Data: 2016-06-13 05:45:38

Ordinanza di divieto di "cani a passeggio" - ILLEGITTIMA (sent. 9 giugno 2016)

Ordinanza di divieto di "cani a passeggio" - ILLEGITTIMA (sent. 9 giugno 2016)

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[color=red][b]TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 9 giugno 2016 n. 829[/b][/color]

N. 00829/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00412/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2016, proposto da:

ASSOCIAZIONE EARTH, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

COMUNE DI MONCALVO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

[color=red][b]– dell’ordinanza sindacale n. 2 emessa dal Sindaco del Comune di Moncalvo (Asti) in data 25/1/16, limitatamente alla parte in cui vieta ai cittadini di condurre i propri cani sotto i portici, sui marciapiedi, sulle aiuole di Piazza Carlo Alberto e all’interno del cimitero comunale.[/b][/color]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito per la parte ricorrente l’avv. Gaidano, su delega dell’avv. Rizzato, nessuno presente per l’amministrazione intimata;

Sentita la parte presente in udienza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 8-13 aprile 2016 e depositato il 2 maggio successivo, l’associazione ambientalista EARTH ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Moncalvo n. 2 del 25 gennaio 2016 nella parte in cui, al dichiarato fine di “preservare il decoro urbano contro l’insudiciamento del suolo pubblico ad opera di cani ed altri animali”, ha disposto, tra l’altro, il divieto “di condurre e/o lasciare vagare i cani sotto i portici, sui marciapiedi, sulle aiuole di Piazza Carlo Alberto e all’interno del cimitero comunale”.

2. La ricorrente, premessa la sussistenza della propria legittimazione ad agire in ragione delle proprie finalità statutarie, ha dedotto vizi di eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.

3. Il Comune di Moncalvo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. All’udienza in camera di consiglio del 18 maggio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso all’unica parte costituita e presente.

5. Il ricorso è ammissibile, sussistendo la legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente in ragione della sua qualità di associazione ambientalista riconosciuta dal Ministro dell’Ambiente (decreto n. 271/15) e delle sue finalità statutarie, tra cui quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, la salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale con particolare riguardo alla biodiversità”; finalità perseguite, tra l’altro, attraverso “la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale” e la “promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali” (art. 2 dello Statuto).

[color=red][b]6. Nel merito, il ricorso è fondato.[/b][/color]

[b]6.1. Ed invero, l’atto adottato dal sindaco del Comune di Moncalvo, nella parte oggetto di gravame, risulta eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posto in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di “preservare il decoro urbano contro l’insudiciamento del suolo pubblico ad opera di cani ed altri animali”, appare già adeguatamente soddisfatto dall’obbligo sancito nella parte iniziale dello stesso provvedimento, posto a carico dei proprietari e detentori di animali a qualsiasi titolo, “di rimuovere immediatamente eventuali deiezioni solide e liquide” e di munirsi “di sacchetto e paletta ed altresì di una bottiglietta d’acqua per dissolvere le deiezioni liquide”.[/b]

6.2. E’ poi onere dell’amministrazione comunale organizzare adeguate forme di controllo affinchè tali comportamenti vengano effettivamente osservati.

6.3. In senso analogo, in relazione ad analoghe fattispecie: [color=red][b]TAR Torino, sez. II, 18 maggio 2012 n. 593; TAR Campobasso, Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 104; TAR Milano, sez. III, 6 novembre 2013, n. 2431; TAR Potenza, sez. I, 17 ottobre 2013, n. 611; TAR Lecce, sez, II, 28 marzo 2013, n. 732; TAR Cagliari, Sez. I, 30 novembre 2012, n. 1080.[/b][/color]

7. Per tali motivi il ricorso va accolto e, conseguentemente, va annullata l’ordinanza impugnata nella sola parte in cui [b]vieta “di condurre e/o lasciare vagare i cani sotto i portici, sui marciapiedi, sulle aiuole di Piazza Carlo Alberto e all’interno del cimitero comunale”[/b].

8. La natura delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

9. Stante l’ammissione dell’associazione ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta verbale della competente commissione prot. n. 5198/16 dell’11 maggio 2016, occorre provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti al difensore, ai sensi dell’art. 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002, secondo i criteri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. A tal fine, tenuto conto del valore indeterminabile della lite, della natura dell’impegno professionale profuso dal difensore, anche in relazione alla relativa semplicità della questione di diritto esaminata e alla celerità dello svolgimento processuale, e applicata la dimidiazione di cui all’art. 130 t.u. spese di giustizia, si liquidano le competenze del difensore in € 842,00 (ottocentoquarantadue), più IVA se dovuta e CPA come per legge e rimborso spese generali 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte il provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Liquida le competenze spettanti al difensore della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in € 842,00 (ottocentoquarantadue), più IVA se dovuta e CPA come per legge e rimborso spese generali 15%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09/06/2016.

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