Data: 2016-06-13 05:37:21

FAQ sul periodo transitorio - aggiornamento 8 giugno 2016

FAQ sul periodo transitorio - aggiornamento 8 giugno 2016

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Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016
Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.
Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato, e di procedere alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio” raggiungibile dal seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato nella Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2016
Il Segretario, Maria Esposito

FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio – formato pdf (http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/FAQ%20%20PERIODO%20TRANSITORIO.pdf)


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[b]Autorità Nazionale Anticorruzione
UFFICIO REGOLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI[/b]

[color=red][b]FAQ sul periodo transitorio[/b][/color]

[b]Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze[/b]
1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere
autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di
provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si
intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l.
18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per
l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di
euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità
individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante
iscritta all’Anagrafe.
2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non
capoluogo di Provincia?
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che
procedano direttamente e autonomamente:
- agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
- all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
- all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro;
- all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui
all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000
e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato
IX del Codice?
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di
applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo
Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000
euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi
(art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143).
Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in
materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della
legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di
servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di
appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di
costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

[b]Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare[/b]
1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all’adozione delle
linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?
I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del
Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83,
comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai
consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese
anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un
rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni
dell’art. 36, comma 7, del Codice.

[b]Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti.[/b]
1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica
fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del
contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti
competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul
sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi
a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari
esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.

[b]Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione [/b]
1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di
affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per
l’acquisizione del CIG?
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei
sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta
corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni
operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente
dell’11/5/2016.
2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione
degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la
gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del d.lgs.
163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a
procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano
esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità,
l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di
equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.

[b]Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento[/b]
1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore
del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano
disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del
contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e
servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo
strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista
l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta
di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo
Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo
CIG.
2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare
bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a)
e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza
del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della
mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la
procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di
entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la
selezione dei concorrenti da invitare?
Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui
all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la
stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di
mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia
certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine
congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che
abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.
4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati
in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una
delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs.
163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in
attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di
pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato
disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da
Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti
disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di
pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in
combinato disposto degli artt. 122 e ss. In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati
pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità,
indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad
applicarsi le disposizioni in esso contenute.
6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del
privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e
all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero
dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo
Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte
dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la
revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso
dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi
allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto
l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del
d.lgs. 163/06.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per
cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica
utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma
15, del Codice.
In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte
IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi,
si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita
previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due
fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui
è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le
altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.

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