Vista la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale della procedura regionale per l'istanza di apertura di una grande struttura, il termine di conclusione dei 120 giorni è ancora applicabile? in caso negativo, quale altro termine si deve considerare visto che la Regione non ha legiferato? Si può equiparare alla media e quindi il termine è di 90 giorni? Preciso che non trattasi di procedimento unico ma della sola istanza di autorizzazione commerciale.
Altro dubbio, la relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica prevista come allegato alla domanda nel regolamento di attuazione del codice del commercio è tra i documenti ancora necessari dopo la sentenza di cui sopra?
grazie.
La regione toscana in quell’occasione ha emesso una circolare per chiarire proprio gli aspetti che descrivi. Qui trovi la circolare:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000001115
La relazione ambientale / idrogeologica trovava presupposto giuridico nell’art. 18quater della LR ma tale articolo è stato giudicato illegittimo e quindi viene meno anche il richiamo operato dalla norma regolamentare la quale resta applicabile per quanto compatibilmente alle sorti che ha avuto la Legge.
Relativamente al termine di conclusione è chiaro che non ha senso applicare quello della vecchia procedura che prevedeva varie fasi istruttorie molto macchinose. Il presupposto normativo è venuto meno.
In assenza di una previsione espressa e in assenza di un regolamento comunale che disponga in materia, io applicherei la procedura SUAP ex DPR 160/2010 contemperata, nel caso facciate delle richieste di parere verso altri uffici, con quanto previsto dall’art. 17-bis della legge 241/90.