Buongiorno,
una struttura ricettiva (albergo) ha sospeso l'attività dal 2011, nel fattempo il fabbricato è stato venduto e il nuovo proprietario, già titolare di albergo in un fabbricato adiacente, ha unito i due immobili, ristrutturando il piano terra per unire le due strutture. A seguito di ciò ha presentato scia per ampliamento della ricettività alberghiera. Nella scia ha mantenuto la precedente ricettività dell'albergo la cui attività era sospesa. Ricettività calcolata ai sensi della L. 102/94. Secondo noi la L. 102/94 nella fattispecie non è applicabile in quanto non vi è stato un subingresso nella precedente attività e ormai abrogata dalla L.R. 42/. Se la nostra interpretazione è giusta , dovremmo sospendere l'attività , ai sensi del nuovo art. 19. L. 241/90. I titolari verbalmente sono stati avvertiti dall'ufficio, ma hanno ugualmente presentato la SCIA con la vecchia ricettività. Secondo te è corretta l'interpretazione che abbiamo dato alla L. R. 102/94 o è sempre applicabile trattandosi di immobile precedentemente autorizzato? Faccio presente inoltre che è stata presentata anche nuova agibilità a seguito di ristrutturazione.
Buongiorno,
una struttura ricettiva (albergo) ha sospeso l'attività dal 2011, nel fattempo il fabbricato è stato venduto e il nuovo proprietario, già titolare di albergo in un fabbricato adiacente, ha unito i due immobili, ristrutturando il piano terra per unire le due strutture. A seguito di ciò ha presentato scia per ampliamento della ricettività alberghiera. Nella scia ha mantenuto la precedente ricettività dell'albergo la cui attività era sospesa. Ricettività calcolata ai sensi della L. 102/94. Secondo noi la L. 102/94 nella fattispecie non è applicabile in quanto non vi è stato un subingresso nella precedente attività e ormai abrogata dalla L.R. 42/. Se la nostra interpretazione è giusta , dovremmo sospendere l'attività , ai sensi del nuovo art. 19. L. 241/90. I titolari verbalmente sono stati avvertiti dall'ufficio, ma hanno ugualmente presentato la SCIA con la vecchia ricettività. Secondo te è corretta l'interpretazione che abbiamo dato alla L. R. 102/94 o è sempre applicabile trattandosi di immobile precedentemente autorizzato? Faccio presente inoltre che è stata presentata anche nuova agibilità a seguito di ristrutturazione.
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Il problema è COMPLICATO da una successione di norme e sentenze della Corte Costituzionale che ho riassunto qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6827.msg13727#msg13727
I profili sono 3:
1) Qualora si ritenga che non si è avuta decadenza e comunque qualora il Comune non l'abbia dichiarata previa comunicazione di avvio del procedimento, non si potrà oggi dichiarare decaduta la licenza originaria anche se non esercitata per vari anni. La questione cambia se il titolare si è cancellato dal registro imprese o ha cancellato l'unità locale (fai verifiche in CCIAA)
2) tuttavia per poter fruire del regime "derogatorio" in merito all'obbligo di adeguamento alla legge 104/1992 occorre dimostrare il SUBINGRESSO inteso come acquisto/affitto di RAMO DI AZIENDA (e non come mera prosecuzione in immobile dove veniva svolta anloga attività). Quindi se manca l'atto notarile di cessione del ramo di azienda .... manca il subingresso
3) INFINE, anche se vi fosse un subingresso, l'obbligo di adeguamento ai sensi della L. 104/1992 e della NORMATIVA REGIONALE in materia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 luglio 2009, n. 41/R Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in
materia di barriere architettoniche.) è a mio avviso INEVITABILE in quanto la normativa Toscana prevede questo per:
[b]Art. 2
Ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare l’accesso, gli spostamenti
interni e l’utilizzo delle parti comuni, le presenti indicazioni
tecniche si riferiscono:
a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti
o temporanei, di nuova costruzione o soggetti
a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro
destinazione urbanistica;
b) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti
o temporanei sottoposti a interventi edilizi, ivi
compresi i frazionamenti, almeno per la parte oggetto
dell’intervento stesso, indipendentemente dalla loro
destinazione urbanistica;
c) agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a
mutamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico.[/b]
Quindi, ferma restando la necessità di analizzare approfonditamente la documentazione:
1) fai verifica in cciaa
2) fai verifica con ufficio tecnico
SE HAI CONFERMA dichiara quanto prima INEFFICACE LA SCIA ai sensi dell'art. 19 e valuta l'invio in procura per false dichiarazioni in atti.