Data: 2016-06-10 09:23:48

REQUISITI MORALI - sospensione dell'esecuzione della pena IRRILEVANTE

REQUISITI MORALI - sospensione dell'esecuzione della pena IRRILEVANTE

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[color=red][b]TAR Lecce, sez. I, 20.5.2016, n. 839[/b][/color]

N. 00839/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2011, proposto da:
Mario Piro, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mauro, con domicilio eletto presso Riccardo Leone in Lecce, viale U. Foscolo, 39;
contro
Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Traldi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
della determina n. 1774 del 2/11/2011 del Comune di Gallipoli per la revoca della SCIA relativa all'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, notificata l'8/11/2011; di ogni altro atro comunque presupposto, conseguente o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
[b]In data 13.07.2011 il ricorrente presentava al competente ufficio del Comune di Gallipoli una SCIA per nuova attività per pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.[/b]
Successivamente, in data 22.07.2011, sostituiva la suddetta SCIA con nuova.
In entrambe veniva dichiarato il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.Lgs.n.59/2010, nonché di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt.11,12, e 92 del T.U.L.P.S.
In data 03.08.2011, il Comune di Gallipoli richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Lecce, la certificazione del Casellario giudiziale dalla quale risultava che il ricorrente, in data 22.10.2009, aveva riportato una condanna per esercizio di giochi d'azzardo in concorso.
[b]L'Ufficio comunale, a seguito di dette risultanze, avviava il procedimento finalizzato alla emissione di un provvedimento di divieto di prosecuzione della attività di somministrazione di alimenti e bevande segnalato con le suddette SCIA, concedendo contestualmente il termine di gg.30, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, per produrre scritti e/o memorie difensive.[/b]
Acquisite le memorie difensive, con provvedimento n. 1774 del 2.11.2011, il Comune di Gallipoli revocava la SCIA e, di conseguenza, vietava la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande segnalate.
Avverso questo provvedimento insorge l’odierno ricorrente chiedendone l’annullamento.
Si è costituita l’Amministrazione comunale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 124/2012 veniva respinta la richiesta di adozione di misure cautelari.
All’Udienza Pubblica del 4 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con un unico e articolato motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere del provvedimento impugnato.
In particolare il ricorrente ne sostiene l’illegittimità in quanto ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D. Lgs. 59/2010, il divieto di esercizio dell'attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non si applicherebbe al caso in esame considerato che al ricorrente è stata concessa la sospensione dell’esecuzione della pena.
La censura non è fondata.
[color=red][b]È necessario, sul punto, analizzare le differenze intercorrenti tra i due istituti della "sospensione condizionale della pena" e della "sospensione dell'esecuzione della pena".[/b][/color]
Il primo è previsto e disciplinato dagli artt. 163-168 del Codice Penale, secondo i quali nel caso di sentenza di condanna all'arresto o reclusione per un tempo non superiore ai due anni, il Giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni (art.163 c.p.)
Se durante il periodo di sospensione il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi impostigli il reato e' estinto e non ha luogo l'esecuzione delle pene ( art.167 c.p.).
L'art.166, poi, esclude espressamente che la condanna a pena condizionalmente sospesa possa costituire, di per sé sola, motivo ostativo — fra l'altro — "al rilascio di concessioni, licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa".
Applicazione del principio predetto è l’art. 71 D.P.R. 59/2010 che, pur vietando in linea di principio l'esercizio dell'attività commerciale in specifici casi di condanna, prevede, al punto 4), la non operatività del divieto "nel caso di sospensione condizionale della pena".
Per ciò che concerne invece l'istituto della "sospensione dell'esecuzione della pena", previsto e disciplinato dall'ad 656 c.p.p., la stessa può essere disposta dal Tribunale di Sorveglianza se la pena detentiva non è superiore a 3 anni o 6 anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del D.P.R. n.309/90.
In particolare, il citato art.90, al comma 3, stabilisce che "la sospensione della esecuzione rende inapplicabili le misure di sicurezza, le pene accessorie e gli altri effetti esclusivamente penali e non altri che, pertanto, rimangono efficaci".
[b]Dall’analisi delle disposizioni che precedono appare evidente il differente profilo ontologico delle disposizioni concernenti i due istituti, considerato che mentre la sospensione dell'esecuzione della pena si concretizza sostanzialmente nel mero differimento della sua esecuzione, nel caso invece della sospensione condizionale della pena l'art.167 c.p. prevede addirittura la completa estinzione del reato, seppur condizionata alla sussistenza di determinati presupposti.[/b]
[color=red][b]Avendo il legislatore espressamente attribuito solo all'istituto della sospensione condizionale della pena l'effetto di rendere inoperante il divieto di rilascio di autorizzazioni commerciali in favore di chi si è reso responsabile di determinati reati (art.71 punto 4) DPR n.59/2010 e art.166 cp), tale statuizione non può essere estesa all'istituto della sospensione dell'esecuzione.[/b][/color]
Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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