Buongiorno
ho difficoltà a capire l'ambito di applicazione del DPGR 41/R/2009 in quanto all'art.2 punto 1 lettera b) si parla di "interventi edilizi" e quindi qualsiasi intervento anche di manutenzione straordinaria con il quale realizzo un nuovo servizio igienico?
in particolare mi capitano delle CILA per interventi su edifici NON residenziali (artigianali, esercizi di vicinato), dove viene riorganizzato il servizio igienico esistente con spostamento di pareti, però senza la verifica dell'accessibilità prevista all'art.13 del DPGR 41/R/2009.
ringrazio anticipatamente
Salve Natila,
E' normale che tu abbia difficoltà poiché tale disciplina è un rinvio continuo che fa perdere la bussola.
Consentimi perciò una licenza di chiarezza, parlo cioè come si mangia: la logica da seguire è quella del "chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato" e cioè se viene fatta una manutenzione straordinaria allora scatta l'obbligo di adeguamento, negli altri casi no.
Buongiorno
ho difficoltà a capire l'ambito di applicazione del DPGR 41/R/2009 in quanto all'art.2 punto 1 lettera b) si parla di "interventi edilizi" e quindi qualsiasi intervento anche di manutenzione straordinaria con il quale realizzo un nuovo servizio igienico?
in particolare mi capitano delle CILA per interventi su edifici NON residenziali (artigianali, esercizi di vicinato), dove viene riorganizzato il servizio igienico esistente con spostamento di pareti, però senza la verifica dell'accessibilità prevista all'art.13 del DPGR 41/R/2009.
ringrazio anticipatamente
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La questione è complessa e vale, sui principi, quanto detto da Alessandro.
Ti segnalo l'allegato documento su alcuni spunti di approfondimento
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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2009-07-29;41/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni, le presenti indicazioni tecniche si riferiscono:
a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;
[color=red][b]b) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei sottoposti a interventi edilizi, ivi compresi i frazionamenti, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;[/b][/color]
c) agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a mutamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico.
[b]Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1[/b]
Norme per il governo del territorio.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
[b]Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65[/b]
Norme per il governo del territorio.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0