Data: 2016-06-17 04:59:23

NUOVA FIGURA: 50 esperti per la sicurezza - DECRETO 30 marzo 2016, n. 104

NUOVA FIGURA: 50 esperti per la sicurezza - DECRETO 30 marzo 2016, n. 104

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MINISTERO DELL'INTERNO
[b]DECRETO 30 marzo 2016, n. 104 [/b]
[color=red][b]Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza.[/b][/color] (16G00116)
(GU n.139 del 16-6-2016)
  Vigente al: 1-7-2016 



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                          di concerto con

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
                  E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante  "Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esteri";
  Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  nuovo
"Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n.
423, e successive modifiche e integrazioni, con  il  quale  e'  stato
approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze
di Polizia;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modifiche  e    integrazioni,    recante    "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  Ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e  integrazioni,  recante
il  "Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
  Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del  Consiglio
dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli  Ufficiali  di
collegamento  distaccati  all'estero  dalle  Autorita'  degli  Stati
membri;
  Visto 1'articolo 5  del  decreto-legge  12  novembre  2010,  n.187,
convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre  2010,  n.  217,
recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il
Comitato  per  la  programmazione  strategica  per  la  cooperazione
internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire
linee guida per rafforzare l'attivita' del personale delle  Forze  di
Polizia dislocate all'estero;
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito  dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di  termini  previsti
da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in  materia
tributaria e di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie",  e,  in
particolare, l'articolo 2, commi  da  6-decies  a  6-quinquiesdecies,
secondo cui, al fine di incrementare la  cooperazione  internazionale
di  polizia,  anche  in  attuazione  degli  impegni  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione
degli  accordi  di  collaborazione  con  i  Paesi  interessati,  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  puo'  inviare  presso  le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  funzionari  della
Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri  e  del  Corpo
della Guardia di Finanza in qualita' di esperti per la sicurezza;
  Visto l'articolo 2, comma 6-duodecies, del predetto  decreto-legge,
secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e  le  modalita'
di attuazione di cui  ai  commi  da  6-decies  a  6-quaterdecies  del
medesimo articolo  2,  comprese  quelle  relative  all'individuazione
degli esperti per la sicurezza in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi  corsi,  anche
di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di
Polizia,  sono  definiti  con  regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale nonche' dell'economia e delle finanze;
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo  centrale  del  Capo  della
missione  diplomatica  di  supervisione  nei  confronti  di  tutti  i
soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito  della  missione
medesima e delle sue attivita';
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  27  settembre
2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
attestata con nota prot. n. 15110/1(2) del 7 novembre 2012;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  Il  presente  regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito
dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  definisce  il  numero  degli
esperti per la sicurezza, nonche'  le  modalita'  di  attuazione  dei
commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2,  relative
all'invio  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici
consolari degli esperti per la sicurezza,  comprese  quelle  relative
all'individuazione degli[b] esperti per la sicurezza in servizio  presso
il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ed  alla  frequenza  di
appositi  corsi,  anche  di  aggiornamento,  presso  la  Scuola  di
perfezionamento per le Forze di Polizia[/b].

                              Art. 2


              Impiego degli esperti per la sicurezza

  Gli esperti per la sicurezza vengono  impiegati  sulla  base  delle
linee guida definite dal Comitato per  la  programmazione  strategica
per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  12  novembre  2010,  n.  187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.  217,
[color=red][b]per  l'attuazione  dei  compiti  di  cooperazione  internazionale  in
materia  di  prevenzione  e  repressione  della  criminalita',  del
terrorismo  e  dei  traffici  illeciti  transnazionali,  fra  cui,
principalmente, il traffico di sostanze stupefacenti o  psicotrope  e
la tratta di esseri umani. [/b][/color]

                              Art. 3


                Numero degli esperti per la sicurezza

  Il numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel  limite
massimo di [color=red][b]cinquanta unita'[/b][/color], comprese le venti unita' di  esperti  di
cui all'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro  il  limite  delle
risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 309 del 1990 e di  quelle  di  cui  all'articolo  2,
comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

                              Art. 4


    Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza

  1. L'incarico di esperto per la sicurezza  puo'  essere  conferito,
sulla  base  degli  atti  di  pianificazione  annuale  adottati  dal
Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente  Regolamento,  agli
appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di
Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri  e  del  Corpo  della
Guardia di Finanza,  in  servizio  ovvero  assegnati  temporaneamente
presso la Direzione centrale della Polizia criminale -  Servizio  per
la  cooperazione  internazionale  di  Polizia  ovvero  la  Direzione
centrale per i servizi  antidroga,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1.
  2. I  funzionari  e  gli  ufficiali  di  cui  al  comma  1  vengono
individuati dalle Amministrazioni di  appartenenza,  sulla  base  dei
seguenti requisiti:
    a) comprovata conoscenza di almeno  una  delle  lingue  straniere
diffuse in ambito INTERPOL;
    b)  sufficiente  livello  di  conoscenza    dell'uso    delle
apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse;
    c)  profilo  professionale  caratterizzato,  preferibilmente,  da
attivita' svolta nel settore della cooperazione internazionale  o  da
una pregressa esperienza conseguita in attivita'  di  contrasto  alla
criminalita' organizzata o al terrorismo;
    d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a  procedimenti
per l'irrogazione di sanzioni disciplinari  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.
  3. Dopo un periodo di servizio non inferiore  a  un  mese  prestato
presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali  di
cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso
di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze  di
Polizia, i cui programmi e le modalita' di svolgimento sono  definiti
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno  1986,
n. 423.
  4. La Commissione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  giugno  1986,  n.  423,  integrata  da  un
rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e  da
un rappresentante della Direzione centrale per i  servizi  antidroga,
formula per ciascun frequentatore,  ai  sensi  dell'articolo  12  del
medesimo decreto, una valutazione di  idoneita',  anche  al  fine  di
verificare l'attitudine allo svolgimento delle  funzioni  di  esperto
per la sicurezza nei  diversi  contesti  linguistici,  ambientali  od
operativi.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  al
personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
svolge le funzioni di  ufficiale  di  collegamento  all'estero  o  di
esperto antidroga.

                              Art. 5


            Assegnazione degli esperti per la sicurezza

  1. I funzionari e gli ufficiali che hanno conseguito la valutazione
di idoneita' di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, sono  ammessi  all'esercizio
delle funzioni di esperto per la sicurezza in numero corrispondente a
quello dei posti da ricoprire. Quelli assegnati temporaneamente  agli
Uffici di cui all'articolo 4, comma  1,  sono  ammessi  all'esercizio
delle medesime funzioni, previo  trasferimento  presso  la  Direzione
centrale della Polizia  criminale  -  Servizio  per  la  cooperazione
internazionale di Polizia  o  presso  la  Direzione  centrale  per  i
servizi antidroga.
  2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle
funzioni di esperto per la sicurezza e'  adottato,  su  proposta  del
Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,
sentite  le  Amministrazioni  di  appartenenza  e  sulla  base  delle
situazioni emergenti  nonche'  della  specifica  professionalita'  in
relazione alle esigenze operative  e  linguistiche  prevalenti  nella
sede di destinazione, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, con le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 168 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18.
  3. L'incarico  e'  revocabile  in  qualsiasi  momento  con  analogo
provvedimento del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, su proposta del Direttore generale per le  risorse  e
l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore  generale  della
pubblica sicurezza.
  4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-terdecies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, l'incarico ha durata biennale ed e' prorogabile per non  piu'  di
due  volte.  La  durata  totale  dell'incarico  non  puo'  superare
complessivamente i  sei  anni.  Esso  e'  equivalente,  a  tutti  gli
effetti,  ai  periodi  di  direzione  o  comando  nelle  rispettive
qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta
fermo il termine massimo previsto dall'articolo  168,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per  i
funzionari e gli  ufficiali  che  svolgono  o  hanno  gia'  espletato
l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo.
  5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo
11 del Testo unico del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, il Servizio per la cooperazione  internazionale
di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale  cura  il
funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli
aspetti  organizzativi,  amministrativi,  logistici,  di  gestione,
provvedendo  anche  ai  necessari  raccordi  con  la  Direzione
investigativa  antimafia,  le  competenti  Direzioni  centrali  del
Dipartimento della pubblica sicurezza  e  con  le  Forze  di  Polizia
interessate.
  6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica  di
assegnazione, individuate  dal  Co.P.S.C.I.P.,  gli  esperti  per  la
sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a  legislazione
vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, in relazione  alla  disponibilita'
di  idonei  spazi  nelle  Missioni  indicate,  possono  avvalersi  di
personale  non  direttivo  della  Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di  Finanza,  dipendente  dalla
Direzione  centrale  della  Polizia  criminale  -  Servizio  per  la
cooperazione  internazionale  di  Polizia  ovvero  dalla  Direzione
centrale per i servizi antidroga.

                              Art. 6


                Uffici degli esperti per la sicurezza

  Nel  rispetto  delle  linee  di  programmazione  adottate  dal
Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e  multilaterali  di
polizia, per esigenze relative alle situazioni  di  particolari  aree
geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere  attribuite
funzioni di coordinamento e collegamento  operative,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo  restando  il
numero complessivo di cui all'articolo 3 del presente decreto.

                              Art. 7

Accreditamento e collocazione degli esperti per  la  sicurezza  nelle
  rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari

  1.  L'esperto  per  la  sicurezza  occupa  un  posto  espressamente
istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed  assume  in
loco la qualifica di addetto.
  2. Il personale di supporto puo' essere notificato nella lista  del
personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza  diplomatica
o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo  31
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,
anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che
richiedono l'accreditamento.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  Regolamento
si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel  bilancio  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  309  del  1990  e  di  quelle  di  cui
all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti  la  collocazione
degli esperti per la sicurezza nelle  rappresentanze  diplomatiche  e
negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
dello Stato.

                              Art. 8


                    Rapporto con il Capo Missione

  1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero  l'esperto
per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e  senza
pregiudizio per il proprio rapporto  di  servizio  con  il  Ministero
dell'interno, dipende funzionalmente dal  Capo  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero.
  2. Gli esperti per la sicurezza  svolgeranno  i  loro  compiti  nel
rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei  piu'  rigorosi
principi di disciplina, correttezza e decoro  previsti  dall'articolo
142 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18. Il Ministero dell'interno non  assegnera'  agli  esperti  per  la
sicurezza incarichi operativi o compiti in  contrasto  con  i  doveri
connessi all'accreditamento.
  3.  L'esperto  per  la  sicurezza  aggiorna  regolarmente  il  Capo
Missione su aspetti  di  carattere  generale  relativi  all'attivita'
istituzionale  svolta  nel  Paese  di  accreditamento;  si  coordina
preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in  Italia
o nei Paesi di  accreditamento;  collabora,  se  richiesto  dal  Capo
Missione,  nelle  materie  di  sua  competenza,  purche'  cio'  non
interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.

                              Art. 9


                        Trattamento economico

  1. Agli esperti per la sicurezza  viene  applicato  il  trattamento
economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  2. Al  personale  di  cui  all'articolo  5,  comma  6,  compete  il
trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge  8  luglio
1961, n. 642 e successive modifiche.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 marzo 2016

                      Il Ministro dell'interno
                              Alfano

              Il Ministro degli affari esteri e della
                    cooperazione internazionale
                          Gentiloni Silveri

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Padoan



Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016
Interno, foglio n. 1064

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