Data: 2016-06-16 12:17:45

Spettacoli viaggianti

Attrazioni balli a palchetto o balere

Buongiorno.

Premesso che:
- per tali attrazioni (pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti) il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato……...., così come previsto dall’art. 3 del DM 13/12/2012;

- Le stesse poi non avendo interazione con il pubblico, “sono strutturalmente semplici e riconducibili a fattispecie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche”, non rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, e pertanto non soggette al controllo della Commissione di Vigilanza.

Fatta questa premessa, i quesiti che sottopongo sono i seguenti:

Questa tipologia di attrazione, da utilizzarsi per piccoli festeggiamenti, e da installarsi su area pubblica per un periodo di alcuni anni necessita del permesso di costruire? Trattandosi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, stando ad una nota del dipartimento dello spettacolo, non necessiterebbe di tale permesso???
E’ necessario l’intervento della Commissione di Vigilanza per le verifiche di competenza relative alla capienza? Ma l’attrazione non è considerata locale di pubblico spettacolo!!!!
Al suo interno possono essere posizionate altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, già regolarmente registrate? Ma in tal caso non si tratterebbe più di attrazione di Ballo a palchetto o balere!!!
Grazie anticipate

riferimento id:34714

Data: 2016-06-17 12:12:45

Re:Spettacoli viaggianti

La temporaneità che rende inutile il permesso a costruire non dipende da cosa è qualcosa, ma da come si usa. Quindi c'è sicuramente il pubblico spettacolo che può essere fatto come SCIA art. 68 69 meno di 200 partecipanti. Non è detto che sia necessario il permesso.

riferimento id:34714

Data: 2016-06-17 12:28:09

Re:Spettacoli viaggianti

Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13548.msg25214#msg25214

tieni presente però che alcune regioni dettagliano la fattispecie imponendo un termine abbastanza risteretto.
La toscana (LR 65/2014 - art. Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia) afferma che non hanno pregio edilizio:
[i]le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, s[b]pettacoli viaggianti,[/b] eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque [b]non superiore a novanta giorni[/b] consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;[/i]

riferimento id:34714
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