Devo preparare memoria difensiva avverso verbale per pubblicità elettorale abusiva redatto ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 212 del 156. Tale ricorso è stato proposto al giudice di pace. E' giusto rilevare eccezione di inammissibilità in quanto non sono stati proposti gli scritti difensivi?
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Devo preparare memoria difensiva avverso verbale per pubblicità elettorale abusiva redatto ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 212 del 156. Tale ricorso è stato proposto al giudice di pace. E' giusto rilevare eccezione di inammissibilità in quanto non sono stati proposti gli scritti difensivi?
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Puoi anche sollevare eccezione ma non è rilevante.
La presentazione di scritti difensivi nell'ambito del procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) è FACOLTATIVA e sicuramente non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale.
Ovviamente tentar non nuoce e magari trovi un giudice di pace che accoglie la tua tesi. Formalmente però non vi sono margini normativi per tale eccezione.
Spunti:
http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/45504.htm
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[b]LEGGE 4 aprile 1956, n. 212[/b]
Norme per la disciplina della propaganda elettorale.
Vigente al: 16-6-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti
di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano
alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di
elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei
partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai
precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono
avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione
del decreto di, convocazione dei comizi.
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali,
rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Art. 2.
In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno
precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in
ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150
abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni
o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei
giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ((...))
comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu'
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in
base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente
tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi
popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100;
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000. ((5))
Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per
comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il
tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il
piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi cosi' delimitati
costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente.
Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra
piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in
proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi
appartenente a ciascun collegio.
In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale
provvedera' a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna
elezione con le modalita' previste nei commi precedenti.
Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini
prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto
nomina un suo Commissario.
Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di
ragione, dal tesoriere comunale.
Nell'ambito delle stesse disponibilita' complessive, per le
elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere
aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma
400, lettera h) che il numero degli spazi di cui al secondo comma del
presente articolo e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5 nei comuni
da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel numero minimo che nel
numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e
ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti.
Art. 3.
((La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2,
provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1
e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature
uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una
superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni
candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per
metri 0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di
ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea
orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra
le varie liste o i vari candidati)).
Art. 4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
Art. 5.
Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per
le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le
candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli
adempimenti di cui ((all'articolo 3)) entro i due giorni successivi
alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature
uninominali ammesse.
Art. 6.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e'
vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a
carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le
sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di
volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di
propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo e' punita con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire
500.000. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2007, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
176) l'abrogazione del terzo comma dell'art. 6.
Art. 7.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
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AGGIORNAMENTO (1)
La l. 24 aprile 1975, n. 130 ha disposto (con l'art. 5) che " Le
affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di
propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere
effettuate direttamente a cura, degli interessati."
Art. 8.
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o
manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1,
destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce
l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque
illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda
elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo,
affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi
suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per
i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni
elettorali.
Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della
reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di
propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi
spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire
50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque
contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.
Art. 9.
((Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono
vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o
indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova
affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di
propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresi' e' vietata ogni forma
di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso
delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o
periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente
legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo e'
punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire
50.000 a lire 500.000)).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare como legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Hai ragione, effettivamente è facoltativo presentare scritti difensivi.
Il verbale notificato a mezzo posta il 03.08.2015, è stato iscritto a ruolo davanti al giudice di pace il 29/09/2015, sarebbe quindi inammissibile perché proposto dopo i 30 giorni?
Hai ragione, effettivamente è facoltativo presentare scritti difensivi.
Il verbale notificato a mezzo posta il 03.08.2015, è stato iscritto a ruolo davanti al giudice di pace il 29/09/2015, sarebbe quindi inammissibile perché proposto dopo i 30 giorni?
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OK, in questo caso puoi certo chiedere l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso.
http://www.comune.trento.it/Ulteriori-sezioni/Polizia-locale/Documenti-di-interesse/News-e-avvisi/Modifica-termini-procedimento-ricorso-presso-il-GIUDICE-DI-PACE-per-le-violazioni-al-Codice-della-Strada-dal-06-OTTOBRE-2011
http://www.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1728
http://ricorsi.net/guide-rapide/procedimento-opposizione-giudice-pace.html
http://www.marcodigregorio.eu/opposizioneordinanzaingiunzione.html