Data: 2016-06-13 06:20:02

REVOCA della licenza di pubblico spettacolo - art. 10 TULPS - abuso - LEGITTIMA

REVOCA della licenza di pubblico spettacolo - art. 10 TULPS - abuso - LEGITTIMA

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[color=red][b]TAR ABRUZZO, SEZ. I – sentenza 9 giugno 2016 n. 361[/b][/color]

N. 00361/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00389/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2010, proposto da:

Matisse S.n.c. di Bertoni A.& Romanelli E., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Spagnuolo, Alba Ronca, con domicilio eletto presso Avv. Paola Maria Alesii in L’Aquila, Via dei Farnese, 2/A;

contro

Comune di Silvi in Persona del Sindaco P.T.;

per l’annullamento

DELL’ORDINANZA DI REVOCA N.81 DEL 27.04.2010 DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente notificato, la Matisse Snc di Bertoni A. e Romanelli E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 81 del 2010, con cui il Comune di Silvi aveva revocato le licenze n. 16057 del 2009 per l’esercizio di attività di pubblico spettacolo nel locale sito in via Rampa Simoni Mariannina n. 8 e n. 16055 del 2009 di agibilità del relativo locale.

Parte ricorrente deduceva che: essa gestisce il locale Tabacchi Jazz sito in via Rampa Simoni Mariannina n. 8; questo locale ha ottenuto nel 1994 la licenza di agibilità n. 152, sia per il piano terra adibito a sala da ballo, sia per il primo piano, destinato a ristorazione e intrattenimento; nel 2005 ha ottenuto la licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; con la licenza n. 16057 del 2009 è stata autorizzata all’esercizio di attività di pubblico spettacolo al piano terra; contestualmente è stata concessa la licenza di agibilità; in data 8.4.2010, le è stato comunicato l’avvio del procedimento per la sospensione delle licenze del 2009 a seguito di due controlli dei Carabinieri, rispettivamente, in data 21.3.2010 e 25.3.2010, da cui sarebbe emersa la presenza nel locale di un numero di persone superiore al limite massimo consentito, pari a 50; all’esito del procedimento, è stata adottata l’ordinanza n. 81 del 2010 di revoca delle licenze del 2009.

Avverso questo atto è insorta la società ricorrente, deducendo: A) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto, mentre la comunicazione inviatale aveva ad oggetto l’avvio del procedimento di sospensione delle licenze intestata alla società stessa, il procedimento è poi confluito in un atto di revoca; B) violazione dell’art. 10 del RD n. 733 del 1931, in quanto l’atto gravato si fonda su due verbali dei Carabinieri che danno atto di una presenza di persone superiore al limite consentito, senza tener conto che le licenze di cui è titolare la società ricorrente consentono di ospitare 50 persone al piano terra e 40 al primo piano. Poiché l’atto gravato non dà atto della distribuzione degli avventori, il numero riscontrato, rispettivamente, di 90 persone il 21.3.2010 e di 68 persone il 25.3.2010 non avrebbe legittimato il provvedimento di revoca. Peraltro, ancorché quanto riscontrato fosse vero, ciò non si traduce in un abuso delle concesse licenze: l’unico a giustificare la revoca adottata dall’Amministrazione comunale; C) violazione degli artt. 3, 7, 10 bis e 22 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’atto gravato sarebbe carente di motivazione e si baserebbe su un’ulteriore nota dei Carabinieri ricevuta il giorno stesso di adozione del provvedimento e non conosciuta dalla società ricorrente.

Non si costituiva in giudizio il Comune resistente.

Con ordinanza n. 297 del 2010, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, “considerato che la comunicazione di avvio del procedimento era esplicitamente diretta all’adozione del provvedimento di sospensione della licenza” e “considerata ulteriormente la mancata comunicazione alla società interessata delle successive “precisazioni” dell’organo verbalizzante”, nonché “rilevata l’assenza di motivazione in ordine all’adozione della sanzione della revoca”.

Alla pubblica udienza del 25.5.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Oggetto di gravame è l’ordinanza n. 81 del 2010, con cui il Comune di Silvi ha revocato le licenze n. 16057 del 2009 per l’esercizio di attività di pubblico spettacolo nel locale sito in via Rampa Simoni Mariannina n. 8 e n. 16055 del 2009 di agibilità del relativo locale.

Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, lamentando che, mentre la comunicazione inviatale in data 8.4.2010 aveva ad oggetto l’avvio del procedimento di sospensione delle licenze in questione, il procedimento è poi confluito in un atto di revoca.

La censura è priva di fondamento.

Ed invero, la comunicazione di avvio del procedimento inviata dall’Amministrazione comunale, pur richiamando la sospensione delle licenze nn. 16055 e 16057 del 2009, chiarisce espressamente che il procedimento è stato avviato a seguito di una nota del Comando dei Carabinieri di Silvi, ricevuta il 31.3.2010, relativa all’esito del controllo effettuato presso l’esercizio pubblico di proprietà della società ricorrente in data 21.3.2010 e 25.3.2010, da cui era emerso che all’interno del locale erano presenti, rispettivamente, 90 e 68 persone, ossia un numero superiore al limite massimo consentito dalle prescrizioni impartire dalla Commissione comunale di Vigilanza con verbale del 2.4.2009.

Il provvedimento conclusivo del procedimento – l’ordinanza di revoca gravata – richiama le medesime fonti di accertamento (la nota dei Carabinieri relativa ai due controlli effettuati presso il locale della società ricorrente) e i medesimi fatti (la presenza all’interno del locale di persone in numero superiore al limite massimo consentito) già indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, sui quali, pertanto, in omaggio al principio di partecipazione procedimentale e di trasparenza e imparzialità a cui esso è strumentale, la società destinataria è stata messa in grado di interloquire e di difendersi.

[color=red][b]Peraltro, l’art. 10 del RD n. 773 del 1931 prevede che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.[/b][/color]

Il fatto giustificativo sia del potere di sospensione e sia del potere di revoca delle autorizzazioni in questione, pertanto, è lo stesso e si indentifica, in entrambi i casi, nell’abuso del titolo autorizzatorio.

Ne consegue che la circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento faceva riferimento alla sospensione delle licenze di cui la società ricorrente era titolare e, poi, il provvedimento finale le ha revocate non comporta l’illegittimità di quest’ultimo. Per quanto sinora detto, infatti, la società destinataria del provvedimento di revoca ha avuto modo di conoscere gli elementi fattuali in forza dei quali l’Amministrazione ha deciso di attivare i propri poteri repressivi e sanzionatori in materia di autorizzazioni di polizia.

2.1. Con un secondo gruppo di censure, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10 del RD n. 733del 1931. L’atto gravato, infatti, si fonderebbe su due verbali dei Carabinieri che danno atto di una presenza di persone superiore al limite consentito, senza tener conto che le licenze di cui è titolare la società ricorrente consentono di ospitare 50 persone al piano terra e 40 al primo piano. Poiché l’atto gravato non darebbe atto della distribuzione degli avventori, il numero riscontrato, rispettivamente, di 90 persone il 21.3.2010 e di 68 persone il 25.3.2010 non legittimerebbe il provvedimento di revoca. Peraltro, non ricorrerebbe un abuso delle concesse licenze: l’unico a giustificare la revoca adottata dall’Amministrazione comunale.

Anche questa censura è priva di pregio.

Il provvedimento gravato chiarisce che il Comando dei Carabinieri di Silvi ha effettuato, presso il locale della società ricorrente, due controlli ispettivi, rispettivamente il 21 e il 25 marzo 2010. In entrambi i controlli è stata accertata, tramite un conteggio visivo, la presenza di un numero di persone superiore al limite massimo (50) consentito dalle prescrizioni impartire dalla Commissione comunale di Vigilanza con verbale del 2.4.2009 e, precisamente, 90 e 68. Il provvedimento chiarisce che, nel corso del controllo ispettivo del 21.3.2010, è stato accertato che un cospicuo numero di persone, evidentemente oltre alle 90 risultanti dal conteggio visivo, consumavano bevande e danzavano anche al primo piano, che doveva invece essere destinato a ristorazione. Sempre dal provvedimento emerge che, nel corso del controllo ispettivo del 25.3.2010, è stata rilevata la presenza di 68 persone “intente in trattenimenti danzanti”.

Nessuna incertezza, pertanto, può sorgere sulla circostanza che le persone in eccedenza sono state rinvenute nel piano terra, ove si svolge l’attività di pubblico spettacolo autorizzata con la licenza revocata.

[b]In conclusione, il provvedimento chiarisce, con sufficiente certezza, quale è la violazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione comunale di Vigilanza e alla cui osservanza era condizionato il rilascio delle licenze n. 16057 e 16055 del 2009.[/b]

Il provvedimento sottolinea, peraltro, la circostanza che la violazione, essendo stata accertata due volte, è stata reiterata.

Ritiene, pertanto, il Collegio che non sussista la dedotta violazione dell’art. 10 del RD n. 773 del 1931, il quale subordina la revoca della licenza al caso di abuso del titolo. Infatti, detto abuso è riscontrabile anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento dell’attività autorizzata, come accaduto nel caso di specie, atteso che l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e, quindi, un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua del citato art. 10 (ex multis, Tar Umbria, n. 154 del 2013).

[color=red][b]Peraltro, la revoca dell’autorizzazione di polizia per l’esercizio dell’attività di pubblici trattenimenti danzanti, consentita in caso di abuso del titolo da parte della persona autorizzata, va disposta sulla base di una discrezionale valutazione dell’Autorità competente. Nel caso di specie, questa valutazione risulta adeguatamente motivata e immune da censure, atteso che il Comune ha dato atto di aver riscontrato, più di una volta, la violazione di una medesima prescrizione, quella afferente al numero massimo di persone ammesse al locale, chiaramente preposta a salvaguardare esigenze di sicurezza e ordine pubblico.[/b][/color]

2.2. Con un terzo gruppo di censure, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 3, 7, 10 bis e 22 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’atto gravato sarebbe carente di motivazione e si baserebbe su un’ulteriore nota dei Carabinieri ricevuta il giorno stesso di adozione del provvedimento e non conosciuta dalla società ricorrente.

Anche questa censura è infondata.

Il provvedimento gravato, per le ragioni suindicate, risulta adeguatamente e sufficientemente motivato, in relazione alle violazioni contestate alla società titolare delle licenze revocate e ai fatti ad esse sottesi, nonché alle fonti di accertamento e convincimento dell’Amministrazione.

La successiva nota inviata dal Comando dei Carabinieri al Comune di Silvi il 27.4.2010, menzionata nell’ordinanza di revoca e non portata a conoscenza della società ricorrente, invece, nulla aggiunge alla motivazione di detta ordinanza.

[b]Insomma, sin dalla comunicazione di avvio del procedimento, risultavano, con sufficiente chiarezza, i fatti accertati dall’Amministrazione (violazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione comunale di Vigilanza inerenti al numero di persone consentite all’interno del locale) e le fonti di convincimento (i verbali dei due controlli ispettivi che il Comando dei Carabinieri di Silvi ha effettuato, presso il locale della società ricorrente, rispettivamente il 21 e il 25 marzo 2010).[/b]

3. Nulla deve essere disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario

Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09/06/2016.

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