che individua gli obiettivi, gli attori pubblici e privati coinvolti,
i requisiti  funzionali,  declinando  i  servizi  a  valore  aggiunto
rivolti alla pubblica amministrazione, agli operatori ed ai cittadini
che saranno erogati dal catasto, incluso ogni  altro  servizio  utile
alla digitalizzazione, e l'architettura di riferimento;
  Considerata la direttiva 2007/2/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo  2007  che  istituisce  un'Infrastruttura  per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea;
  Considerata, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 1, del  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, la necessita'  di  stabilire  le
regole  tecniche  per  la  definizione  del  contenuto  del  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture le  modalita'  di
prima costituzione, di raccolta, di inserimento  e  di  consultazione
dei dati, nonche' le  regole  per  il  successivo  aggiornamento,  lo
scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e  da  ogni
proprietario  o  gestore  di  infrastrutture  fisiche  funzionali  ad
ospitare reti di comunicazione elettronica  regole  tecniche  per  la
definizione  del  Sistema  informativo  nazionale  federato  delle
infrastrutture e le modalita' per la costituzione, l'inserimento,  la
consultazione,  nonche'  per  l'aggiornamento,  lo  scambio  e  la
pubblicita'  dei  dati  territoriali  detenuti  dalle    singole
amministrazioni competenti, nonche' dagli altri soggetti titolari  di
infrastrutture di banda larga ed ultralarga;
  Considerata  la  necessita'  di  uniformare  le  modalita'  di
acquisizione  dei  dati  necessari  al  popolamento  del  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture;
  Considerata la  necessita'  di  facilitare  un'individuazione  piu'
tempestiva  ed  efficace  delle  risorse  di  posa  disponibili  sul
territorio, a vantaggio sia degli operatori interessati ad  investire
nelle nuove reti sia dei soggetti pubblici interessati a sostenere lo
sviluppo delle nuove reti, con l'obiettivo di  ridurre,  altresi',  i
tempi per il rilascio dei  permessi  per  la  messa  in  opera  delle
infrastrutture civili, evitando la duplicazione di infrastrutture  e,
quindi, l'impatto ambientale ed  i  costi  complessivi  del  sistema,
anche  nella  prospettiva  del  principio  dell'only  once  formulato
nell'ambito della Comunicazione della Commissione, Strategia  per  il
mercato unico digitale per  l'Europa,  COM(2015),  92  final,  del  6
maggio 2015, secondo cui i dati debbono essere forniti una sola volta
alla pubblica amministrazione;
  Visto il decreto 10  novembre  2011  del  Ministro  della  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  concernente
«Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database  geotopografici»,  quale  riferimento  per  l'individuazione
degli elementi  del  soprasuolo  del  Sistema  informativo  nazionale
federato delle infrastrutture.
  Visto il documento approvato in data 19 giugno  2015  nel  contesto
delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  ai  fini
della determinazione delle «Regole tecniche per la definizione  delle
specifiche di contenuto per i data base delle reti di  sottoservizi»,
quale riferimento per l'individuazione degli elementi del  sottosuolo
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»;
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui  all'art.  19
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure  urgenti  per
la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

                              Decreta:

                              Art. 1


                      Finalita' e definizioni

  1. Al fine di incentivare gli investimenti  infrastrutturali  sulla
rete a banda ultralarga, in accordo  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga,  il
presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4,  comma  1,
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di cui in  premessa,
stabilisce le regole tecniche per la definizione  del  contenuto  del
Sistema  informativo  nazionale  federato  delle  infrastrutture  (di
seguito, SINFI), le modalita' di prima costituzione, di raccolta,  di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche'  le  regole  per  il
successivo aggiornamento,  lo  scambio  e  la  pubblicita'  dei  dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri  operatori  di  rete  e  da  ogni  proprietario  o  gestore  di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti  di  comunicazione
elettronica.
  2. Ai fini del presente decreto intende per:
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
    b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attivita'  di  gestione
del SINFI;
    c) «rete pubblica di comunicazioni»: una  rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti;
    d) «infrastruttura  fisica»:  tutti  gli  elementi  di  una  rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che  diventino
essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature,
piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline,  edifici
o accessi a edifici, installazioni di antenne,  tralicci  e  pali.  I
cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per
la  fornitura  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  ai  sensi
dell'art. 2, punto 1, della direttiva  98/83/CE  del  Consiglio,  non
costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
    e) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata  a  fornire
reti pubbliche di comunicazione;
    f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un  ente
pubblico  o  organismo  di  diritto  pubblico    che    fornisce
un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
      1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
        1.1) gas;
        1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica;
        1.3) riscaldamento;
        1.4)  acqua,  comprese  le  fognature  e  gli  impianti  di
trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
      2) servizi di trasporto, compresi  ferrovie,  strade,  porti  e
aeroporti;
    g)  «detentori  delle  informazioni»:  tutte  le  amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o  private  che,  a  qualsiasi
titolo,  detengano  informazioni  riguardanti  reti  pubbliche  di
comunicazioni e infrastrutture fisiche;
    h)  «titolari  delle  informazioni»:  tutte  le  amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o  private,  proprietarie  dei
dati riguardanti reti pubbliche  di  comunicazioni  e  infrastrutture
fisiche;
    i) «edificio  UBB  ready»:  edificio  infrastrutturato  e  quindi
predisposto ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133.
                              Art. 2


                                SINFI

  1.  Nel  SINFI  sono  contenute  e  rese  accessibili  tutte  le
informazioni relative alle infrastrutture come definite dall'art.  1,
comma 2, lettere c) e d) presenti sul territorio nazionale, che a far
data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono  trasmesse  ed
archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori  o  dai  titolari
delle informazioni.
  2. Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e  detentrici  delle
informazioni e gli operatori  di  rete  e  gestori  di  infrastruture
fisiche,  relativamente  alle  reti  pubbliche  di  comunicazioni  e
infrastrutture fisiche  di  propria  competenza  contribuiscono  alla
costituzione  ed  aggiornamento  del  SINFI  secondo  i  criteri,  le
modalita'  e  le  tempistiche  indicate  dal  presente  decreto  e
dall'allegato A che ne costituisce parte integrante.
                              Art. 3


                  Obblighi e modalita' operative

  1. Fatte salve le modalita' di alimentazione delle  diverse  banche
dati, contenenti informazioni relative  alle  infrastrutture  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), tutti  i  dati  riguardanti  le
suddette infrastrutture, specificati nell'allegato A,  devono  essere
resi disponibili in formato dati, di tipo aperto  ed  interoperabile,
ai sensi dell'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82,  elaborabili  elettronicamente  e  georeferenziati,  senza
compromettere  il  carattere  riservato  dei  dati  sensibili,  ed
archiviati secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche  indicate
dal presente decreto e dall'allegato A.
  2. Tutti gli operatori di  rete  ed  i  gestori  di  infrastrutture
fisiche detentori delle informazioni e le  amministrazioni  pubbliche
titolari  e  detentrici  delle  informazioni  sono  responsabili
dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento
dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI  e  sono  tenuti  a
fornire  al  Gestore  le  necessarie  disposizioni  relativamente
all'accessibilita' degli stessi  che  devono  risultare  normalizzati
secondo  il  modello  dati  soprasuolo  e  modello  dati  sottosuolo
richiamati nell'allegato A.
  3. Le modalita' di coordinamento per l'invio dei  dati,  a  livello
nazionale e locale, sono specificate nell'allegato A.
  4.  Con  provvedimento  ministeriale  potranno  essere  adottate
ulteriori    modalita'    tecniche    ed    operative    funzionali
all'aggiornamento del sistema.
                              Art. 4


                      Modalita' organizzative

  1.  Il  Ministero,  quale  soggetto  gestore  del  SINFI,  puo'
sottoscrivere  Accordi  di  programma  con  le  amministrazioni  che
contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento dello stesso  SINFI
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  2. Il Ministero si avvale della societa' in house - Infratel Italia
S.p.a. - per le attivita' tecnico-operative ed il coordinamento,  per
le medesime  attivita',  di  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati
destinatari dell'obbligo di cui all'art. 3, secondo i  termini  e  le
condizioni  da  precisare  ulteriormente  in  uno  specifico  atto
convenzionale da stipularsi tra il Ministero e la  societa'  Infratel
Italia S.p.a. senza nuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
Stato.
  3.  Con  decreto  ministeriale  da  adottarsi  entro  45  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto e' costituito  presso  il
Ministero un Comitato di coordinamento  e  monitoraggio  composto  da
rappresentanti dei Ministeri, delle autorita'  competenti,  di  AGID,
delle regioni e dei comuni,  quest'ultimi  designati  rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'ANCI.
  4. Il Comitato di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri  per
il bilancio dello Stato, svolge  compiti  di  indirizzo  tecnico,  di
raccordo operativo tra le  amministrazioni  che  ne  fanno  parte  ed
assicura il monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema. Alle
riunioni del Comitato possono essere invitati anche i  rappresentanti
degli operatori di rete e dei gestori  di  infrastruture  fisiche  di
volta in volta interessati ai lavori.
                              Art. 5


                        Disposizioni finali

  1. A far  data  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione  del
presente decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi  di
cui  all'art.  3.  Per  le  pubbliche  amministrazioni  titolari  e
detentrici  delle  informazioni  tali  obblighi  decorrono  dal
centottantesimo giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.
  2. Entro  i  medesimi  termini  di  cui  al  comma  1  deve  essere
comunicata dai  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  l'eventuale
indisponibilita' di dati da inserire nel SINFI.
  3. Hanno accesso  al  SINFI,  secondo  apposita  profilazione,  gli
operatori  di  rete,  i  gestori  di  infrastruture  fisiche  e  le
amministrazioni pubbliche titolari o  detentrici  che  contribuiscono
alla  costituzione  ed  all'alimentazione  del  sistema  e  rendono
accessibili le informazioni in loro possesso secondo  i  criteri,  le
modalita' e le tempistiche indicate nel presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 11 maggio 2016

                                                Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1646
                                                          Allegato A

                                  1


                              Premesse

    I dati catalogati nel SINFI comprendono elementi del soprasuolo e
elementi del sottosuolo i cui contenuti si riferiscono a:
    reti di telecomunicazione;
    reti elettriche;
    reti di approvvigionamento idrico;
    rete di smaltimento delle acque;
    reti del gas;
    reti per il teleriscaldamento;
    oleodotti;
    reti per la pubblica illuminazione;
    siti radio di operatori TLC o di emittenti radio-televisive;
    infrastrutture ad uso promiscuo.
    Sono, inoltre, inseriti nel sistema i dati relativi agli  edifici
equipaggiati  con  un'infrastruttura  fisica    passiva    interna
multiservizio (cd edifici UBB Ready ovvero  edifici  infrastrutturati
ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 133 del 2014) nonche'  gli
edifici scolastici  di  cui  all'accordo  del  27  Ottobre  2015  tra
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca.

                                  2


                  Modello dati e base cartografica

    La definizione del modello dati  e  della  base  cartografica  di
riferimento per la realizzazione del SINFI deriva da quanto  previsto
dall'art.  59  del  Codice  dell'amministrazione  digitale  (CAD),
relativamente ai dati territoriali.
    Il modello dati del SINFI comprende elementi del soprasuolo e del
sottosuolo  modellati  secondo  le  regole  tecniche  descritte
sinteticamente nei paragrafi successivi, le regole  complete  cui  il
SINFI  e'  soggetto  sono  pubblicate  sul  portale  del  Repertorio
Nazionale dei dati territoriali.
    Per la definizione del modello  dati  per  il  soprasuolo  si  fa
riferimento alle «regole tecniche per la definizione delle specifiche
di contenuto  dei  database  Geotopografici»,  adottate  con  decreto
ministeriale del 10 novembre 2011. Per  la  definizione  del  modello
dati per il sottosuolo si fa riferimento alla «regole tecniche per la
definizione delle specifiche di contenuto delle reti di sottoservizi»
in corso di adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
    Nel contesto del modello dati cosi' definito viene individuato un
livello di obbligatorieta'  proprio  del  «SINFI»,  che  deve  essere
necessariamente implementato  per  garantire  l'omogeneita'  su  base
nazionale, oltre ad un insieme di elementi informativi opzionali  che
rappresentano la «specifica estesa».
    Seguendo la logica delle regole tecniche, anche il  modello  dati
del SINFI, rappresenta una specifica di tipo concettuale:  definisce,
cioe', l'organizzazione, i contenuti, le  primitive  geometriche,  le
codifiche,  ecc..,  senza  entrare  nel  merito  delle  modalita'
implementative  (formato  dati,  ambienti  di  sviluppo,  ecc..)  di
produzione e gestione dei dati stessi.
    Il modello dati del  SINFI  e'  stato  prodotto  utilizzando  gli
strumenti propri  della  GeoUML  methodology  (sviluppati  in  ambito
CISIS, in collaborazione con il Politecnico di Milano  e  disponibili
in modalita'  open-source).  In  particolare,  la  componente  GeoUML
Catalogue puo' rappresentare un valido supporto in fase di gestione e
implementazione delle regole tecniche.
    Con  riferimento  alla  precisione  geometrica  dei  dati  che
popoleranno il SINFI, vista l'eterogeneita' dei  soggetti  coinvolti,
si prevede l'implementazione di un sistema in grado di  gestire  dati
geografici multiscala. Con riferimento agli elementi del  soprasuolo,
i livelli di approfondimento previsti saranno i seguenti:
    scala 1/2k - in ambito urbano
    scala 5/10k in ambito extraurbano
    Per quanto riguarda la componente  geodetica,  in  conformita'  a
quanto previsto dal DM 10 novembre 2011, il SINFI adotta il  «sistema
di riferimento geodetico nazionale»  costituito  dalla  realizzazione
ETRF2000 all'epoca 2008.0 -  del  Sistema  di  riferimento  geodetico
europeo ETRS89,  ottenuta  nell'anno  2009  dall'Istituto  Geografico
Militare,  mediante  l'individuazione  delle  stazioni  permanenti,
l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica  Nazionale.
Il  Sistema  di  riferimento  geodetico  nazionale  consente  la
documentazione, la fruibilita' e lo scambio di dati territoriali  fra
le amministrazioni centrali, regionali e locali.
    Ai fini della individuazione dei dati cartografici  di  interesse
del  SINFI  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  attraverso  il
Comitato di Coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 4, comma  3,
effettua un'indagine conoscitiva delle tipologie di  dati  esistenti,
utilizzando fonti di dati e servizi territoriali  disponibili  presso
le amministrazioni e gli Operatori di  rete  (ad  es.  dati  di  tipo
raster disponibili come servizi WMS, ecc.).

                                2.1


                      Modello dati soprasuolo

    Il  modello  dati  per  il  soprasuolo  del  Sistema  Informativo
Nazionale  Federato  delle  Infrastrutture  (SINFI)  e'  definito
utilizzando una serie di elementi informativi individuati ed estratti
nel  contesto  delle  «regole  tecniche  per  la  definizione  delle
specifiche di contenuto dei database geotopografici» di cui al DM  10
novembre 2011. Il contenuto  informativo  del  SINFI  riguardante  il
soprasuolo rappresenta un  sottoinsieme  di  quello  definito  per  i
Database geotopografici  di  cui  al  citato  DM  10  novembre  2011.
Nell'ambito di questo sottoinsieme, e' stato  declinato  un  apposito
livello di obbligatorieta' «SINFI», cioe'  il  contenuto  informativo
minimo che deve necessariamente essere popolato  per  l'alimentazione
dello stesso.
    In sintesi, il modello soprasuolo SINFI e' composto dai  seguenti
contenuti (in grassetto sono indicati i contenuti obbligatori):
Strato: 00 informazioni geodetiche e fotogrammetriche
    Tema: informazioni cartografiche e metainformazione
      Classe: ambito omogeneo per la metainformazione
Strato: 01 viabilita', mobilita' e trasporti
    Tema: strade
      Classe: area di circolazione veicolare
      Classe: area di circolazione pedonale
      Classe: area di circolazione ciclabile
      Classe: area stradale
      Classe: elemento stradale
      Classe: giunzione stradale
      Classe: rete stradale liv.1
    Tema: ferrovie
      Classe: sede di trasporto su ferro
      Classe: elemento ferroviario
      Classe: giunzione ferroviaria
      Classe: elemento di metropolitana
      Classe: giunzione di metropolitana
      Classe: rete ferroviaria
Strato: 02 immobili ed antropizzazioni
    Tema: edificato
      Classe: edificio
      Classe: edificio minore
    Tema: manufatti
      Classe: manufatto industriale
      Classe: sostegno a traliccio
      Classe: palo
Strato: 03 gestione viabilita' e indirizzi
    Tema: toponimi e numeri civici
      Classe: toponimo stradale
      Classe: numero civico
      Classe: accesso esterno/passo carrabile
      Classe: accesso interno
    Tema: amministrazione viabilita'
      Classe: estesa amministrativa
Strato: 05 orografia
    Tema: modelli digitali del terreno (tin, dem/dtm)
      Classe: tin
      Classe: Dem/dtm
Strato: 09 ambiti amministrativi
    Tema: ambiti amministrativi enti locali
      Classe: Comune
      Classe: Provincia
      Classe: Regione
      Classe: Stato
      Classe: Comunita' montana
Strato: 10 aree di pertinenza
    Tema: pertinenze
      Classe: unita' insediativa
    Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:
      Sistema Informativo Nazionale  Federato  delle  Infrastrutture:
catalogo dei dati territoriali  di  riferimento  per  il  soprasuolo,
pubblicato sul portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
(www.rndt.gov.it );
      regole  tecniche  per  la  definizione  delle  specifiche  di
contenuto dei database geotopografici allegato 1 DM 10 novembre  2011
- Catalogo dei dati territoriali -  Specifiche  di  contenuto  per  i
DataBase Geotopografici;
      regole  tecniche  per  la  definizione  delle  specifiche  di
contenuto dei database geotopografici allegato 2 DM 10 novembre  2011
- Il modello GeoUML - Regole di interpretazione delle  specifiche  di
contenuto per i DataBase Geotopografici.

                                2.2


                      Modello dati sottosuolo

    Il  modello  dati  per  il  sottosuolo  del  Sistema  Informativo
Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), recepisce gli stessi
contenuti e  la  stessa  struttura  delle  «Regole  tecniche  per  la
definizione delle specifiche di contenuto per i database  delle  Reti
di sottoservizi» predisposte nel  contesto  delle  attivita'  avviate
dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e in corso di adozione.
    Tale regola tecnica e' conforme al modello dati definito, per  le
reti di sottoservizi, nel contesto della  direttiva  2007/2/CE:  Data
Specification for the  spatial  data  theme  Utility  and  Government
Services - D2.8.III.6 Data Specification on  Utility  and  Government
Services - Technical Guidelines.
    Analogamente al modello soprasuolo, anche le «regole tecniche per
la definizione delle specifiche di contenuto  per  i  database  delle
Reti di sottoservizi» definiscono una specifica estesa  e,  per  ogni
costrutto rappresentato, i seguenti livelli di obbligatorieta':
      1. NC (national core) - si  intende  il  contenuto  informativo
minimo che gli Enti che producono dati relativi  ai  servizi  a  rete
devono garantire per l'implementazione  di  banche  dati  omogenee  a
copertura nazionale;
      2.  SINFI  -  il  contenuto  informativo  minimo  funzionale
all'implementazione del Sistema Informativo Nazionale Federato  delle
Infrastrutture, cosi' come definito dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
    Le  obbligatorieta'  indicate  al  punto  due  sono  funzionali
all'implementazione del  SINFI,  quindi  vincolanti  per  il  modello
sottosuolo, e rappresentano  un  sottoinsieme  delle  obbligatorieta'
definite  come  National  Core.  Tale  approccio  metodologico,
contribuisce ad agevolare, attraverso la  limitazione  dei  contenuti
obbligatori, la fase di produzione dati e  popolamento  degli  stessi
nel SINFI.
    In sintesi, il modello sottosuolo SINFI e' composto dai  seguenti
contenuti:
Strato: 0 informazioni geodetiche e fotogrammetriche
    Tema: informazioni cartografiche e metainformazione
      Classe: ambito omogeneo per la metainformazione
Strato: 07 rete di Sottoservizi
    Tema: gestione infrastrutture di alloggiamento reti
      Classe: infrastruttura di alloggiamento reti
    Tema: rete idrica di approvvigionamento
      Classe: tratta della rete di approvvigionamento idrico
      Classe: nodo della rete di approvvigionamento idrico
      Classe: rete approvvigionamento idrico
    Tema: rete di smaltimento delle acque
      Classe: tratta della rete di smaltimento delle acque
      Classe: nodo della rete di smaltimento delle acque
      Classe: rete smaltimento delle acque
    Tema: rete elettrica
      Classe: tratto di linea della rete elettrica
      Classe: nodo della rete elettrica
      Classe: rete elettrica
    Tema: rete del gas
      Classe: tratto di linea della rete del gas
      Classe: nodo della rete del gas
      Classe: rete gas
    Tema: rete di teleriscaldamento
      Classe: tratto di linea di teleriscaldamento
      Classe: nodo della rete di teleriscaldamento
      Classe: rete di teleriscaldamento
    Tema: oleodotti
      Classe: tratto di linea di oleodotto
      Classe: nodo della rete degli oleodotti
      Classe: rete oleodotti
    Tema: reti di telecomunicazioni e cablaggi
      Classe: tratto di  linea  della  rete  di  telecomunicazione  e
cablaggi
      Classe: nodo della rete di telecomunicazione e cablaggi
      Classe: rete di telecomunicazioni e cablaggi
    Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:
      Regole  tecniche  per  la  definizione  delle  specifiche  di
contenuto per i database delle Reti di sottoservizi,  pubblicato  sul
portale  del  Repertorio  Nazionale    dei    Dati    Territoriali
(www.rndt.gov.it )
      Regole  tecniche  per  la  definizione  delle  specifiche  di
contenuto dei database geotopografici allegato 2 del DM  10  novembre
2011 - Il modello GeoUML - Regole di interpretazione delle specifiche
di contenuto per i DataBase Geotopografici.

                                  3


                        Specifiche funzionali

    SINFI ha l'obiettivo di  fornire  una  serie  di  informazioni  e
servizi ai seguenti soggetti:
      Cittadini;
      Pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni...);
      Societa'  pubbliche  e  private  (Utility,  Operatori  di
telecomunicazioni etc);
    I servizi sono fruibili  mediante  l'utilizzo  di  un  Work  Flow
Manager e disponibili mediante applicazione  web,  accessibile  anche
dai dispositivi mobili.
    Per quanto riguarda i cittadini, il SINFI  fornisce  informazioni
di pubblico  interesse  relative  ad  esempio  alla  mappatura  degli
edifici UBB ready, alla presenza di scuole digitalizzate e  collegate
in fibra ottica, alla copertura per  area  dei  servizi  a  30Mbps  e
100Mbps.
    Per  quanto  riguarda  le  Pubbliche  amministrazioni,  il  SINFI
fornisce informazioni relative  ai  sottoservizi  gia'  presenti  nel
territorio di interesse, ed anche a quelle in fase  di  progettazione
da parte  dei  vari  operatori  di  rete/gestori  di  infrastrutture.
Analoghe informazioni,  limitatamente  alle  infrastrutture  fisiche,
alle reti pubbliche di comunicazioni e agli edifici UBB  ready,  sono
fornite agli operatori di rete/gestori di infrastruture, con lo scopo
di agevolare la progettazione di nuovi interventi ed il  riuso  delle
infrastrutture esistenti ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33.
    Ad ogni  tipologia  di  utente  (Ministero,  operatore  di  rete,
operatore di TLC, concessionario, comune, regione, cittadino,  AGCOM,
altre PA centrali) e' associato un profilo con accesso personalizzato
(amministratore di sistema, visualizzatore,  gestore  pratiche)  alle
funzionalita' e alle informazioni consentite.
    Il dialogo con i fornitori di dati,  avviene,  per  le  Pubbliche
amministrazioni tramite SPC o internet, per gli operatori di rete o i
gestori di infrastrutture attraverso Internet. In ogni  caso,  atteso
che il  caricamento  dati  debba  essere  in  modalita'  batch,  ogni
fornitore di informazioni (Data Provider) deve registrare  a  sistema
un URL e rendere disponibili i dati tramite una pubblicazione con uno
dei seguenti protocolli:
      HTTPS (WebDAV, SOAP o REST)
      FTPS (FTP over SSL)
      SFTP (SSH File Transfer Protocol)
    La qualita' con cui tali dati sono forniti  viene  monitorata  in
relazione ai livelli di servizio definiti al successivo paragrafo.
    Il sistema viene esposto  sia  su  Internet  (per  l'accesso  dei
privati) sia su SPC per le Pubbliche  Amministrazioni.  Tale  duplice
pubblicazione permette anche di discriminare  l'accesso  in  funzione
della  rete  di  provenienza  ed  attribuire  livelli  autorizzativi
diversi, naturalmente con maggiore confidenzialita' nell'ambito SPC.
    Le  funzionalita'  principali  sono  quelle  tipiche  di  sistemi
WebGIS: visualizzazione, localizzazione, navigazione  e  downloading.
Il SINFI permette anche di gestire funzionalita' avanzate  e  servizi
di cooperazione per le amministrazioni locali.
    Di seguito  sono  riassunte  le  caratteristiche  principali  del
sistema: 
     

  =================================================================
  |                              |  Il sistema risponde ai piu'  |
  |                              |moderni principi di usabilita';|
  |                              | ha un'interfaccia accessibile |
  |                              |    in un ambiente di tipo    |
  |          Usabilita'          |          web-based.          |
  +===============================+===============================+
  |                              | Il sistema e' indipendente    |
  |                              |lato server da particolari    |
  |                              |tecnologie hardware; il suo    |
  |                              |utilizzo non e' vincolato alla |
  |                              |presenza di particolari        |
  |                              |versioni software, sia per    |
  |                              |quanto attiene ai sistemi      |
  |                              |operativi, che per quanto      |
  |                              |riguarda applicativi e        |
  |                              |database. Il sistema e',      |
  |                              |inoltre, indipendente lato    |
  |                              |client: nello specifico non    |
  |                              |vincolato all'utilizzo di un  |
  |                              |determinato sistema operativo o|
  |    Indipendenza tecnologica  |browser.                      |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |                              | E' garantita la distribuzione |
  |                              |multicanale, ossia sui portali |
  |                              |istituzionali (lato            |
  |                              |amministrazione pubblica), su  |
  |                              |PC desktop, su sistemi Mac/Os e|
  |                              |attraverso i cellulari di nuova|
  |                              |generazione, oltre naturalmente|
  |        Multicanalita'        |ai palmari.                    |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |                              | Il sistema include            |
  |                              |funzionalita' di              |
  |                              |amministrazione che consentano |
  |                              |la gestione degli utenti      |
  |                              |(Gestione degli accessi), delle|
  |                              |ACL (Access Control List) e il |
  |                              |monitoraggio dei server, al    |
  |                              |fine di offrire una vista      |
  |                              |selettiva delle informazioni e |
  |                              |offrire in maniera discriminata|
  |                              |funzionalita' agli utilizzatori|
  |                              |in base al loro profilo di    |
  |                              |accesso (corrispondente ad    |
  |                              |esempio al ruolo ricoperto    |
  |                              |all'interno dell'Ente). Ogni  |
  |                              |attore che si autentica al    |
  |                              |sistema ha visione            |
  |                              |esclusivamente sulle proprie  |
  |                              |sezioni di competenza          |
  |                              |geografica e per un livello di |
  |                              |dettaglio definito dal proprio |
  |                              |profilo. A ciascun attore (o  |
  |                              |gruppo di attori) sono di      |
  |                              |conseguenza correlate          |
  |      Funzionalita' di        |specifichi obblighi e          |
  |        amministrazione        |responsabilita'.              |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |                              | Il sistema integra i dati    |
  |                              |provenienti da diverse sorgenti|
  |                              |informative, sia strutturate  |
  |                              |che non strutturate; esso      |
  |                              |prevede uno strato semantico  |
  |                              |(un repository informativo) che|
  |                              |unifica in un unico ambiente  |
  |                              |navigabile piu' fonti dati,    |
  |                              |anche fisicamente o logicamente|
  |                              |separate. Il sistema garantisce|
  |                              |elaborazioni di volumi elevati |
  |                              |di dati in modalita' on?line o |
  |                              |batch, fornendo nativamente il |
  |                              |servizio ETL (Extract,        |
  |          Integrazione        |Transform, Load).              |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |                              | Lo strumento crea un punto di |
  |                              |accesso unificato al dato,    |
  |                              |rendendo omogenea la          |
  |                              |navigabilita' su fonti dati    |
  |                              |fisicamente residenti in      |
  |        Data federation        |archivi differenti.            |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |                              | Il sistema consente,          |
  |                              |attraverso un sistema agevole  |
  |                              |di tracciamento delle          |
  |                              |modifiche, di verificare la    |
  |                              |presenza, sia dal punto di    |
  |                              |vista tecnico che dei dati    |
  |                              |finali, di eventuali modifiche |
  |                              |al dato di base, gestendo le  |
  |                              |versioni storiche e garantendo |
  |                              |la possibilita' di inserire    |
  |                              |note e ulteriori informazioni  |
  |                              |sul metadato. Il sistema,      |
  |                              |inoltre, prevede strumenti in  |
  |                              |grado di far comprendere gli  |
  |                              |impatti di un oggetto sugli    |
  |                              |altri dati, rendendo possibile |
  |                              |l'analisi su gerarchie e      |
  |    Gestione dei metadati    |dipendenze.                    |
  +-------------------------------+-------------------------------+


                                  4


                  Modalita' di acquisizione dati

    Il  SINFI  acquisisce  con  frequenza  giornaliera,  in  orario
notturno, i dati resi disponibili da tutti i soggetti detentori delle
informazioni, ovvero:
    I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative  a
infrastrutture fisiche e  reti  pubbliche  di  comunicazioni  che  si
estendono su  tutto  il  territorio  nazionale,  hanno  l'obbligo  di
esporle in formato digitale, mantenendole  costantemente  aggiornate,
ai fini dell'alimentazione del SINFI.
    I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative  a
infrastrutture fisiche e reti pubbliche di  comunicazioni  a  livello
comunale o regionale, hanno l'obbligo di fornire dette  informazioni,
costantemente aggiornate, al fine  di  alimentare  un  sistema  unico
regionale, presente nelle varie regioni, che consenta  l'aggregazione
dei dati e l'integrazione tra  i  sistemi  informativi  e  il  SINFI.
Qualora la  regione  di  appartenenza  non  disponga  di  un  catasto
regionale sara' possibile interfacciarsi direttamente con il  catasto
nazionale o utilizzare i servizi messi a disposizione dal  SINFI  per
il caricamento diretto dei propri dati nel sistema.
    Il dialogo tra il  SINFI  e  i  vari  database  avviene  mediante
l'implementazione  di  un  sistema  che  interroga  i  servizi  resi
disponibili dalle Regioni e/o dagli operatori di rete e  dai  gestori
di infrastrutture. Tali servizi e i relativi standard saranno  quelli
previsti nel contesto dell'implementazione della  direttiva  INSPIRE.
Si potra' quindi fare riferimento, tra gli altri, ai servizi WMS (Web
Map Service) e WFS (Web Feature Service); si rimanda,  in  proposito,
alle relative guide tecniche definite nell'ambito di attuazione della
citata Direttiva INSPIRE. Nel dialogo su menzionato, i  dati  vengono
scambiati in formato GML, indicato nel contesto di  attuazione  della
Direttiva INSPIRE, e/o in formato «shapefile».
    Al fine del reperimento  delle  informazioni  non  immediatamente
interfacciabili con SINFI, si prevede di valutare,  in  un'ottica  di
sussidiarieta',  la  predisposizione  di  opportuni  tools    di
conversione/ricodifica dei dati, oltre che di  editing  online  delle
informazioni.

                                  5


                        Livello dei servizi

    I livelli di servizio necessari  per  la  fornitura  batch  delle
informazioni sono di seguito indicati:
      per ogni operatore nazionale:
        banda dedicata di ~100 Mbps.
        tempo di risposta alla richiesta (es. WPS) Batch < 20 minuti
      per le amministrazioni pubbliche locali (ad eccezione di quelle
aventi connessioni tramite porta di dominio quindi operanti su  SPC),
al fine di potersi interfacciare e fornire i dati in modalita' batch,
si evidenzia che il livello minimo per  l'utilizzo  del  servizio  e'
pari a :
        banda dedicata di ~10 Mbps.
        tempo di risposta alla richiesta (es. WPS) Batch < 20 minuti
    Il SINFI garantisce la fruibilita' del servizio con un uptime del
90% su base annua, garantendo un throughput complessivio di 150  Mbps
per 200 richieste simultanee (il 10% degli utenti totali).

riferimento id:34727

Data: 2016-06-28 08:30:07

Re:Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrut

[color=red][size=18pt][b]COMMENTI ED APPROFONDIMENTI[/b][/size][/color]

http://www.gdc.ancitel.it/nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture-sinfi-le-regole-in-gazzetta-ufficiale/

http://www.infratelitalia.it/piani-nazionali-e-regionali/il-catasto-delle-infrastrutture/catasto-delle-infrastrutture/

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034795-nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture

http://www.governo.it/articolo/nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture/5303

http://www.edilportale.com/news/2016/06/lavori-pubblici/istituito-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture_52549_11.html

riferimento id:34727
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