NUOVA FIGURA: 50 esperti per la sicurezza - DECRETO 30 marzo 2016, n. 104
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MINISTERO DELL'INTERNO
[b]DECRETO 30 marzo 2016, n. 104 [/b]
[color=red][b]Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza.[/b][/color] (16G00116)
(GU n.139 del 16-6-2016)
Vigente al: 1-7-2016
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 e successive modifiche e integrazioni recante "Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esteri";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo
"Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n.
423, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato
approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze
di Polizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni, recante
il "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del Consiglio
dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli Ufficiali di
collegamento distaccati all'estero dalle Autorita' degli Stati
membri;
Visto 1'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187,
convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217,
recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il
Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione
internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire
linee guida per rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di
Polizia dislocate all'estero;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", e, in
particolare, l'articolo 2, commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies,
secondo cui, al fine di incrementare la cooperazione internazionale
di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione
degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il
Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della
Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza in qualita' di esperti per la sicurezza;
Visto l'articolo 2, comma 6-duodecies, del predetto decreto-legge,
secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita'
di attuazione di cui ai commi da 6-decies a 6-quaterdecies del
medesimo articolo 2, comprese quelle relative all'individuazione
degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche
di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di
Polizia, sono definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale nonche' dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo centrale del Capo della
missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i
soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito della missione
medesima e delle sue attivita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre
2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
attestata con nota prot. n. 15110/1(2) del 7 novembre 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma
6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, definisce il numero degli
esperti per la sicurezza, nonche' le modalita' di attuazione dei
commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, relative
all'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative
all'individuazione degli[b] esperti per la sicurezza in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di
appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di
perfezionamento per le Forze di Polizia[/b].
Art. 2
Impiego degli esperti per la sicurezza
Gli esperti per la sicurezza vengono impiegati sulla base delle
linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica
per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217,
[color=red][b]per l'attuazione dei compiti di cooperazione internazionale in
materia di prevenzione e repressione della criminalita', del
terrorismo e dei traffici illeciti transnazionali, fra cui,
principalmente, il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e
la tratta di esseri umani. [/b][/color]
Art. 3
Numero degli esperti per la sicurezza
Il numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel limite
massimo di [color=red][b]cinquanta unita'[/b][/color], comprese le venti unita' di esperti di
cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle
risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2,
comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Art. 4
Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza
1. L'incarico di esperto per la sicurezza puo' essere conferito,
sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal
Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, agli
appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di
Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente
presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per
la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione
centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1.
2. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 1 vengono
individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei
seguenti requisiti:
a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere
diffuse in ambito INTERPOL;
b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse;
c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da
attivita' svolta nel settore della cooperazione internazionale o da
una pregressa esperienza conseguita in attivita' di contrasto alla
criminalita' organizzata o al terrorismo;
d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti
per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi
ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.
3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato
presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali di
cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso
di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di
Polizia, i cui programmi e le modalita' di svolgimento sono definiti
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986,
n. 423.
4. La Commissione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, integrata da un
rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e da
un rappresentante della Direzione centrale per i servizi antidroga,
formula per ciascun frequentatore, ai sensi dell'articolo 12 del
medesimo decreto, una valutazione di idoneita', anche al fine di
verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di esperto
per la sicurezza nei diversi contesti linguistici, ambientali od
operativi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
svolge le funzioni di ufficiale di collegamento all'estero o di
esperto antidroga.
Art. 5
Assegnazione degli esperti per la sicurezza
1. I funzionari e gli ufficiali che hanno conseguito la valutazione
di idoneita' di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, sono ammessi all'esercizio
delle funzioni di esperto per la sicurezza in numero corrispondente a
quello dei posti da ricoprire. Quelli assegnati temporaneamente agli
Uffici di cui all'articolo 4, comma 1, sono ammessi all'esercizio
delle medesime funzioni, previo trasferimento presso la Direzione
centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione
internazionale di Polizia o presso la Direzione centrale per i
servizi antidroga.
2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle
funzioni di esperto per la sicurezza e' adottato, su proposta del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle
situazioni emergenti nonche' della specifica professionalita' in
relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella
sede di destinazione, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
3. L'incarico e' revocabile in qualsiasi momento con analogo
provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e
l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, l'incarico ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di
due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare
complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli
effetti, ai periodi di direzione o comando nelle rispettive
qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta
fermo il termine massimo previsto dall'articolo 168, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i
funzionari e gli ufficiali che svolgono o hanno gia' espletato
l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo.
5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo
11 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il Servizio per la cooperazione internazionale
di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale cura il
funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli
aspetti organizzativi, amministrativi, logistici, di gestione,
provvedendo anche ai necessari raccordi con la Direzione
investigativa antimafia, le competenti Direzioni centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza e con le Forze di Polizia
interessate.
6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di
assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la
sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione
vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, in relazione alla disponibilita'
di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di
personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla
Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la
cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione
centrale per i servizi antidroga.
Art. 6
Uffici degli esperti per la sicurezza
Nel rispetto delle linee di programmazione adottate dal
Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e multilaterali di
polizia, per esigenze relative alle situazioni di particolari aree
geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere attribuite
funzioni di coordinamento e collegamento operative, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo restando il
numero complessivo di cui all'articolo 3 del presente decreto.
Art. 7
Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari
1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente
istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed assume in
loco la qualifica di addetto.
2. Il personale di supporto puo' essere notificato nella lista del
personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza diplomatica
o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che
richiedono l'accreditamento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento
si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello
Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui
all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione
degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 8
Rapporto con il Capo Missione
1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto
per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza
pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero
dell'interno, dipende funzionalmente dal Capo della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero.
2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel
rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei piu' rigorosi
principi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall'articolo
142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. Il Ministero dell'interno non assegnera' agli esperti per la
sicurezza incarichi operativi o compiti in contrasto con i doveri
connessi all'accreditamento.
3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo
Missione su aspetti di carattere generale relativi all'attivita'
istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina
preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia
o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo
Missione, nelle materie di sua competenza, purche' cio' non
interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.
Art. 9
Trattamento economico
1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento
economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, compete il
trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 8 luglio
1961, n. 642 e successive modifiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 marzo 2016
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016
Interno, foglio n. 1064