Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 maggio 2016
Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. (16A04456)
(GU n.139 del 16-6-2016)[/b]
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e
successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 82/2005 «Codice
dell'amministrazione digitale» ed, in particolare, l'art. 59 che ha
istituito, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, il Repertorio
nazionale dei dati territoriali (RNDT) le cui finalita' sono quelle
di «agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 6-ter
concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica;
Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita', che indica come per gli operatori delle reti di
comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare
molto piu' efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche
esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per
installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle
zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione elettronica
adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una
nuova infrastruttura fisica;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, legge
di delegazione europea 2014 che delega il Governo ad adottare secondo
le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli
31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi
per l'attuazione, tra l'altro, della direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita« ed in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede: «1. Al
fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso
dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento piu'
efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente
nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, «di
seguito SINFI», le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il
successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione
elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili in formato
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati,
senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.
All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e
la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni
successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo
nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche' da parte
degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati
contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad
ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi
contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»;
Visto altresi' l'art. 10 del citato decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, che prevede: «Per le violazioni degli obblighi di cui
all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle
informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle
comunicazioni elettroniche,in misura da € 5.000 a € 50.000»;
Visto altresi' l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33 che abroga l'art. 6-bis del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164;
Visto il documento sulla «Strategia italiana per la banda
ultralarga«, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 ed
in particolare la previsione del Ministero dello sviluppo economico,
quale gestore del catasto del sotto e sopra suolo, e dell'avvalimento
della societa' in house Infratel Italia S.p.a. per il coordinamento
di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti;
Visto, in particolare, l'allegato C al documento «Strategia
italiana per la banda ultralarga», contenente «Linee Guida sul
sistema informativo nazionale federato del sopra e del sottosuolo»,
che individua gli obiettivi, gli attori pubblici e privati coinvolti,
i requisiti funzionali, declinando i servizi a valore aggiunto
rivolti alla pubblica amministrazione, agli operatori ed ai cittadini
che saranno erogati dal catasto, incluso ogni altro servizio utile
alla digitalizzazione, e l'architettura di riferimento;
Considerata la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea;
Considerata, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, la necessita' di stabilire le
regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture le modalita' di
prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione
dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo
scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni
proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad
ospitare reti di comunicazione elettronica regole tecniche per la
definizione del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture e le modalita' per la costituzione, l'inserimento, la
consultazione, nonche' per l'aggiornamento, lo scambio e la
pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonche' dagli altri soggetti titolari di
infrastrutture di banda larga ed ultralarga;
Considerata la necessita' di uniformare le modalita' di
acquisizione dei dati necessari al popolamento del Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture;
Considerata la necessita' di facilitare un'individuazione piu'
tempestiva ed efficace delle risorse di posa disponibili sul
territorio, a vantaggio sia degli operatori interessati ad investire
nelle nuove reti sia dei soggetti pubblici interessati a sostenere lo
sviluppo delle nuove reti, con l'obiettivo di ridurre, altresi', i
tempi per il rilascio dei permessi per la messa in opera delle
infrastrutture civili, evitando la duplicazione di infrastrutture e,
quindi, l'impatto ambientale ed i costi complessivi del sistema,
anche nella prospettiva del principio dell'only once formulato
nell'ambito della Comunicazione della Commissione, Strategia per il
mercato unico digitale per l'Europa, COM(2015), 92 final, del 6
maggio 2015, secondo cui i dati debbono essere forniti una sola volta
alla pubblica amministrazione;
Visto il decreto 10 novembre 2011 del Ministro della pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente
«Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database geotopografici», quale riferimento per l'individuazione
degli elementi del soprasuolo del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture.
Visto il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto
delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai fini
della determinazione delle «Regole tecniche per la definizione delle
specifiche di contenuto per i data base delle reti di sottoservizi»,
quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico»;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'art. 19
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per
la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla
rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, il
presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di cui in premessa,
stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (di
seguito, SINFI), le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il
successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione
elettronica.
2. Ai fini del presente decreto intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attivita' di gestione
del SINFI;
c) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino
essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature,
piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici
o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I
cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per
la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi
dell'art. 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non
costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
e) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata a fornire
reti pubbliche di comunicazione;
f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente
pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce
un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
1.1) gas;
1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di
trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e
aeroporti;
g) «detentori delle informazioni»: tutte le amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private che, a qualsiasi
titolo, detengano informazioni riguardanti reti pubbliche di
comunicazioni e infrastrutture fisiche;
h) «titolari delle informazioni»: tutte le amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private, proprietarie dei
dati riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture
fisiche;
i) «edificio UBB ready»: edificio infrastrutturato e quindi
predisposto ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133.
Art. 2
SINFI
1. Nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le
informazioni relative alle infrastrutture come definite dall'art. 1,
comma 2, lettere c) e d) presenti sul territorio nazionale, che a far
data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmesse ed
archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori o dai titolari
delle informazioni.
2. Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle
informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastruture
fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e
infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla
costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri, le
modalita' e le tempistiche indicate dal presente decreto e
dall'allegato A che ne costituisce parte integrante.
Art. 3
Obblighi e modalita' operative
1. Fatte salve le modalita' di alimentazione delle diverse banche
dati, contenenti informazioni relative alle infrastrutture di cui
all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), tutti i dati riguardanti le
suddette infrastrutture, specificati nell'allegato A, devono essere
resi disponibili in formato dati, di tipo aperto ed interoperabile,
ai sensi dell'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza
compromettere il carattere riservato dei dati sensibili, ed
archiviati secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche indicate
dal presente decreto e dall'allegato A.
2. Tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture
fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche
titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili
dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento
dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI e sono tenuti a
fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente
all'accessibilita' degli stessi che devono risultare normalizzati
secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo
richiamati nell'allegato A.
3. Le modalita' di coordinamento per l'invio dei dati, a livello
nazionale e locale, sono specificate nell'allegato A.
4. Con provvedimento ministeriale potranno essere adottate
ulteriori modalita' tecniche ed operative funzionali
all'aggiornamento del sistema.
Art. 4
Modalita' organizzative
1. Il Ministero, quale soggetto gestore del SINFI, puo'
sottoscrivere Accordi di programma con le amministrazioni che
contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento dello stesso SINFI
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Il Ministero si avvale della societa' in house - Infratel Italia
S.p.a. - per le attivita' tecnico-operative ed il coordinamento, per
le medesime attivita', di tutti i soggetti pubblici e privati
destinatari dell'obbligo di cui all'art. 3, secondo i termini e le
condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto
convenzionale da stipularsi tra il Ministero e la societa' Infratel
Italia S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
3. Con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto e' costituito presso il
Ministero un Comitato di coordinamento e monitoraggio composto da
rappresentanti dei Ministeri, delle autorita' competenti, di AGID,
delle regioni e dei comuni, quest'ultimi designati rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'ANCI.
4. Il Comitato di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, svolge compiti di indirizzo tecnico, di
raccordo operativo tra le amministrazioni che ne fanno parte ed
assicura il monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema. Alle
riunioni del Comitato possono essere invitati anche i rappresentanti
degli operatori di rete e dei gestori di infrastruture fisiche di
volta in volta interessati ai lavori.
Art. 5
Disposizioni finali
1. A far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del
presente decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi di
cui all'art. 3. Per le pubbliche amministrazioni titolari e
detentrici delle informazioni tali obblighi decorrono dal
centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1 deve essere
comunicata dai soggetti di cui al comma precedente l'eventuale
indisponibilita' di dati da inserire nel SINFI.
3. Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli
operatori di rete, i gestori di infrastruture fisiche e le
amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono
alla costituzione ed all'alimentazione del sistema e rendono
accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le
modalita' e le tempistiche indicate nel presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 maggio 2016
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1646
Allegato A
1
Premesse
I dati catalogati nel SINFI comprendono elementi del soprasuolo e
elementi del sottosuolo i cui contenuti si riferiscono a:
reti di telecomunicazione;
reti elettriche;
reti di approvvigionamento idrico;
rete di smaltimento delle acque;
reti del gas;
reti per il teleriscaldamento;
oleodotti;
reti per la pubblica illuminazione;
siti radio di operatori TLC o di emittenti radio-televisive;
infrastrutture ad uso promiscuo.
Sono, inoltre, inseriti nel sistema i dati relativi agli edifici
equipaggiati con un'infrastruttura fisica passiva interna
multiservizio (cd edifici UBB Ready ovvero edifici infrastrutturati
ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 133 del 2014) nonche' gli
edifici scolastici di cui all'accordo del 27 Ottobre 2015 tra
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca.
2
Modello dati e base cartografica
La definizione del modello dati e della base cartografica di
riferimento per la realizzazione del SINFI deriva da quanto previsto
dall'art. 59 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD),
relativamente ai dati territoriali.
Il modello dati del SINFI comprende elementi del soprasuolo e del
sottosuolo modellati secondo le regole tecniche descritte
sinteticamente nei paragrafi successivi, le regole complete cui il
SINFI e' soggetto sono pubblicate sul portale del Repertorio
Nazionale dei dati territoriali.
Per la definizione del modello dati per il soprasuolo si fa
riferimento alle «regole tecniche per la definizione delle specifiche
di contenuto dei database Geotopografici», adottate con decreto
ministeriale del 10 novembre 2011. Per la definizione del modello
dati per il sottosuolo si fa riferimento alla «regole tecniche per la
definizione delle specifiche di contenuto delle reti di sottoservizi»
in corso di adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Nel contesto del modello dati cosi' definito viene individuato un
livello di obbligatorieta' proprio del «SINFI», che deve essere
necessariamente implementato per garantire l'omogeneita' su base
nazionale, oltre ad un insieme di elementi informativi opzionali che
rappresentano la «specifica estesa».
Seguendo la logica delle regole tecniche, anche il modello dati
del SINFI, rappresenta una specifica di tipo concettuale: definisce,
cioe', l'organizzazione, i contenuti, le primitive geometriche, le
codifiche, ecc.., senza entrare nel merito delle modalita'
implementative (formato dati, ambienti di sviluppo, ecc..) di
produzione e gestione dei dati stessi.
Il modello dati del SINFI e' stato prodotto utilizzando gli
strumenti propri della GeoUML methodology (sviluppati in ambito
CISIS, in collaborazione con il Politecnico di Milano e disponibili
in modalita' open-source). In particolare, la componente GeoUML
Catalogue puo' rappresentare un valido supporto in fase di gestione e
implementazione delle regole tecniche.
Con riferimento alla precisione geometrica dei dati che
popoleranno il SINFI, vista l'eterogeneita' dei soggetti coinvolti,
si prevede l'implementazione di un sistema in grado di gestire dati
geografici multiscala. Con riferimento agli elementi del soprasuolo,
i livelli di approfondimento previsti saranno i seguenti:
scala 1/2k - in ambito urbano
scala 5/10k in ambito extraurbano
Per quanto riguarda la componente geodetica, in conformita' a
quanto previsto dal DM 10 novembre 2011, il SINFI adotta il «sistema
di riferimento geodetico nazionale» costituito dalla realizzazione
ETRF2000 all'epoca 2008.0 - del Sistema di riferimento geodetico
europeo ETRS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico
Militare, mediante l'individuazione delle stazioni permanenti,
l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica Nazionale.
Il Sistema di riferimento geodetico nazionale consente la
documentazione, la fruibilita' e lo scambio di dati territoriali fra
le amministrazioni centrali, regionali e locali.
Ai fini della individuazione dei dati cartografici di interesse
del SINFI il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il
Comitato di Coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 4, comma 3,
effettua un'indagine conoscitiva delle tipologie di dati esistenti,
utilizzando fonti di dati e servizi territoriali disponibili presso
le amministrazioni e gli Operatori di rete (ad es. dati di tipo
raster disponibili come servizi WMS, ecc.).
2.1
Modello dati soprasuolo
Il modello dati per il soprasuolo del Sistema Informativo
Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) e' definito
utilizzando una serie di elementi informativi individuati ed estratti
nel contesto delle «regole tecniche per la definizione delle
specifiche di contenuto dei database geotopografici» di cui al DM 10
novembre 2011. Il contenuto informativo del SINFI riguardante il
soprasuolo rappresenta un sottoinsieme di quello definito per i
Database geotopografici di cui al citato DM 10 novembre 2011.
Nell'ambito di questo sottoinsieme, e' stato declinato un apposito
livello di obbligatorieta' «SINFI», cioe' il contenuto informativo
minimo che deve necessariamente essere popolato per l'alimentazione
dello stesso.
In sintesi, il modello soprasuolo SINFI e' composto dai seguenti
contenuti (in grassetto sono indicati i contenuti obbligatori):
Strato: 00 informazioni geodetiche e fotogrammetriche
Tema: informazioni cartografiche e metainformazione
Classe: ambito omogeneo per la metainformazione
Strato: 01 viabilita', mobilita' e trasporti
Tema: strade
Classe: area di circolazione veicolare
Classe: area di circolazione pedonale
Classe: area di circolazione ciclabile
Classe: area stradale
Classe: elemento stradale
Classe: giunzione stradale
Classe: rete stradale liv.1
Tema: ferrovie
Classe: sede di trasporto su ferro
Classe: elemento ferroviario
Classe: giunzione ferroviaria
Classe: elemento di metropolitana
Classe: giunzione di metropolitana
Classe: rete ferroviaria
Strato: 02 immobili ed antropizzazioni
Tema: edificato
Classe: edificio
Classe: edificio minore
Tema: manufatti
Classe: manufatto industriale
Classe: sostegno a traliccio
Classe: palo
Strato: 03 gestione viabilita' e indirizzi
Tema: toponimi e numeri civici
Classe: toponimo stradale
Classe: numero civico
Classe: accesso esterno/passo carrabile
Classe: accesso interno
Tema: amministrazione viabilita'
Classe: estesa amministrativa
Strato: 05 orografia
Tema: modelli digitali del terreno (tin, dem/dtm)
Classe: tin
Classe: Dem/dtm
Strato: 09 ambiti amministrativi
Tema: ambiti amministrativi enti locali
Classe: Comune
Classe: Provincia
Classe: Regione
Classe: Stato
Classe: Comunita' montana
Strato: 10 aree di pertinenza
Tema: pertinenze
Classe: unita' insediativa
Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:
Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture:
catalogo dei dati territoriali di riferimento per il soprasuolo,
pubblicato sul portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
(www.rndt.gov.it );
regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto dei database geotopografici allegato 1 DM 10 novembre 2011
- Catalogo dei dati territoriali - Specifiche di contenuto per i
DataBase Geotopografici;
regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto dei database geotopografici allegato 2 DM 10 novembre 2011
- Il modello GeoUML - Regole di interpretazione delle specifiche di
contenuto per i DataBase Geotopografici.
2.2
Modello dati sottosuolo
Il modello dati per il sottosuolo del Sistema Informativo
Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), recepisce gli stessi
contenuti e la stessa struttura delle «Regole tecniche per la
definizione delle specifiche di contenuto per i database delle Reti
di sottoservizi» predisposte nel contesto delle attivita' avviate
dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e in corso di adozione.
Tale regola tecnica e' conforme al modello dati definito, per le
reti di sottoservizi, nel contesto della direttiva 2007/2/CE: Data
Specification for the spatial data theme Utility and Government
Services - D2.8.III.6 Data Specification on Utility and Government
Services - Technical Guidelines.
Analogamente al modello soprasuolo, anche le «regole tecniche per
la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle
Reti di sottoservizi» definiscono una specifica estesa e, per ogni
costrutto rappresentato, i seguenti livelli di obbligatorieta':
1. NC (national core) - si intende il contenuto informativo
minimo che gli Enti che producono dati relativi ai servizi a rete
devono garantire per l'implementazione di banche dati omogenee a
copertura nazionale;
2. SINFI - il contenuto informativo minimo funzionale
all'implementazione del Sistema Informativo Nazionale Federato delle
Infrastrutture, cosi' come definito dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
Le obbligatorieta' indicate al punto due sono funzionali
all'implementazione del SINFI, quindi vincolanti per il modello
sottosuolo, e rappresentano un sottoinsieme delle obbligatorieta'
definite come National Core. Tale approccio metodologico,
contribuisce ad agevolare, attraverso la limitazione dei contenuti
obbligatori, la fase di produzione dati e popolamento degli stessi
nel SINFI.
In sintesi, il modello sottosuolo SINFI e' composto dai seguenti
contenuti:
Strato: 0 informazioni geodetiche e fotogrammetriche
Tema: informazioni cartografiche e metainformazione
Classe: ambito omogeneo per la metainformazione
Strato: 07 rete di Sottoservizi
Tema: gestione infrastrutture di alloggiamento reti
Classe: infrastruttura di alloggiamento reti
Tema: rete idrica di approvvigionamento
Classe: tratta della rete di approvvigionamento idrico
Classe: nodo della rete di approvvigionamento idrico
Classe: rete approvvigionamento idrico
Tema: rete di smaltimento delle acque
Classe: tratta della rete di smaltimento delle acque
Classe: nodo della rete di smaltimento delle acque
Classe: rete smaltimento delle acque
Tema: rete elettrica
Classe: tratto di linea della rete elettrica
Classe: nodo della rete elettrica
Classe: rete elettrica
Tema: rete del gas
Classe: tratto di linea della rete del gas
Classe: nodo della rete del gas
Classe: rete gas
Tema: rete di teleriscaldamento
Classe: tratto di linea di teleriscaldamento
Classe: nodo della rete di teleriscaldamento
Classe: rete di teleriscaldamento
Tema: oleodotti
Classe: tratto di linea di oleodotto
Classe: nodo della rete degli oleodotti
Classe: rete oleodotti
Tema: reti di telecomunicazioni e cablaggi
Classe: tratto di linea della rete di telecomunicazione e
cablaggi
Classe: nodo della rete di telecomunicazione e cablaggi
Classe: rete di telecomunicazioni e cablaggi
Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:
Regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto per i database delle Reti di sottoservizi, pubblicato sul
portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
(www.rndt.gov.it )
Regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto dei database geotopografici allegato 2 del DM 10 novembre
2011 - Il modello GeoUML - Regole di interpretazione delle specifiche
di contenuto per i DataBase Geotopografici.
3
Specifiche funzionali
SINFI ha l'obiettivo di fornire una serie di informazioni e
servizi ai seguenti soggetti:
Cittadini;
Pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni...);
Societa' pubbliche e private (Utility, Operatori di
telecomunicazioni etc);
I servizi sono fruibili mediante l'utilizzo di un Work Flow
Manager e disponibili mediante applicazione web, accessibile anche
dai dispositivi mobili.
Per quanto riguarda i cittadini, il SINFI fornisce informazioni
di pubblico interesse relative ad esempio alla mappatura degli
edifici UBB ready, alla presenza di scuole digitalizzate e collegate
in fibra ottica, alla copertura per area dei servizi a 30Mbps e
100Mbps.
Per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni, il SINFI
fornisce informazioni relative ai sottoservizi gia' presenti nel
territorio di interesse, ed anche a quelle in fase di progettazione
da parte dei vari operatori di rete/gestori di infrastrutture.
Analoghe informazioni, limitatamente alle infrastrutture fisiche,
alle reti pubbliche di comunicazioni e agli edifici UBB ready, sono
fornite agli operatori di rete/gestori di infrastruture, con lo scopo
di agevolare la progettazione di nuovi interventi ed il riuso delle
infrastrutture esistenti ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33.
Ad ogni tipologia di utente (Ministero, operatore di rete,
operatore di TLC, concessionario, comune, regione, cittadino, AGCOM,
altre PA centrali) e' associato un profilo con accesso personalizzato
(amministratore di sistema, visualizzatore, gestore pratiche) alle
funzionalita' e alle informazioni consentite.
Il dialogo con i fornitori di dati, avviene, per le Pubbliche
amministrazioni tramite SPC o internet, per gli operatori di rete o i
gestori di infrastrutture attraverso Internet. In ogni caso, atteso
che il caricamento dati debba essere in modalita' batch, ogni
fornitore di informazioni (Data Provider) deve registrare a sistema
un URL e rendere disponibili i dati tramite una pubblicazione con uno
dei seguenti protocolli:
HTTPS (WebDAV, SOAP o REST)
FTPS (FTP over SSL)
SFTP (SSH File Transfer Protocol)
La qualita' con cui tali dati sono forniti viene monitorata in
relazione ai livelli di servizio definiti al successivo paragrafo.
Il sistema viene esposto sia su Internet (per l'accesso dei
privati) sia su SPC per le Pubbliche Amministrazioni. Tale duplice
pubblicazione permette anche di discriminare l'accesso in funzione
della rete di provenienza ed attribuire livelli autorizzativi
diversi, naturalmente con maggiore confidenzialita' nell'ambito SPC.
Le funzionalita' principali sono quelle tipiche di sistemi
WebGIS: visualizzazione, localizzazione, navigazione e downloading.
Il SINFI permette anche di gestire funzionalita' avanzate e servizi
di cooperazione per le amministrazioni locali.
Di seguito sono riassunte le caratteristiche principali del
sistema:
=================================================================
| | Il sistema risponde ai piu' |
| |moderni principi di usabilita';|
| | ha un'interfaccia accessibile |
| | in un ambiente di tipo |
| Usabilita' | web-based. |
+===============================+===============================+
| | Il sistema e' indipendente |
| |lato server da particolari |
| |tecnologie hardware; il suo |
| |utilizzo non e' vincolato alla |
| |presenza di particolari |
| |versioni software, sia per |
| |quanto attiene ai sistemi |
| |operativi, che per quanto |
| |riguarda applicativi e |
| |database. Il sistema e', |
| |inoltre, indipendente lato |
| |client: nello specifico non |
| |vincolato all'utilizzo di un |
| |determinato sistema operativo o|
| Indipendenza tecnologica |browser. |
+-------------------------------+-------------------------------+
| | E' garantita la distribuzione |
| |multicanale, ossia sui portali |
| |istituzionali (lato |
| |amministrazione pubblica), su |
| |PC desktop, su sistemi Mac/Os e|
| |attraverso i cellulari di nuova|
| |generazione, oltre naturalmente|
| Multicanalita' |ai palmari. |
+-------------------------------+-------------------------------+
| | Il sistema include |
| |funzionalita' di |
| |amministrazione che consentano |
| |la gestione degli utenti |
| |(Gestione degli accessi), delle|
| |ACL (Access Control List) e il |
| |monitoraggio dei server, al |
| |fine di offrire una vista |
| |selettiva delle informazioni e |
| |offrire in maniera discriminata|
| |funzionalita' agli utilizzatori|
| |in base al loro profilo di |
| |accesso (corrispondente ad |
| |esempio al ruolo ricoperto |
| |all'interno dell'Ente). Ogni |
| |attore che si autentica al |
| |sistema ha visione |
| |esclusivamente sulle proprie |
| |sezioni di competenza |
| |geografica e per un livello di |
| |dettaglio definito dal proprio |
| |profilo. A ciascun attore (o |
| |gruppo di attori) sono di |
| |conseguenza correlate |
| Funzionalita' di |specifichi obblighi e |
| amministrazione |responsabilita'. |
+-------------------------------+-------------------------------+
| | Il sistema integra i dati |
| |provenienti da diverse sorgenti|
| |informative, sia strutturate |
| |che non strutturate; esso |
| |prevede uno strato semantico |
| |(un repository informativo) che|
| |unifica in un unico ambiente |
| |navigabile piu' fonti dati, |
| |anche fisicamente o logicamente|
| |separate. Il sistema garantisce|
| |elaborazioni di volumi elevati |
| |di dati in modalita' on?line o |
| |batch, fornendo nativamente il |
| |servizio ETL (Extract, |
| Integrazione |Transform, Load). |
+-------------------------------+-------------------------------+
| | Lo strumento crea un punto di |
| |accesso unificato al dato, |
| |rendendo omogenea la |
| |navigabilita' su fonti dati |
| |fisicamente residenti in |
| Data federation |archivi differenti. |
+-------------------------------+-------------------------------+
| | Il sistema consente, |
| |attraverso un sistema agevole |
| |di tracciamento delle |
| |modifiche, di verificare la |
| |presenza, sia dal punto di |
| |vista tecnico che dei dati |
| |finali, di eventuali modifiche |
| |al dato di base, gestendo le |
| |versioni storiche e garantendo |
| |la possibilita' di inserire |
| |note e ulteriori informazioni |
| |sul metadato. Il sistema, |
| |inoltre, prevede strumenti in |
| |grado di far comprendere gli |
| |impatti di un oggetto sugli |
| |altri dati, rendendo possibile |
| |l'analisi su gerarchie e |
| Gestione dei metadati |dipendenze. |
+-------------------------------+-------------------------------+
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Modalita' di acquisizione dati
Il SINFI acquisisce con frequenza giornaliera, in orario
notturno, i dati resi disponibili da tutti i soggetti detentori delle
informazioni, ovvero:
I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative a
infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni che si
estendono su tutto il territorio nazionale, hanno l'obbligo di
esporle in formato digitale, mantenendole costantemente aggiornate,
ai fini dell'alimentazione del SINFI.
I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative a
infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni a livello
comunale o regionale, hanno l'obbligo di fornire dette informazioni,
costantemente aggiornate, al fine di alimentare un sistema unico
regionale, presente nelle varie regioni, che consenta l'aggregazione
dei dati e l'integrazione tra i sistemi informativi e il SINFI.
Qualora la regione di appartenenza non disponga di un catasto
regionale sara' possibile interfacciarsi direttamente con il catasto
nazionale o utilizzare i servizi messi a disposizione dal SINFI per
il caricamento diretto dei propri dati nel sistema.
Il dialogo tra il SINFI e i vari database avviene mediante
l'implementazione di un sistema che interroga i servizi resi
disponibili dalle Regioni e/o dagli operatori di rete e dai gestori
di infrastrutture. Tali servizi e i relativi standard saranno quelli
previsti nel contesto dell'implementazione della direttiva INSPIRE.
Si potra' quindi fare riferimento, tra gli altri, ai servizi WMS (Web
Map Service) e WFS (Web Feature Service); si rimanda, in proposito,
alle relative guide tecniche definite nell'ambito di attuazione della
citata Direttiva INSPIRE. Nel dialogo su menzionato, i dati vengono
scambiati in formato GML, indicato nel contesto di attuazione della
Direttiva INSPIRE, e/o in formato «shapefile».
Al fine del reperimento delle informazioni non immediatamente
interfacciabili con SINFI, si prevede di valutare, in un'ottica di
sussidiarieta', la predisposizione di opportuni tools di
conversione/ricodifica dei dati, oltre che di editing online delle
informazioni.
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Livello dei servizi
I livelli di servizio necessari per la fornitura batch delle
informazioni sono di seguito indicati:
per ogni operatore nazionale:
banda dedicata di ~100 Mbps.
tempo di risposta alla richiesta (es. WPS) Batch < 20 minuti
per le amministrazioni pubbliche locali (ad eccezione di quelle
aventi connessioni tramite porta di dominio quindi operanti su SPC),
al fine di potersi interfacciare e fornire i dati in modalita' batch,
si evidenzia che il livello minimo per l'utilizzo del servizio e'
pari a :
banda dedicata di ~10 Mbps.
tempo di risposta alla richiesta (es. WPS) Batch < 20 minuti
Il SINFI garantisce la fruibilita' del servizio con un uptime del
90% su base annua, garantendo un throughput complessivio di 150 Mbps
per 200 richieste simultanee (il 10% degli utenti totali).
[color=red][size=18pt][b]COMMENTI ED APPROFONDIMENTI[/b][/size][/color]
http://www.gdc.ancitel.it/nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture-sinfi-le-regole-in-gazzetta-ufficiale/
http://www.infratelitalia.it/piani-nazionali-e-regionali/il-catasto-delle-infrastrutture/catasto-delle-infrastrutture/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034795-nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture
http://www.governo.it/articolo/nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture/5303
http://www.edilportale.com/news/2016/06/lavori-pubblici/istituito-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture_52549_11.html