Data: 2012-02-02 17:59:27

DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

Ad oggi le Amministrazioni devono richiedere la verifica di regolarità contributiva (DURC) tramite PEC scrivendo a:

[color=red]soggettocontribuente.firenze@inps.it[/color] (o ad altro indirizzo della propria provincia di competenza).

Non è generalmente possibile completare la richiesta online su http://www.sportellounicoprevidenziale.it/ mancando di alcune informazioni utili a completare la richiesta.

Scrivete in risposta a questo quesito per confermare la procedura, commentare o chiedere chiarimenti

riferimento id:3467

Data: 2012-02-03 07:54:56

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

E' vero per chiedere il DURC tramite la procedura dobbiamo avere delle notizie es. se impresa con dipendenti o lavoratore autonomo ... e poi avere il numero di posizione contributiva ..
Se davvero l'INPS risponde così sarebbe un'ottima soluzione.
Qualcuno ha già provato?

riferimento id:3467

Data: 2012-02-03 14:29:01

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS


E' vero per chiedere il DURC tramite la procedura dobbiamo avere delle notizie es. se impresa con dipendenti o lavoratore autonomo ... e poi avere il numero di posizione contributiva ..
Se davvero l'INPS risponde così sarebbe un'ottima soluzione.
Qualcuno ha già provato?
[/quote]

Io ho già provato su FIRENZE e mi hanno risposto in 48 ore.
Ottimo servizio

riferimento id:3467

Data: 2012-02-05 08:05:20

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS


E' vero per chiedere il DURC tramite la procedura dobbiamo avere delle notizie es. se impresa con dipendenti o lavoratore autonomo ... e poi avere il numero di posizione contributiva ..
Se davvero l'INPS risponde così sarebbe un'ottima soluzione.
Qualcuno ha già provato?
[/quote]

Dalle informazioni telefoniche il servizio di MAIL è quello consigliato in attesa dell'aggiornamento del software dell'INPS.
Abbiamo avuto già riscontri da parte di Comuni che hanno inviato mail ricevendo risposta in tempi rapidi.

Saluti

riferimento id:3467

Data: 2012-02-05 14:22:37

Nota 26/1/2012 - DURC. Non autocertificabilità

DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573
ALLE  STRUTTURE  CENTRALI  E TERRITORIALI
Oggetto:        DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento2.
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che[color=red] resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti[/color]3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
[color=red]dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it 5, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.[/color]
IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo

1Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante". Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/08, per cui "L'autocertificazione" (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento".
2Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
3Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
4Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
5Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A.

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Data: 2012-02-06 09:38:39

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

Ho sentito l'INPS di Siena, anche lì con l'account [b]soggettocontribuente.siena@inps.it [/b]sono in grado di rospondere velocemente alle verifiche comunali.
Non è un indirizzo PEC ma tant'è.

L'operatore mi ha riferito che le verifiche vanno inoltrate all'ufficio territoriale dove l'esercente ha la residenza (non la sede legale).

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Data: 2012-02-06 11:43:54

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

D.L. 13-5-2011 n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Articolo 4,  Costruzione delle opere pubbliche

[i]Comma 14-bis.
" Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’ articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000."[/i]

Secondo voi, l'autocertificazione di cui sopra è limitata a "contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro" relative alle [u]costruzioni di opere pubbliche[/u]? Oppure è estesa a tutti i contratti di forniture e servizi , comprendendo anche gli affidamenti diretti?


Grazie!


p.s. Ho provato ad inviare una e-mail a soggettocontribuente.arezzo@inps.it ma non ho ancora avuto alcun riscontro.

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Data: 2012-02-06 12:10:48

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

Su Livorno non funziona, provato ad inviare mail e la risposta è stata:  Undelivered Mail Returned to Sender
:(

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Data: 2012-02-06 12:38:43

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

Contattato l'ufficio INPS di Pisa, Il servizio per email funziona solo se non sono iscritti all'INAIL.
Se invece sono iscritti all'Inail è obbligatorio il canale DURC online dallo sportellounicoprevidenziale .

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Data: 2012-02-06 19:26:36

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS


Su Livorno non funziona, provato ad inviare mail e la risposta è stata:  Undelivered Mail Returned to Sender
:(
[/quote]

La risposta è perchè hai sbagliato indirizzo MAIL!!!

Scrivi
soggettocontribuente.livorno@inps.it

E prova anche qui:
durc.livorno@inps.it

riferimento id:3467

Data: 2012-02-08 14:20:15

Istruzioni dell'INPS sul DURC

Istruzioni dell'INPS sul DURC:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6239

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Data: 2012-02-09 08:47:31

Re:DURC - per la verifica occorre scrivere una PEC all'INPS

Io ho provato su Pistoia: mail del 3 febbraio 2012, ancora non ho ricevuto risposta, ma sono ottimista.... ce la faranno!!! (Spero perchè su Pistoia ho un sacco di commercianti!!) :D

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