Cass. Sez. III n. 22256 del 27 maggio 2016 (Ud 28 apr 2016)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Rongo
Urbanistica.Attenuante del danno di particolare tenuità
L'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è limitata ai soli delitti e non anche alle contravvenzioni, tanto è vero che tale esclusione è stata ripetutamente affermata proprio con riferimento alle violazioni urbanistiche, specificando anche che non potrebbe comunque considerarsi di speciale tenuità il danno o il fine di lucro in una disciplina tesa alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile quali l'ambiente ed il territorio
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