Data: 2016-06-15 07:57:03

Sanzione accessoria legge 25-3-1997 n. 77

Ho riscontrato qualche dubbio e criticità nell'applicazione della sanzione accessoria nei casi di commercio su area pubblica itinerante previsto dalla legge citata. La disposizione prevede:
 
"In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e alla legge 28 marzo 1991, n. 112 , nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni."

Alla luce della normativa sulle liberalizzazioni secondo voi ha ancora senso applicarla?
Le considerazioni attengono al fatto che  attualmente l’attività è esercitata in forza di Scia, per la quale  il D.lgs di recepimento della direttiva Servizi ( 2006/123/CE) nel porre una definizione di autorizzazione specifica che la Scia “non costituisce regime autorizzatorio” ( articolo 8, coma 1, lett.f del D.lgs n.59/2010).

Inoltre a chi è attribuibile la competenza territoriale per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione nel caso in cui l'infrazione venga rilevata da un Comune diverso da quello in cui il titolare ha presentato la Scia ? Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs n.59/2010 citato che hanno inciso sulla legge regionale Sardegna n.5/2006, non vi è più alcun collegamento tra il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ed il requisito della residenza del titolare in quanto l’autorizzazione ( oggi Scia/Duaap) per l’esercizio dell’attività è rilasciata dal Comune  nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

Quanto sopra senza considerare l'estrema difficoltà in ordine ai controlli a seguito dell'eventuale sospensione del titolo abilitativo,visto che l'operatore può esecitare in tutto il territorio nazionale e comunitario.

riferimento id:34666

Data: 2016-06-15 10:26:18

Re:Sanzione accessoria legge 25-3-1997 n. 77


Ho riscontrato qualche dubbio e criticità nell'applicazione della sanzione accessoria nei casi di commercio su area pubblica itinerante previsto dalla legge citata. La disposizione prevede:
 
"In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e alla legge 28 marzo 1991, n. 112 , nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni."

Alla luce della normativa sulle liberalizzazioni secondo voi ha ancora senso applicarla?
Le considerazioni attengono al fatto che  attualmente l’attività è esercitata in forza di Scia, per la quale  il D.lgs di recepimento della direttiva Servizi ( 2006/123/CE) nel porre una definizione di autorizzazione specifica che la Scia “non costituisce regime autorizzatorio” ( articolo 8, coma 1, lett.f del D.lgs n.59/2010).

Inoltre a chi è attribuibile la competenza territoriale per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione nel caso in cui l'infrazione venga rilevata da un Comune diverso da quello in cui il titolare ha presentato la Scia ? Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs n.59/2010 citato che hanno inciso sulla legge regionale Sardegna n.5/2006, non vi è più alcun collegamento tra il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ed il requisito della residenza del titolare in quanto l’autorizzazione ( oggi Scia/Duaap) per l’esercizio dell’attività è rilasciata dal Comune  nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

Quanto sopra senza considerare l'estrema difficoltà in ordine ai controlli a seguito dell'eventuale sospensione del titolo abilitativo,visto che l'operatore può esecitare in tutto il territorio nazionale e comunitario.
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Alcune considerazioni:
1) la norma è in vigore
2) la norma prevede una sanzione accessoria obbligatoria
3) la norma incriminatrice fa riferimento alla violazione di alcune disposizioni di legge. Qualora tali norme siano abrogate o non applicabili non trova applicazione la sanzione accessoria, altrimenti si applica
4) e si applica anche se il regime autorizzativo è sostituito dalla SCIA (che costituisce comunque titolo abilitativo)

Ciò premesso, la norma prevede una sanzione accessoria da 0 (zero) a 3 giorni. Pertanto il Comune potrebbe anche valutare l'applicazione di 0 giorni utilizzando i criteri dell'art. 11 l. 689/1981 soprattutto tenuto conto della gravità dei fatti.
Ricordo che per la recidiva vale quanto previsto da:

[color=red][b]Legge di depenalizzazione
Legge, 24/11/1981 n° 689
Art. 8-bis Reiterazione delle violazioni[/b][/color]

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

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