Data: 2016-06-13 07:39:10

Noleggio senza conducente

Buongiorno,
è pervenuta al Suap una Segnalazione certificata di inizio attività per noleggio senza conducente.
Possono iniziare l'attività a seguito della presentazione della Scia?
Quali sono gli adempimenti del Suap?
Grazie mille

riferimento id:34612

Data: 2016-06-13 07:51:50

Re:Noleggio senza conducente


Buongiorno,
è pervenuta al Suap una Segnalazione certificata di inizio attività per noleggio senza conducente.
Possono iniziare l'attività a seguito della presentazione della Scia?
Quali sono gli adempimenti del Suap?
Grazie mille
[/quote]

1) La scia abilita con effetto immediato. Quindi possono avviare l'attività
2) DPR 481/2001 "Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto", quindi devi inviare la scia tramite PEC al Prefetto
3) devi fare la verifica dei requisiti morali
4) e trasmettere per vigilanza a: polizia locale, ufficio tecnico

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Data: 2016-06-13 07:52:28

Re:Noleggio senza conducente

[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481[/b]
[color=red][b]Regolamento    recante    semplificazione    del    procedimento  di
autorizzazione  per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli
senza conducente.[/b][/color]
  Vigente al: 13-6-2016 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27  marzo  2000: "Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto
della  regolamentazione"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in data 21 settembre 2001: "Direttiva sulla
sperimentazione  dell'analisi  d'impatto  della  regolamentazione sui
cittadini,  sulle  imprese  e  sulle  pubbliche  amministrazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 24 settembre
2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati,  IX  commissione,  e  del  Senato  della  Repubblica,  1a
commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre
2001 e del 14 novembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1.
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  di  noleggio  di  veicoli  senza
conducente  e'  sottoposto  a  denuncia  di  inizio  attivita'  da
presentarsi  ai  sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al
comune  nel  cui  territorio  e'  presente ogni singola articolazione
commerciale  dell'impresa  stessa per il cui esercizio si presenta la
denuncia.
                              Art. 2.
  1.  Il  comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di  inizio  dell'attivita'  al  prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare
l'esercizio  dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di
pubblica  sicurezza  e,  in  ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
  2.  Il  prefetto,  nel  caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di
noleggio,  anche successivamente allo scadere del termine di sessanta
giorni  di  cui  al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione
del  provvedimento  al  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,
Direzione  della  motorizzazione  e sicurezza del trasporto terrestre
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al fine di
consentire  un  controllo  sulle carte di circolazione dei veicoli di
proprieta'  dei  soggetti  nei  cui  confronti  e'  stato  emanato il
provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
                              Art. 3.
  1.  E'  abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
  2.  La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia
di  inizio  attivita'  di  cui  al presente regolamento anziche' alla
licenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001
                              CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 198

riferimento id:34612

Data: 2016-07-12 09:34:47

Re:Noleggio senza conducente

Buongiorno,
nella scia per l'avvio dell'attività è indispensabile indicare la rimessa?
Se fosse indispensabile che destinazione deve avere?
Può essere individuata nell'area esterna pertinenziale dell'immobile (l'immobile è parte commerciale e parte artigianale)?

riferimento id:34612

Data: 2016-07-12 22:50:27

Re:Noleggio senza conducente

Il DPR 481/2001 NON PREVEDE l'obbligo di una rimessa.
Indica un criterio territoriale di competenza nella ricezione della SCIA fondato:
1. sulla sede legale
2. sull'articolazione commerciale
Tali luogo possono coincidere o meno con la rimessa che può anche essere altrove o mancare del tutto.

Se c'è rimessa la destinazione d'uso va verificata con la norma di PGT.
Teoricamente potrebbe anche essere una pertinenza esterna.

riferimento id:34612

Data: 2016-07-13 16:21:37

Re:Noleggio senza conducente


Buongiorno,
nella scia per l'avvio dell'attività è indispensabile indicare la rimessa?
Se fosse indispensabile che destinazione deve avere?
Può essere individuata nell'area esterna pertinenziale dell'immobile (l'immobile è parte commerciale e parte artigianale)?
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Sottoscrivo quanto detto da Alberto Valenti:
1) rimessa non è requisito indispensabile
2) si possono usare aree esterne
3) se presente deve essere ovviamente compatibile (ma NON FA PARTE della dichiarazione SCIA dpr 481/2001, essendo profilo separato, di sola verifica urbanistico-edilizia e se del caso prevenzione incendi).

riferimento id:34612

Data: 2016-07-27 07:25:53

Re:Noleggio senza conducente

Buongiorno,
ancora una precisazione.
Nella scia per l'avvio dell'attività di noleggio senza conducente devono indicare l'elenco dei mezzi utilizzati?
Nel D.P.R. non è indicato ma è prassi di alcuni colleghi richiederlo.
Grazie

riferimento id:34612

Data: 2016-07-27 08:43:42

Re:Noleggio senza conducente


Buongiorno,
ancora una precisazione.
Nella scia per l'avvio dell'attività di noleggio senza conducente devono indicare l'elenco dei mezzi utilizzati?
Nel D.P.R. non è indicato ma è prassi di alcuni colleghi richiederlo.
Grazie
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NON esiste alcun obbligo di indicare i mezzi utilizzati nè in fase di scia di avvio nè in fase successiva.

riferimento id:34612

Data: 2016-07-27 10:43:27

Re:Noleggio senza conducente

Buongiorno,
condivido quanto detto sopra, il DPR 481/2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente” non prevede nessun obbligo relativamente all’elenco dei mezzi utilizzati.
Pertanto, anche se molti comuni per prassi fanno dichiarare nella SCIA l’elenco dei veicoli utilizzati, non c’è nessun obbligo in tal senso.

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