Un campeggio è autorizzato dal 1999 per 84 piazzole con massimo 160 ospiti; dopo un controllo della Polizia Municipale è risultato che all'interno nelle piazzole sono state costruite 42 casette (senza permesso nè dal punto di vista edilizio nè da quello turistico ricettivo). Fermo restando tutto l'iter dell'abuso edilizio che è già partito, dal punto di vista della normativa sul turismo, posso/devo fare un ordinanza di divieto di utilizzo delle strutture non autorizzate? :) E se invece le continua a far utilizzare ai campeggiatori, quindi contravviene all'ordinanza, come lo posso sanzionare?
Grazie anticipatamente per la vostra risposta.
Saluti
Olimpia
Un campeggio è autorizzato dal 1999 per 84 piazzole con massimo 160 ospiti; dopo un controllo della Polizia Municipale è risultato che all'interno nelle piazzole sono state costruite 42 casette (senza permesso nè dal punto di vista edilizio nè da quello turistico ricettivo). Fermo restando tutto l'iter dell'abuso edilizio che è già partito, dal punto di vista della normativa sul turismo, posso/devo fare un ordinanza di divieto di utilizzo delle strutture non autorizzate? :) E se invece le continua a far utilizzare ai campeggiatori, quindi contravviene all'ordinanza, come lo posso sanzionare?
Grazie anticipatamente per la vostra risposta.
Saluti
Olimpia
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1) si applicano gli articoli 17 bis e 17 ter del TULPS
Art. 17-ter
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Art. 17-quater
Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter.
QUINDI DEVI PROCEDERE CON ORDINANZA DI CESSAZIONE (PER LA PARTE ECCEDENTE QUANTO AUTORIZZATO) E LA POLIZIA LOCALE PROCEDERA' CON VERBALE DI SANZIONE.
SE NON SI ADEGUANO ALTRA SANZIONE E VIA COSI' FINO A QUANDO NON SI ADEGUERANNO.
NON SONO POSSIBILI INTERVENTI AUTORITATIVI DI CHIUSURA A MENO CHE NON SI ADOTTI CONTINGIBILE ED URGENTE PER RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO, SANITA' ECC.... E NON SOLO DI ABUSO EDILIZIO