Data: 2016-06-13 11:10:47

Riattivazione impresa

Il Sig. Caio ad ottobre 2015 ha conferito la propria azienda di commercio itinerante nella società Sempronio Sas di cui risulta essere socio accomandante.
Il Sig. Caio vorrebbe ora presentare nuova scia per commercio itinerante come ditta individuale.
Può farlo?
Mi sembrava di ricordare che in questi casi non si potesse svolgere la stessa attività per i successivi cinque anni.

riferimento id:34622

Data: 2016-06-13 14:40:19

Re:Riattivazione impresa


Il Sig. Caio ad ottobre 2015 ha conferito la propria azienda di commercio itinerante nella società Sempronio Sas di cui risulta essere socio accomandante.
Il Sig. Caio vorrebbe ora presentare nuova scia per commercio itinerante come ditta individuale.
Può farlo?
Mi sembrava di ricordare che in questi casi non si potesse svolgere la stessa attività per i successivi cinque anni.
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Il divieto di concorrenza è istituto previsto dal DIRITTO CIVILE che ha rilevanza nei rapporti fra le parti ma, SE NON RICHIAMATO nelle norme di diritto amministrativo, non ha valore per la PA.
Ad esempio nel settore del noleggio con conducente esiste un richiamo indiretto (divieto di reintestazione nei 5 anni) mentre non esiste analoga disciplina nel commercio su AAPP.
Quindi:
1) il divieto di concorrenza esiste
2) può essere limitato o ampliato dalle parti
3) in ogni caso è IRRILEVANTE in sede amministrativa
4) quindi devi prendere per valida la nuova scia presentata



**************
Il comma 1 dell'articolo 2557 del codice civile, dispone che colui che aliena l'azienda si deve astenere, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare un'altra impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Si tratta di un divieto legale al quale  si può aggiungere, per effetto del comma 2 e del comma 3 della stessa norma, un patto volontario di non concorrenza.
Il divieto di non concorrenza costituisce un effetto naturale del contratto di cessione di azienda, esso vale a integrare l'accordo anche se le parti non lo abbiano previsto, però la loro volontà ne potrebbe restringere la portata o addirittura escluderla.
Alle parti è anche consentito ampliare il contenuto del patto di astensione dalla concorrenza ai sensi del comma 2 dell'articolo 2557 del codice civile, purché l'accordo non ecceda la durata di cinque anni dal trasferimento e non impedisca ogni attività professionale dell'alienante.
Alle parti viene lasciata la possibilità di prevedere altri e specifici obblighi in capo all'alienante (in relazione allo spazio e alla specie di commercio) che ne concretano l'obbligo di non concorrenza (entro il limite indicato, evidentemente posto ad evitare che questo renda impossibile per l'alienante lo svolgimento di qualsiasi attività), ma non è consentito stabilire un termine temporale più lungo di quello

indicato nel comma 1 della norma stessa.

http://www.diritto.it/docs/36843-il-divieto-di-concorrenza-definizione-e-caratteri

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