L'art. 69 della LR 28/2005 prevede l'obbligo dell'esercente l'attività di vendita a domicilio del consumatore di comunicare l'elenco delle persone incaricate all'Autorità di Pubblica Sicurezza "del luogo nel quale intende avviare l'attività".
Fino a qualche tempo fa gli esercenti comunicavano l'esercizio dell'attività alla locale Polizia Municipale, tutte le volte che venivano nel nostro Comune, fornendo l'elenco del personale. E' sempre così o la norma si deve interpretare nel senso di comunicare l'avvio attività solo nel [u]primo [/u] luogo di avvio??
Lorenzo
L'art. 69 della LR 28/2005 prevede l'obbligo dell'esercente l'attività di vendita a domicilio del consumatore di comunicare l'elenco delle persone incaricate all'Autorità di Pubblica Sicurezza "del luogo nel quale intende avviare l'attività".
Fino a qualche tempo fa gli esercenti comunicavano l'esercizio dell'attività alla locale Polizia Municipale, tutte le volte che venivano nel nostro Comune, fornendo l'elenco del personale. E' sempre così o la norma si deve interpretare nel senso di comunicare l'avvio attività solo nel [u]primo [/u] luogo di avvio??
Lorenzo
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La disposizione dell'art. 69 va letta unitamente a quella dell'art. 68 che ha recepito le disposizioni della Bolkestein (Dlgs 59/2010) eliminando la competenza territoriale fondata sulla residenza, sostituendola con quella fondata sul "territorio nel quale si intende avviare l’attività".
Tale competenza è UNICA ED ESCLUSIVA e vale sia per la presentazione della SCIA che per la comunicazione dell'ELENCO (Altrimenti sarebbe oltremodo onerosa la previsione di una comunicazione relativa a tutti i Comuni nei quali l'impresa svolge la propria attività).
Ovviamente il Comune interessato alla vigilanza chiederà al Comune competente riscontro delle persone in elenco.
[b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28[/b]
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Art. 68
- Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
Art. 69
- Persone incaricate
1. L'attività di cui all'articolo 68 , comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agliarticoli 13 e 14 .
2. L'esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime.
3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 13
4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.