Buongiorno.
E' pervenuta richiesta copia autentica di documenti digitali relativa ad una pratica presentata tramite il portale "impresainungiorno". Se con il cartaceo, per il rilascio di copia autentica, veniva apposto un timbro con firma del responsabile su una copia, con il formato digitale è corretto estrarre il .PDF del documento e farlo firmare digitalmente dal responsabile? Può ritenersi copia autentica?
Grazie1000
Buongiorno.
E' pervenuta richiesta copia autentica di documenti digitali relativa ad una pratica presentata tramite il portale "impresainungiorno". Se con il cartaceo, per il rilascio di copia autentica, veniva apposto un timbro con firma del responsabile su una copia, con il formato digitale è corretto estrarre il .PDF del documento e farlo firmare digitalmente dal responsabile? Può ritenersi copia autentica?
Grazie1000
[/quote]
A mio avviso devi seguire questa procedura:
1) estrarre il pdf e firmarlo digitalmente (tu, responsabile o altro soggetto abilitato)
2) predisporre una dichiarazione di conformità "Si attesta che il documento è conforme all'originale elettronico presente negli archivi di questo ente ed estratto dal sistema impresainungiorno"
3) inviare i due documenti
SE RIESCI è preferibile inserire i 2 documenti in un UNICO PDF (puoi usare un programma ad hoc http://www.pdfsam.org/ oppure mettere in word e poi convertirlo) e quindi firmare l'UNICO FILE contenente i documenti e la dichiarazione di conformità
ULTERIORE ALTERNATIVA
Creare il pdf con la documentazione, aggiungere in calce la dichiarazione e firmarlo digitalmente.
La procedura corretta è descritta nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014, articoli 3 e seguenti.
riferimento id:34610Ovviamente, tencicamente, vale l'osservazione di Stefano Argiolas circa il riferimento normativo che disciplina le modalità tecniche di predisposizione del documento informatico.
[b] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 .[/b]
Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale
dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma
1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.