Data: 2016-06-16 06:19:02

ANTINCENDIO BOSCHIVO - disposizioni Governo (GU n.138 del 15-6-2016)

ANTINCENDIO BOSCHIVO - disposizioni Governo (GU n.138 del 15-6-2016)

[img width=300 height=167]http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2013/09/22/954244/images/2264445-canadair4.jpg[/img]

[b]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO[/b]
[color=red][b]Attivita'  antincendio  boschivo  per  la  stagione  estiva  2016.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi
conseguenti.[/b][/color] (16A04517)
(GU n.138 del 15-6-2016)



                                  Al Presidente della Regione Abruzzo

                              Al Presidente della Regione Basilicata

                                Al Presidente della Regione Calabria

                                Al Presidente della Regione Campania

                          Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

                    Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

                                    Al Presidente della Regione Lazio

                                  Al Presidente della Regione Liguria

                                Al Presidente della Regione Lombardia

                                  Al Presidente della Regione Marche

                                  Al Presidente della Regione Molise

                                Al Presidente della Regione Piemonte

                                  Al Presidente della Regione Puglia

                                Al Presidente della Regione Sardegna

                                Al Presidente della Regione Siciliana

                                  Al Presidente della Regione Toscana

                                  Al Presidente della Regione Umbria

                            Al Presidente della Regione Valle d'Aosta

                                  Al Presidente della Regione Veneto

                    Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

                    Al Presidente della Provincia autonoma di Trento

                              e, p.c.


                  Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie

                    Al Presidente dell'Unione delle province italiane

        Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
    Come noto, la normativa vigente  attribuisce  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  il  compito  di  individuare  i  tempi  di
svolgimento delle attivita' antincendio boschivo nel  periodo  estivo
che, per la prossima stagione, avranno inizio il  15  giugno  2016  e
termineranno il 30 settembre 2016.
    Al fine di affrontare in maniera ottimale  la  prossima  campagna
antincendio  boschivo  per  la  stagione  estiva  2016,  la  presente
comunicazione riporta un'analisi del fenomeno incendi boschivi  e  di
interfaccia in Italia negli ultimi anni e  contiene  in  allegato  le
raccomandazioni  tecniche,  quale  parte  integrante,  per  un  piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi
conseguenti per la prossima stagione estiva.
    La stagione estiva del 2015 e' stata caratterizzata da condizioni
metereologiche  nel  complesso  favorevoli  all'innesco  ed  alla
propagazione degli incendi boschivi, specialmente se  paragonata  con
le precedenti due stagioni estive del 2013 e 2014, ma comunque  nella
media  delle  stagioni  estive  che  caratterizzano  il  territorio
italiano. A fronte di tali condizioni  favorevoli,  la  risposta  del
sistema regionale e statuale impiegato nelle attivita' di antincendio
boschivo, e' stata nel complesso soddisfacente, avendo  registrato  a
livello nazionale un forte decremento della superficie media percorsa
dal fuoco, a fronte  di  un  incremento  del  numero  complessivo  di
incendi che  rimane  comunque  inferiore  alla  media  degli  incendi
registrati negli ultimi 40 anni.
    Tali  buoni  risultati  conseguiti  non  devono  comunque  fare
abbassare  il  livello  di  attenzione  sul  problema  degli  incendi
boschivi e di interfaccia che, al  contrario,  necessita'  di  essere
contrastato con  un  continuo  e  sinergico  raccordo  fra  tutte  le
componenti, sia  regionali  sia  statali,  nell'ambito  del  Servizio
nazionale della protezione civile.
    Nel  rispetto  del  dettato  normativo  che  assegna  alla
responsabilita' regionale il contrasto agli  incendi  boschivi  e  di
interfaccia, la migliore strategia e' costituita dal dispiegamento di
squadre di avvistamento e spegnimento da terra, modulate in relazione
alle peculiarita' del territorio anche  tenendo  conto  delle  idonee
previsioni giornaliere del pericolo  incendi  e  supportate,  laddove
necessario, da idonei mezzi aerei regionali.  Nelle  situazioni  piu'
gravi e di difficile gestione, potra' essere  richiesto  il  supporto
dei  mezzi  della  flotta  antincendio  di  Stato  coordinata  dal
Dipartimento della protezione civile, che  va  comunque  intesa  come
concorso residuale e non primario nelle operazioni di spegnimento.
    Per la prossima campagna estiva antincendio  boschivo  la  flotta
aerea di Stato sara' ulteriormente incrementata rispetto allo  scorso
anno. In particolare si  potra'  disporre  di  16  velivoli  Canadair
CL-415  -  di  cui  uno  co-finanziato  dalla  Commissione  europea
nell'ambito del progetto «Buffer.IT»  che,  sebbene  prioritariamente
destinato al Meccanismo unionale di protezione civile potra',  essere
utilmente impiegato anche sul territorio italiano -  e  4  elicotteri
Erickson S-64F, di cui uno considerato quale  riserva  tecnica.  Alle
citate flotte, si aggiungeranno altri elicotteri del comparto  Difesa
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sara' pertanto quanto mai
necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico di  ottimizzare
l'impiego di tali velivoli con quello delle flotte aeree  antincendio
regionali.  Altresi',  il  Dipartimento  della  protezione  civile
assicurera'  il  monitoraggio  e  la  vigilanza  delle  situazioni
emergenziali,  onde  garantire,  per  quanto  di  competenza,  ogni
necessaria forma di collaborazione  ed  assistenza  per  la  compiuta
attuazione delle allegate raccomandazioni.
    Alla luce di quanto rappresentato, consegue l'opportunita' che le
Amministrazioni regionali organizzino le proprie attivita'  di  lotta
attiva, utilizzando in maniera  efficace  tutte  le  risorse  di  cui
dispongono, sia quelle terrestri che quelle  aeree,  sostenendo  dove
possibile accordi con  le  Amministrazioni  regionali  limitrofe  per
condividere strategie e mezzi.
    L'analisi delle precedenti campagne estive  antincendio  boschivo
evidenzia  altresi'  l'importanza  che  rivestono  le  attivita'  di
prevenzione, da attuare  periodicamente,  e  quelle  di  controllo  e
monitoraggio  continuo  del  territorio,  al  fine  di  impedire  gli
inneschi degli incendi e di consentire un quanto piu'  tempestivo  ed
efficace primo intervento di lotta attiva.
    E' importante altresi' rimarcare che vi  sia  anche  una  stretta
collaborazione  con  le  autorita'  competenti  nelle  attivita'
investigative e di ricerca degli autori degli atti incendiari, per la
maggior parte di carattere  doloso  o  colposo,  anche  come  fattore
deterrente preventivo.
    Le SS.LL.  vorranno  altresi'  proseguire  con  le  attivita'  di
promozione tra i cittadini della cultura di protezione civile e delle
corrette norme di comportamento per  la  salvaguardia  dell'ambiente,
evidenziando le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi  e
di interfaccia.
    Si coglie l'occasione per ribadire  che,  anche  quest'anno,  sul
sito istituzionale del Dipartimento della  protezione  civile,  sara'
reso disponibile un  riepilogo  degli  assetti  regionali  e  statali
dedicati alle attivita' antincendio boschivo.  Vorranno  pertanto  le
SS.LL.  far  verificare  che  le  proprie  strutture  abbiano  gia'
provveduto  all'invio  delle  informazioni  richieste,  secondo  le
modalita' gia' comunicate dallo stesso Dipartimento.
    Si confida che le presenti raccomandazioni siano  tempestivamente
e puntualmente attuate, in stretto raccordo con le diverse componenti
istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per
un proficuo coordinamento della risposta organizzativa  ed  operativa
dell'intero Sistema.

      Roma, 9 giugno 2016

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                  Il Sottosegretario di Stato       
                                          De Vincenti               
                                                            Allegato

ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER  LA  STAGIONE  ESTIVA  2016.
  RACCOMANDAZIONI  PER  UN  PIU'  EFFICACE  CONTRASTO  AGLI  INCENDI
  BOSCHIVI, DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI

a) Attivita' di previsione e prevenzione
    assicurare un adeguato scambio di informazioni fra  le  strutture
locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita'
AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile;
    utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati, per attivita' di previsione delle condizioni  di  rischio
incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la  produzione  di
uno specifico bollettino incendi  cosi'  come  previsto  dal  decreto
ministeriale  20  dicembre  2001.  Allo  scopo  si  rammenta  che  il
Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello
previsionale, disponibile in via continuativa e per  tutti  i  giorni
dell'anno presso i Centri funzionali regionali e di cui garantisce il
continuo sviluppo  nonche'  la  tempestiva  diffusione  di  eventuali
aggiornamenti anche per il tramite di appositi seminari tecnici.
    incentivare e sensibilizzare enti e societa'  che  gestiscono  le
infrastrutture,  affinche'  attuino  i  necessari  interventi  di
manutenzione  mirati  alla  riduzione  delle  condizioni  favorevoli
all'innesco  ed  alla  propagazione  degli  incendi,  indicando  come
prioritari  gli  interventi  nelle  fasce  perimetrali  delle  zone
antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete  viaria  e
di quella ferroviaria;
    supportare e promuovere presso  le  Amministrazioni  comunali  le
attivita'  di  prevenzione  indiretta,  indicando  come  prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli  percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della  legge  n.
353 del 2000, strumento necessario  per  l'applicazione  dei  vincoli
dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta  che  il  Corpo
forestale dello Stato, per le proprie attivita' di istituto, effettua
i rilievi delle aree percorse dal  fuoco,  rendendole  fruibili  alle
Amministrazioni comunali  attraverso  il  Sistema  informativo  della
montagna;
    definire con le prefetture - Uffici territoriali di Governo ed  i
comuni a maggior rischio di incendi boschivi attivita'  di  controllo
del territorio da parte delle Forze di polizia, anche  attraverso  la
definizione di specifiche procedure  di  comunicazione  tra  le  sale
operative al fine di  attivare,  in  particolare  nelle  aree  e  nei
periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo  deterrente  delle
possibili cause di innesco;
    promuovere ogni azione necessaria  a  potenziare  ed  ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente  alle
organizzazioni  di  volontariato,  riconosciute  secondo  la  vigente
normativa, ed  impiegate,  ai  diversi  livelli  territoriali,  nelle
attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle
aree e nei periodi di maggior rischio;
    stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353  del
2000, anche sulla scorta  delle  positive  esperienze  in  tal  senso
adottate in alcune realta' italiane, forme di incentivazione  per  il
personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai  risultati
ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai  sensi  della  legge  quadro  sugli
incendi boschivi
    provvedere alla revisione annuale  del  Piano  regionale  per  la
programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353 del 2000, redatto secondo  le  linee  guida  di  cui  al
decreto  ministeriale  20  dicembre  2001,  evidenziando  inoltre  le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che  quelle  di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti  capo
a diversi soggetti;
    assicurare  il  fondamentale  raccordo  tra  il  suddetto  Piano
regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve naturali dello  Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;
    definire, con le societa' di gestione o gli enti interessati,  un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente  sensibili
agli incendi  come  viabilita'  principale  ed  altre  infrastrutture
strategiche che, in caso di  evento,  possa  limitare  i  rischi  per
l'incolumita' pubblica e privata.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile
    sollecitare  e  sostenere  i  Sindaci  nella  predisposizione  e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali  di  protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento  al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione  delle
procedure di allertamento del sistema locale  di  protezione  civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli  di  rischio
di incendi di interfaccia e  nelle  attivita'  di  informazione  alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi'  la  promozione  dell'elaborazione  di  specifici  piani  di
emergenza per gli insediamenti,  le  infrastrutture  e  gli  impianti
turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;
    provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche  intese
ed  accordi  tra  regioni  e  province  autonome,  anche  limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e  coordinata  sintesi
delle  iniziative  volte  ad  assicurare  una  pronta  ed  efficace
cooperazione e condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da  destinare  ad  attivita'  di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi,  sia  in  caso  di
eventi particolarmente intensi  sia  durante  i  periodi  ritenuti  a
maggior rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza
    adeguare i dispositivi  regionali  antincendio,  di  fondamentale
importanza nella prima risposta  e  nel  contenimento  degli  incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano  il
territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente  le  con
forze di terra con quelle aeree;
    formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a  tutti
i livelli, cosi' da implementare al meglio le tecniche di spegnimento
ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
    porre il massimo  sforzo  nel  diversificare  con  mezzi  ad  ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto e' piu' che
mai attuale vista l'effettiva  composizione  della  flotta  aerea  di
Stato, sia in termini  di  assetti  disponibili  sia  in  termini  di
tipologia;
    assicurare la piena integrazione procedurale e operativa  con  le
Amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche,  in  relazione
all'impiego  sia  di  risorse  strumentali  sia  di  conoscenze
specialistiche,  valutando,  altresi',  il  ricorso  ad  accordi  per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze  operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;
    garantire, altresi', l'indispensabile presenza,  di  un  adeguato
numero di direttori/responsabili  delle  operazioni  di  spegnimento,
dotati di professionalita'  e  profilo  di  responsabilita'  tali  da
consentire l'ottimale coordinamento  delle  attivita'  delle  squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei;
    garantire  un  costante  collegamento  tra  le  Sale  Operative
Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della  legge  n.  353
del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove
non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente  raccordo  con
il Centro Operativo Aereo  Unificato  (COAU)  e  la  Sala  Situazione
Italia  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  ai  fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso  aereo  e  del  costante
aggiornamento sulla situazione a livello  regionale  delle  emergenze
derivanti  dagli  incendi  di  interfaccia.  In  proposito  e'
indispensabile  che  il  COAU  abbia  immediata,  piena  e  costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al  fine  di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali  ove  piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di  evitare  diseconomie  in
continui  spostamenti  attraverso  la  Penisola  e  di  rendere  piu'
tempestivo ed efficace l'intervento;
    assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della  legge
n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP  prevedendone
un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di  maggior  rischio
di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture  con  quelle
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo  forestale  dello
Stato e dei Corpi forestali regionali e/o provinciali,  nonche',  ove
necessario,  con  personale  delle  organizzazioni  di  volontariato
riconosciute, delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  delle
altre componenti e strutture operative di cui alla legge n.  225  del
1992;
    valutare la possibilita' di definire gemellaggi  tra  regioni,  e
tra regioni e province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi  non  solo  come  scambio  di  esperienze  e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative  di
gemellaggi tra  le  regioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni  di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
    assicurare  la  diffusione  e  la  puntuale  attuazione  delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della  flotta  aerea  dello
Stato  nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi»,  emanate  dal
Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la  prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'  l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
    provvedere alla razionalizzazione delle richieste di  spegnimento
indirizzate al COAU del Dipartimento  della  protezione  civile,  per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto  a
terra;
    promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli  aeroclub
presenti  sul  territorio  affinche',  nell'ambito  delle  normali
attivita' di  volo  e  di  addestramento,  i  piloti  svolgano  anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali  principi
di incendio boschivo all'Ente preposto  alla  gestione  del  traffico
aereo;
    adottare tutte le  misure  necessarie,  compresa  l'attivita'  di
segnalazione all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  ai  sensi
dell'art. 712  del  Codice  della  navigazione,  affinche'  impianti,
costruzioni ed opere che possono  costituire  ostacolo  per  il  volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita',  siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio;
    ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti  idriche
idonee al prelievo di acqua da parte degli  aeromobili  impiegati  in
AIB;  fornire  il  continuo  aggiornamento  delle  informazioni,  con
particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di  ostacoli
e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;
    definire opportune intese con le Capitanerie  di  porto  sia  per
identificare e garantire aree a ridosso delle  coste  idonee  per  il
pescaggio dell'acqua a  mare  da  parte  dei  mezzi  aerei,  tali  da
consentire  anche  la  sicurezza  per  le  attivita'  di  pesca  e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa.

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