Sono state avviate alcune attività di vicinato al di sotto di un immobile recentemente ristrutturato.
I titolari hanno regolarmente presentato i moduli SCIA regionali per iniziare le loro attività.
A distanza di qualche tempo, l'Ufficio Edilizia riscontra che l'immobile (di recente ristrutturazione) NON ha l'agibilità e quindi a breve deve predisporre l'ordinanza di sgombero.
Domande:
1) il titolare dell'attività commerciale autocertifica anche l'agibilità nel modello regionale?
2) oppure l'Ufficio Commercio è tenuto a chiedere, in aggiunta alla SCIA, anche il certificato di agibilità dell'immobile/locale?
[quote]1) il titolare dell'attività commerciale autocertifica anche l'agibilità nel modello regionale?[/quote]
Sì, a pagina 7 del modello A, nella parte di dichiarazioni, dove si dice al terzo punto "che l'attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della presente segnalazione e delle relative prescrizioni (ad es. in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria)".
[quote][2) oppure l'Ufficio Commercio è tenuto a chiedere, in aggiunta alla SCIA, anche il certificato di agibilità dell'immobile/locale?[/quote]
Assolutamente no! La PA non può chiedere un documento di cui è già in possesso (sia esso il certificato di agibilità o la dichiarazione)
Molte volte l'ufficio edilizia per effettuare le verifiche di competenza chiede al soggetto che avvia l'attività di vicinato di esibire la planimetria e relazione tecnica dei locali ove si intende svolgere l'attività, in quanto cita l'art.19 c.1 della 241/90 ..."tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza".
Può l'ufficio edilizia avanzare questa richiesta? non è un appesantimento amministrativo?
Molte grazie.
correttamente, la planimetria deve essere allegata alla scia per l'apertura di un esercizio di vicinato nell'ambito di presentazione al suap. solo il suap può procedere alla richiesta di conformazione nei confronti del segnalante entro un termnine non inferiore ai trenta giorni. lo stesso discorso vale per l'assenza della licenza di agibilità. se ciò non fosse possibile si può procedere con il divieto di prosecuzione dell'attività (non con lo sgombero). ma farei molta attenzione perchè il presupposto è l'impossibilità di rendere i locali agibili. si può procedere invece con atto separato con la segnalazione alla procura per false attestazioni o dichiarazioni mendaci come indicato dagli artt. 75 e 76 del dpr445/2000.
riferimento id:3462
Molte volte l'ufficio edilizia per effettuare le verifiche di competenza chiede al soggetto che avvia l'attività di vicinato di esibire la planimetria e relazione tecnica dei locali ove si intende svolgere l'attività, in quanto cita l'art.19 c.1 della 241/90 ..."tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza".
Può l'ufficio edilizia avanzare questa richiesta? non è un appesantimento amministrativo?
Molte grazie.
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Io fornisco una lettura da sempre diversa dell'art. 19 nel senso che esso impone asseverazioni, relazioni e planimetrie nei soli casi previsti dalla legge. Altrimenti la SCIA, paradossalmente, diverrebbe uno strumento di complicazione amministrativa.
Nel diritto amministrativo "il fine non giustifica i mezzi". Il fine di controllare una attività non legittima a richiedere all'interessato la prova che l'attività sia regolare con documentazione ulteriore a quella prevista dalla norma.
Sarà cura dell'ufficio tecnico procurarsi tali documenti oppure, come faccio io, CHIEDERE GENTILMENTE all'interessato di fornirli rendendolo edotto che non è tenuto alla presentazione.
Ovviamente questa è una lettura della norma, dettata da una visione logico-sistematica della stessa.
Letteralmente la norma è scritta male e dà adito ad interpretazioni più restrittive.
Ciaooooo