Data: 2016-06-16 09:09:50

Manifestazioni e modifiche alla Lr. 6/2010 - chiarimenti

Chiedo il vostro prezioso aiuto per evitare di fare cavolate in periodo di pieno delirio festaiolo. Nel nostro paese si svolgono ogni estate le classiche feste paesane organizzate dalle solite Associazioni e qualche Amministratore vorrebbe, secondo me forzando un pò la mano, utilizzare le modifiche apportate alla L.r. 6/2010 per bloccare qualcuno, lasciando invece fare a qualcun altro.

Partiamo dalle definizioni:

[color=red]- Sezione III "Commercio su aree pubbliche" [/color]

l'art. 16 c.1 indica l'ambito di applicazione dicendo che "la presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale". E già qui scatta [color=green]la prima domanda: l'attività temporanea di somministrazione che un'Associazione svolge durante la propria festa estiva (fatta per autofinanziarsi) è considerata attività commerciale e quindi fa rientrare pienamente tali feste in quanto normato dalla Sezione III oppure quel tipo di attività non rientra in quanto normato??[/color]

lo stesso articolo 16 al c. 2 lett. g definisce come "sagra" "ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h. [color=green]Da questa definizione parrebbe capire che ogni tipo di manifestazione, quindi anche quella di 1 giorno organizzata da qualsiasi Associazione rientra nella definizione di sagra e vada inserita nel calendario regionale. E' così? Anche la festicciola organizzata che ne so, dall'Associazione sportiva a margine di un torneo dovrebbe essere considerata come sagra? La Festa dell'Avis che dura 3 giorni dovrebbe essere considerata sagra?[/color]

al comma 3 dell'art. 16 [color=green]torna la domanda iniziale e cioè se questi tipi di attività (fatti da Associazioni) rientrano nelle "attività commerciali" e quindi se fatte in area privata debbano seguire le norme sul commercio in sede fissa?[/color]

Art. 18 ter: "I Comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre....". [color=green]Queste linee guida sono già uscite??[/color]


[color=red]- Sezione III bis "Altre tipologie di attività"[/color]

Art. 29 quater c.1: "Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa (ma cosa vuol dire??), le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fine di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate.....". [color=green]Per come interpreto io la cosa, questo sarebbe proprio il caso in cui un'Associazione organizza un evento su area privata, con somministrazione. In questo caso, dunque, l'area non necessita di adeguata destinazione d'uso (ma deve essere agibile, giusto?)??[/color]

[color=red]- Capo III "Somministrazione di alimenti e bevande"[/color]

Art. 72 c.1: lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'art. 16 c.2 lett. g, nonchè di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a Scia. [color=green]In questo caso l'applicazione viene ampliata a diversi tipi di manifestazioni, oltre alle sagre ma questo punto fa ancora più confusione se confrontato con l'art. 16 c.2 lett. g che di fatto denomiona come "sagra" qualsiasi manifestazione.[/color]

Art. 72 c.2: L'attività di cui al c.1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica, ambientale. [color=green]Sulla base di cosa possiamo eventualmente rilasciare (o negare) tale autorizzazione? Tramite il solo nulla osta ricevuto da parte dell'autorità che controlla il vincolo?? Ci sono altri limiti o controlli da effettuare? La somministrazione, specie se temporanea, risponde più a controlli di tipo igienico/sanitario o di sicurezza delle attrezzature, che sono di competenza di altri Enti, quindi a nostro carico resta da fare un'autorizzazione su quali basi??[/color]



Spero di essere stato chiaro nell'esposizione e nelle domande. Il concetto generale è capire se tutte le manifestazioni organizzate dalle Associazioni o dai partiti politici (che di fatto sono il 100% delle feste organizzate) debbano di fatto soggiacere alla definizione di "sagra" indipendentemente dalla loro "dimensione" o se, in qualche modo, non si possa considerare come tale una piccola manifestazione che dura 1/2 sere con trattenimenti e somministrazione, organizzata da una piccola Associazione come forma di autofinanziamento.
Mi parrebbe assurdo che la Festa dell'Avis, come la Festa dell'Arci o la Festa dello Sport debbano diventare "sagre" e che il Comune di fatto le possa limitare in qualche modo (credo ci si vada anche a scontrare con la libertà di associazionismo o ci si vada ad impelagare in questioni prettamente fiscali come la possibilità per le associazioni di svolgere un paio di feste aperte anche ai non soci per potersi finanziare).
Qui la questione diventa pesante perchè verrà utilizzata dagli Amministratori per tentare di bloccare le attività delle Associazioni che risultano "antipatiche", senza invece andare a toccare quelle delle Associazioni "amiche". Vorrei quindi essere pronto per dare risposte chiare, precise e sopratutto uguali per tutti che non permettano certi comportamenti.

Grazie.

Emiliano

riferimento id:34706

Data: 2016-06-16 14:45:06

Re:Manifestazioni e modifiche alla Lr. 6/2010 - chiarimenti

Intanto butto giù delle prime consideraizoni poi possiamo affinare.

- Sezione III "Commercio su aree pubbliche"
l'art. 16 c.1 indica l'ambito di applicazione dicendo che "la presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale". E già qui scatta la prima domanda: l'attività temporanea di somministrazione che un'Associazione svolge durante la propria festa estiva (fatta per autofinanziarsi) è considerata attività commerciale e quindi fa rientrare pienamente tali feste in quanto normato dalla Sezione III oppure quel tipo di attività non rientra in quanto normato??

[color=red]A parere mio la LR lombarda in versione attuale lascia aperto qualche dubbio interpretativo, vedi proprio la questione delle sagre e delle cessioni a fini solidaristici.
Comunque, tornando al caso che proponi direi la il caso classico della somministrazione temporanea è disciplinato dalla LR 6/2010 ma non nella sezione III dedicata al commercio su AAPP. La somm.ne temporanea è disciplinata dall’art. 72 della stessa legge. Vedi anche l’art. 41 del DL 5/2012: L'attività' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Quindi un soggetto professionale o meno che in occasione di un evento organizza una somministrazione legata a quell’evento (oggetto principale dell’evento o a servizio dell’evento) deve fare una SCIA ex art. 72 della LR 6/2010 e i relativi adempimenti sanitari ex Reg. Ce 852/04. Dal 2012 non occorrono i requisiti professionali per la somministrazione.[/color]

lo stesso articolo 16 al c. 2 lett. g definisce come "sagra" "ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h. Da questa definizione parrebbe capire che ogni tipo di manifestazione, quindi anche quella di 1 giorno organizzata da qualsiasi Associazione rientra nella definizione di sagra e vada inserita nel calendario regionale. E' così? Anche la festicciola organizzata che ne so, dall'Associazione sportiva a margine di un torneo dovrebbe essere considerata come sagra? La Festa dell'Avis che dura 3 giorni dovrebbe essere considerata sagra?
[color=red]
Qua la questione si fa più machiavellica. Dato che le sagre trovano spazio fra le definizioni del commercio su area pubblica (come hai precisato tu: la presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche) è chiaro che il generico termine che siamo abituati a usare da sempre per ogni tipo di evento, in questa sede debba essere considerato limitatamente al caso in cui siano presenti operatori del commercio su area pubblica. Credo che la ratio della LR sia: per evitare il proliferare di forme improprie di fiere è necessaria una rigida programmazione annuale che raggruppi ogni forma manifestazione commerciale su area pubblica non compresa nei mercati o nelle fiere propriamente dette.
Da altro punto di vista sarebbe assurdo dare, a delle disposizioni regionali disciplinanti il commercio su area pubblica, una portata così vasta tale da inibire, di fatto, ogni forma aggregativa/festaiola che trova tutela diretta da parte della Costituzione [/color]


al comma 3 dell'art. 16 torna la domanda iniziale e cioè se questi tipi di attività (fatti da Associazioni) rientrano nelle "attività commerciali" e quindi se fatte in area privata debbano seguire le norme sul commercio in sede fissa?

[color=red]Qua, se c’è un’effettiva attività di vendita, puoi applicare le disposizioni della Sezione della LR n. III-bis, e quindi la disciplina delle cessioni a fini solidaristici. Sezione diversa da quella del commercio su aree pubbliche e sagre dato che, tecnicamente, non si tratta di commercio professionale ma solo di raccolta fondi.
Qua trovi le linee guida:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33710.0
Anche su questo punto ci sarebbe molto da obiettare data l’incerta competenza regionale nel legiferare su aspetti del genere.
Guarda qua: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/05/vendite-per-beneficenza-lombardia-mette-paletti-fanno-concorrenza-ai-negozi-airc-i-numeri-lo-smentiscono/2688328/[/color]

Art. 18 ter: "I Comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre....". Queste linee guida sono già uscite??
[color=red]
Ad oggi non mi risulta che siano uscite le linee guida[/color]


- Sezione III bis "Altre tipologie di attività"
Art. 29 quater c.1: "Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa (ma cosa vuol dire??), le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fine di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate.....". Per come interpreto io la cosa, questo sarebbe proprio il caso in cui un'Associazione organizza un evento su area privata, con somministrazione. In questo caso, dunque, l'area non necessita di adeguata destinazione d'uso (ma deve essere agibile, giusto?)??

[color=red]Le somministrazione temporanee da che mondo e mondo non hai mai necessitato della destinazione d’uso commerciale, proprio perché sono legate ad eventi temporanei.
Il richiamo al rispetto delle disposizioni del commercio al dettaglio può essere inteso come un richiamo generico dato che nel caso che descrivi siamo su area privata non a uso pubblico. Il pericolo però è quello di vedere il classico cane che si morde la coda: se siamo nella sezione III-bis della legge allora vuol dire che non si tratta di commercio al dettaglio; se fosse commercio al dettaglio non si applicherebbe la sezione III-bis della legge. Aspettiamo quando escono le linee guida e intanto interpreta nel senso della “eventuale” applicazione delle disposizioni del commercio in sede fissa qualora ne ricorrano i presupposti.
Sull’agibilità rammenta che ogni fabbricato deve esserlo a prescindere. Se non è agibile è un’immobile abusivo.[/color]


- Capo III "Somministrazione di alimenti e bevande"
Art. 72 c.1: lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'art. 16 c.2 lett. g, nonchè di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a Scia. In questo caso l'applicazione viene ampliata a diversi tipi di manifestazioni, oltre alle sagre ma questo punto fa ancora più confusione se confrontato con l'art. 16 c.2 lett. g che di fatto denomiona come "sagra" qualsiasi manifestazione.

[color=red]vedi precedenti risposte[/color]


Art. 72 c.2: L'attività di cui al c.1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica, ambientale. Sulla base di cosa possiamo eventualmente rilasciare (o negare) tale autorizzazione? Tramite il solo nulla osta ricevuto da parte dell'autorità che controlla il vincolo?? Ci sono altri limiti o controlli da effettuare? La somministrazione, specie se temporanea, risponde più a controlli di tipo igienico/sanitario o di sicurezza delle attrezzature, che sono di competenza di altri Enti, quindi a nostro carico resta da fare un'autorizzazione su quali basi??
[color=red]
Qua la regione Lombardia ha voluto sovradimensionare la portata limitativa della norma. La somm.ne temporanea si svolge sempre all’interno di un evento quindi se l’evento è stato è stato abilitato/autorizzato/deliberato ecc. non vedo perché occorra procedere ad un’autorizzazione  per la sub-attività di somm.ne temporanea, anche perché il DL 5/2012 (norma per la tutela della concorrenza) prevede espressamente la SCIA per la somm.ne temporanea.
Comunque, volendo declinare la necessità dell’autorizzazione, il comune dovrebbe prevedere una regolamentazione con la quale individua le zone soggette a tutela dove vale il divieto di SCIA e i criteri sui quali si basa l’istruttoria dato che non può essere un mero contingentamento. Da altra punto di vista il comune potrebbe usare la stessa regolamentazione comunale per mantenere l’uso della SCIA: condizioni oggettive di rispetto paesaggistico  e quindi applicazione della SCIA.[/color]

riferimento id:34706

Data: 2016-06-17 06:55:15

Re:Manifestazioni e modifiche alla Lr. 6/2010 - chiarimenti


Intanto butto giù delle prime consideraizoni poi possiamo affinare.

- Sezione III "Commercio su aree pubbliche"
l'art. 16 c.1 indica l'ambito di applicazione dicendo che "la presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale". E già qui scatta la prima domanda: l'attività temporanea di somministrazione che un'Associazione svolge durante la propria festa estiva (fatta per autofinanziarsi) è considerata attività commerciale e quindi fa rientrare pienamente tali feste in quanto normato dalla Sezione III oppure quel tipo di attività non rientra in quanto normato??

[color=red]A parere mio la LR lombarda in versione attuale lascia aperto qualche dubbio interpretativo, vedi proprio la questione delle sagre e delle cessioni a fini solidaristici.
Comunque, tornando al caso che proponi direi la il caso classico della somministrazione temporanea è disciplinato dalla LR 6/2010 ma non nella sezione III dedicata al commercio su AAPP. La somm.ne temporanea è disciplinata dall’art. 72 della stessa legge. Vedi anche l’art. 41 del DL 5/2012: L'attività' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Quindi un soggetto professionale o meno che in occasione di un evento organizza una somministrazione legata a quell’evento (oggetto principale dell’evento o a servizio dell’evento) deve fare una SCIA ex art. 72 della LR 6/2010 e i relativi adempimenti sanitari ex Reg. Ce 852/04. Dal 2012 non occorrono i requisiti professionali per la somministrazione.[/color]

lo stesso articolo 16 al c. 2 lett. g definisce come "sagra" "ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h. Da questa definizione parrebbe capire che ogni tipo di manifestazione, quindi anche quella di 1 giorno organizzata da qualsiasi Associazione rientra nella definizione di sagra e vada inserita nel calendario regionale. E' così? Anche la festicciola organizzata che ne so, dall'Associazione sportiva a margine di un torneo dovrebbe essere considerata come sagra? La Festa dell'Avis che dura 3 giorni dovrebbe essere considerata sagra?
[color=red]
Qua la questione si fa più machiavellica. Dato che le sagre trovano spazio fra le definizioni del commercio su area pubblica (come hai precisato tu: la presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche) è chiaro che il generico termine che siamo abituati a usare da sempre per ogni tipo di evento, in questa sede debba essere considerato limitatamente al caso in cui siano presenti operatori del commercio su area pubblica. Credo che la ratio della LR sia: per evitare il proliferare di forme improprie di fiere è necessaria una rigida programmazione annuale che raggruppi ogni forma manifestazione commerciale su area pubblica non compresa nei mercati o nelle fiere propriamente dette.
Da altro punto di vista sarebbe assurdo dare, a delle disposizioni regionali disciplinanti il commercio su area pubblica, una portata così vasta tale da inibire, di fatto, ogni forma aggregativa/festaiola che trova tutela diretta da parte della Costituzione [/color]


al comma 3 dell'art. 16 torna la domanda iniziale e cioè se questi tipi di attività (fatti da Associazioni) rientrano nelle "attività commerciali" e quindi se fatte in area privata debbano seguire le norme sul commercio in sede fissa?

[color=red]Qua, se c’è un’effettiva attività di vendita, puoi applicare le disposizioni della Sezione della LR n. III-bis, e quindi la disciplina delle cessioni a fini solidaristici. Sezione diversa da quella del commercio su aree pubbliche e sagre dato che, tecnicamente, non si tratta di commercio professionale ma solo di raccolta fondi.
Qua trovi le linee guida:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33710.0
Anche su questo punto ci sarebbe molto da obiettare data l’incerta competenza regionale nel legiferare su aspetti del genere.
Guarda qua: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/05/vendite-per-beneficenza-lombardia-mette-paletti-fanno-concorrenza-ai-negozi-airc-i-numeri-lo-smentiscono/2688328/[/color]

Art. 18 ter: "I Comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre....". Queste linee guida sono già uscite??
[color=red]
Ad oggi non mi risulta che siano uscite le linee guida[/color]


- Sezione III bis "Altre tipologie di attività"
Art. 29 quater c.1: "Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa (ma cosa vuol dire??), le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fine di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate.....". Per come interpreto io la cosa, questo sarebbe proprio il caso in cui un'Associazione organizza un evento su area privata, con somministrazione. In questo caso, dunque, l'area non necessita di adeguata destinazione d'uso (ma deve essere agibile, giusto?)??

[color=red]Le somministrazione temporanee da che mondo e mondo non hai mai necessitato della destinazione d’uso commerciale, proprio perché sono legate ad eventi temporanei.
Il richiamo al rispetto delle disposizioni del commercio al dettaglio può essere inteso come un richiamo generico dato che nel caso che descrivi siamo su area privata non a uso pubblico. Il pericolo però è quello di vedere il classico cane che si morde la coda: se siamo nella sezione III-bis della legge allora vuol dire che non si tratta di commercio al dettaglio; se fosse commercio al dettaglio non si applicherebbe la sezione III-bis della legge. Aspettiamo quando escono le linee guida e intanto interpreta nel senso della “eventuale” applicazione delle disposizioni del commercio in sede fissa qualora ne ricorrano i presupposti.
Sull’agibilità rammenta che ogni fabbricato deve esserlo a prescindere. Se non è agibile è un’immobile abusivo.[/color]


- Capo III "Somministrazione di alimenti e bevande"
Art. 72 c.1: lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'art. 16 c.2 lett. g, nonchè di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a Scia. In questo caso l'applicazione viene ampliata a diversi tipi di manifestazioni, oltre alle sagre ma questo punto fa ancora più confusione se confrontato con l'art. 16 c.2 lett. g che di fatto denomiona come "sagra" qualsiasi manifestazione.

[color=red]vedi precedenti risposte[/color]


Art. 72 c.2: L'attività di cui al c.1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica, ambientale. Sulla base di cosa possiamo eventualmente rilasciare (o negare) tale autorizzazione? Tramite il solo nulla osta ricevuto da parte dell'autorità che controlla il vincolo?? Ci sono altri limiti o controlli da effettuare? La somministrazione, specie se temporanea, risponde più a controlli di tipo igienico/sanitario o di sicurezza delle attrezzature, che sono di competenza di altri Enti, quindi a nostro carico resta da fare un'autorizzazione su quali basi??
[color=red]
Qua la regione Lombardia ha voluto sovradimensionare la portata limitativa della norma. La somm.ne temporanea si svolge sempre all’interno di un evento quindi se l’evento è stato è stato abilitato/autorizzato/deliberato ecc. non vedo perché occorra procedere ad un’autorizzazione  per la sub-attività di somm.ne temporanea, anche perché il DL 5/2012 (norma per la tutela della concorrenza) prevede espressamente la SCIA per la somm.ne temporanea.
Comunque, volendo declinare la necessità dell’autorizzazione, il comune dovrebbe prevedere una regolamentazione con la quale individua le zone soggette a tutela dove vale il divieto di SCIA e i criteri sui quali si basa l’istruttoria dato che non può essere un mero contingentamento. Da altra punto di vista il comune potrebbe usare la stessa regolamentazione comunale per mantenere l’uso della SCIA: condizioni oggettive di rispetto paesaggistico  e quindi applicazione della SCIA.[/color]
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Perfetto, chiaro e lineare... e sopratutto molto vicino a quelle che sono le mie idee su questa norma che, sulla spinta di qualche associazione di categoria, ha di fatto creato solo maggiore confusione e rischia di andare a limitare in maniera insensata anche le manifestazioni che non creavano alcuna concorrenza sleale ai commercianti.

Attendiamo le linee guida e poi magari ci confronteremo nuovamente.

Grazie!!

riferimento id:34706

Data: 2016-06-21 13:51:38

Re:Manifestazioni e modifiche alla Lr. 6/2010 - chiarimenti

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