Data: 2016-06-15 18:23:54

pubblicità abusiva

Devo preparare memoria difensiva avverso verbale per pubblicità elettorale abusiva redatto ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 212 del 156. Tale ricorso è stato proposto al giudice di pace. E' giusto rilevare eccezione di inammissibilità in quanto non sono stati proposti gli scritti difensivi?

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Data: 2016-06-16 06:51:57

Re:pubblicità abusiva


Devo preparare memoria difensiva avverso verbale per pubblicità elettorale abusiva redatto ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 212 del 156. Tale ricorso è stato proposto al giudice di pace. E' giusto rilevare eccezione di inammissibilità in quanto non sono stati proposti gli scritti difensivi?
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Puoi anche sollevare eccezione ma non è rilevante.
La presentazione di scritti difensivi nell'ambito del procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) è FACOLTATIVA e sicuramente non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale.
Ovviamente tentar non nuoce e magari trovi un giudice di pace che accoglie la tua tesi. Formalmente però non vi sono margini normativi per tale eccezione.

Spunti:
http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/45504.htm

*********************
[b]LEGGE 4 aprile 1956, n. 212[/b]
Norme per la disciplina della propaganda elettorale.
  Vigente al: 16-6-2016 
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                              Art. 1.

  L'affissione di stampati, giornali murali od altri e  di  manifesti
di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che  partecipano
alla competizione elettorale con liste di candidati o,  nel  caso  di
elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o  dei
partiti o dei gruppi politici cui essi  appartengono,  e'  effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
  Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai
precedenti commi si intendono compresi anche  quelli  che  contengono
avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
  I divieti di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data  di  pubblicazione
del decreto di, convocazione dei comizi.
  Sono proibite le iscrizioni murali  e  quelle  su  fondi  stradali,
rupi, argini, palizzate e recinzioni.
                              Art. 2.

  In ogni comune la giunta municipale, tra il 33°  e  il  30°  giorno
precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta  a  stabilire  in
ogni centro  abitato,  con  popolazione  residente  superiore  a  150
abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti  tabelloni
o  riquadri,  esclusivamente  all'affissione  degli  stampati,  dei
giornali murali od altri e dei manifesti  di  cui  al  primo  ((...))
comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu'
frequentate ed in equa proporzione  per  tutto  l'abitato.  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
  Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro  abitato,  in
base  alla  relativa  popolazione  residente,  secondo  la  seguente
tabella:
    da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3;
    da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;
    da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20;
    da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi
popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50;
    da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100;
    da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000. ((5))
  Qualora  non  fosse  possibile  destinare  un  unico  spazio  per
comprendervi il tabellone o riquadro,  nelle  misure  prescritte,  il
tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il
piu'  possibile  vicini.  L'insieme  degli  spazi  cosi'  delimitati
costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente.
  Per le elezioni a sistema uninominale,  nei  Comuni  ripartiti  fra
piu' collegi, gli spazi  sono  distribuiti  fra  i  vari  collegi  in
proporzione  della  aliquota  della  popolazione  dei  Comuni  stessi
appartenente a ciascun collegio.
  In  caso  di  coincidenza  di  elezioni,  la  Giunta  municipale
provvedera'  a  delimitare  gli  spazi  distintamente  per  ciascuna
elezione con le modalita' previste nei commi precedenti.
  Nel caso in cui la  Giunta  municipale  non  provveda  nei  termini
prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il  Prefetto
nomina un suo Commissario.
  Le relative spese sono  anticipate,  salvo  rivalsa  verso  chi  di
ragione, dal tesoriere comunale.
  Nell'ambito  delle  stesse  disponibilita'  complessive,  per  le
elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati  possono  essere
aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.

---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
400, lettera h) che il numero degli spazi di cui al secondo comma del
presente articolo e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5  nei  comuni
da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel  numero  minimo  che  nel
numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti  e
ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti.
                              Art. 3.

  ((La  giunta  municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2,
provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1
e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature
uninominali ammesse.
  In  ognuno  degli  spazi  anzidetti  spetta,  ad  ogni  lista,  una
superficie  di  metri  2  di  altezza  per  metri 1 di base e ad ogni
candidatura  uninominale  una  superficie  di  metri 1 di altezza per
metri 0,70 di base.
  L'assegnazione  delle  sezioni  e'  effettuata seguendo l'ordine di
ammissione  delle  liste  o  delle  candidature, su di una sola linea
orizzontale  a  partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
Sono  vietati  gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra
le varie liste o i vari candidati)).
                              Art. 4.

  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
  Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
                              Art. 5.

  Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per
le  elezioni  non  siano  state  ancora  comunicate  le  liste  o  le
candidature uninominali ammesse, la giunta municipale  provvede  agli
adempimenti di cui ((all'articolo 3)) entro i due  giorni  successivi
alla ricezione della comunicazione delle liste  o  delle  candidature
uninominali ammesse.
                              Art. 6.

  Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e'
vietata  ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a
carattere  fisso  in  luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le
sedi  dei  partiti.  E'  vietato,  altresi',  il lancio o il getto di
volantini  in  luogo  pubblico  o  aperto al pubblico e ogni forma di
propaganda luminosa mobile.
  La  contravvenzione  alle norme del presente articolo e' punita con
l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  con l'ammenda da lire 50.000 a lire
500.000. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  27  dicembre  2007, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
176) l'abrogazione del terzo comma dell'art. 6.
                              Art. 7.
        ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  l.  24  aprile 1975, n. 130 ha disposto (con l'art. 5) che " Le
affissioni  di  stampati,  giornali murali od altri e di manifesti di
propaganda  negli  spazi  di  cui  all'articolo  1  possono  essere
effettuate direttamente a cura, degli interessati."
                              Art. 8.

  Chiunque  sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o
manifesti  di  propaganda  elettorale  previsti  dall'articolo  1,
destinati  all'affissione  o  alla  diffusione  o  ne  impedisce
l'affissione  o  la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque
illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda
elettorale  a  norma  della  presente  legge, o, non avendone titolo,
affigge  stampati,  giornali  murali od altri o manifesti negli spazi
suddetti  e'  punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per
i  manifesti  delle  pubbliche  autorita'  concernenti  le operazioni
elettorali.
  Se  il  reato  e'  commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della
reclusione fino a due anni.
  Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di
propaganda  elettorale  previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi
spazi  e'  punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire
50.000  a  lire  500.000.  Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque
contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  27  dicembre  2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.
                              Art. 9.

  ((Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono
vietati  i  comizi,  le  riunioni  di propaganda elettorale diretta o
indiretta,  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico,  la  nuova
affissione  di  stampati,  giornali  murali  o  altri  e manifesti di
propaganda.
  Nei  giorni destinati alla votazione altresi' e' vietata ogni forma
di  propaganda  elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso
delle sezioni elettorali.
  E'  consentita  la  nuova  affissione  di  giornali  quotidiani  o
periodici  nelle  bacheche  previste  all'articolo  1  della presente
legge.
  Chiunque  contravviene  alle  norme  di cui al presente articolo e'
punito  con  la  reclusione  fino  ad  un anno e con la multa da lire
50.000 a lire 500.000)).

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare como legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1956

                              GRONCHI

                                                  SEGNI - TAMBRONI -
                                                    MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO

riferimento id:34675

Data: 2016-06-17 17:03:47

Re:pubblicità abusiva

Hai ragione, effettivamente è facoltativo presentare scritti difensivi.
Il verbale notificato a mezzo posta il 03.08.2015, è stato iscritto a ruolo davanti al giudice di pace il 29/09/2015, sarebbe quindi inammissibile perché proposto dopo i 30 giorni?

riferimento id:34675

Data: 2016-06-19 10:23:33

Re:pubblicità abusiva


Hai ragione, effettivamente è facoltativo presentare scritti difensivi.
Il verbale notificato a mezzo posta il 03.08.2015, è stato iscritto a ruolo davanti al giudice di pace il 29/09/2015, sarebbe quindi inammissibile perché proposto dopo i 30 giorni?
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OK, in questo caso puoi certo chiedere l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso.

http://www.comune.trento.it/Ulteriori-sezioni/Polizia-locale/Documenti-di-interesse/News-e-avvisi/Modifica-termini-procedimento-ricorso-presso-il-GIUDICE-DI-PACE-per-le-violazioni-al-Codice-della-Strada-dal-06-OTTOBRE-2011

http://www.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1728

http://ricorsi.net/guide-rapide/procedimento-opposizione-giudice-pace.html

http://www.marcodigregorio.eu/opposizioneordinanzaingiunzione.html

riferimento id:34675
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