Buongiorno,
il Testo Unico del Commercio Lombardia precisa all'articolo 21
Articolo 21
Modalita' di esercizio dell'attivita'
1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purche' in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' svolto con mezzi mobili e [color=green][b]con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita[/b][/color], con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresi' divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante...
Come viene calcolato il tempo massimo della sosta?
La vecchia DGR n. 8570/2008 DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE (ART. 4, C. 2, L.R. N. 15/2000) prevedeva all'allegato A, punto VI
3.[i] [b]I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta[/b] per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale e di cui al precedente comma 2.
4. Nell’articolo 2, comma 2, il divieto di tornare sul medesimo "punto" nell’arco della stessa giornata è da intendersi riferito a tutta l’area individuata dal comune ai sensi dei commi precedenti [/i]
Quindi dipende dal regolamento comunale.
Il TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I - ordinanza 26 aprile 2013 n. 483 ha affermato la legittimità della previsione sulla durata massima della sosta ("non più di due ore", cfr. art. 8, comma 7): [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12955.msg24308#msg24308]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12955.msg24308#msg24308[/url]
anche la legge è coordinata (naturalmente) con quanto riportato da Alberto.
LR 6/2010, art. 21, comma 2
[i]2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con [b]soste limitate[/b], di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, [b]nel rispetto dei regolamenti comunali[/b] e delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6-bis.[/i]