L'art. 39 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 introduce la liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica. Mi sembra di capire però che siano fatte salve tutte le altre disposizioni cui al D. Lgs 170/2001. Per cui, vanno ancora rispettati i piani di localizzazione adottati dai Comuni (art. 6 D. Lgs 170/2001) per i punti vendita esclusivi, vero? E per quelli non esclusivi, qualsiasi esercizio compreso nell'elenco delle strutture abilitate alla vendita non esclusiva può iniziare l'attività con una SCIA?
riferimento id:3460
L'art. 39 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 introduce la liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica. Mi sembra di capire però che siano fatte salve tutte le altre disposizioni cui al D. Lgs 170/2001. Per cui, vanno ancora rispettati i piani di localizzazione adottati dai Comuni (art. 6 D. Lgs 170/2001) per i punti vendita esclusivi, vero? E per quelli non esclusivi, qualsiasi esercizio compreso nell'elenco delle strutture abilitate alla vendita non esclusiva può iniziare l'attività con una SCIA?
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La norma introduce alcune modifiche di liberalizzazione ma le norme "non modificate" non vanno lette come CONFERMATE nella loro formulazione letterale.
Esse sono soggette comunque alle disposizioni di liberalizzazione già dal 2006.
In sintesi:
PUNTI ESCLUSIVI: niente piano e SCIA per avvio
PUNTI NON ESCLUSIVI: niente piano nè criteri e SCIA per avvio. Inoltre sono stati eliminati o ridotti i criteri per individuare le attività che possono avviare un punto non esclusivo